Il Consiglio di Stato conferma il no alla sospensiva dell’efficacia del D.M. 180/2010
Con ordinanza 11 febbraio 2014, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal TAR Lazio il 10 dicembre scorso in ordine all’istanza cautelare richiesta dall’OUA (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 11 febbraio 2014, n. 607)..
Si tratta di un’ulteriore (e, come subito si vedrà, non ultimo) passaggio della “storia infinita” dei tentativi di ricorso avverso l’introduzione (rectius: la reintroduzione) di un sistema di mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale.
In effetti, l’OUA aveva richiesto al TAR Lazio la sospensione cautelare del D.M. 180/2010, mediante proposizione di motivi aggiunti, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di mediazione contenuta nella L. 98/2013.
A seguito del rigetto pronunciato dal TAR, l’OUA aveva proposto appello al Consiglio di Stato che, pur accogliendo l’appello, nei limiti di seguito precisati, ha però confermato il no all’istanza cautelare sulla base delle stesse motivazioni addotte dal Giudice di primo grado, ossia perchè “non esiste alcun pericolo di danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità”.
D’altra parte, va rilevato che già il TAR aveva osservato come la sede cautelare non rappresenti il luogo più idoneo per l’analisi approfondita di tutte le censure ed i rilievi mossi alla disciplina (pregressa ed attuale), con conseguente necessità di esaminare le nuove questioni di legittimità costituzionale dedotte a seguito delle sopravvenienze legislative (riferimento alla L. 98/2013) nella sede propria del merito.
Il Consiglio di Stato, quindi, conferma sul punto la posizione del Tribunale di primo grado, affermando poi che il ricorso deve essere accolto in quanto “le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito”, e riformando, dunque, solo entro tali limiti l’ordinanza oggetto di gravame. Di conseguenza, il Giudice d’appello ha disposto che il TAR Lazio fissi la relativa udienza “sollecitamente”, ai sensi dell’art. 55, co. 10, D.lgs n. 104/2010, che dispone: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”.
Appaiono dunque quanto meno discutibili, volutamente limitandosi all’utilizzo di un eufemismo, le notizie ed i commenti immediatamente apparsi da più parti sul web: non vi è stata, da parte dell’ordinanza in commento, alcuna “sospensione dell’obbligatorietà della mediazione” (sic), che, come è noto, è peraltro disposta dall’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010, come modificato dalla L. 98/2013, vale a dire da una disposizione prodotta da fonte di rango primario.
Dott. Luigi Majoli