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La mediazione è applicabile anche nei giudizi di competenza del giudice di pace?

Il Giudice di Pace di Salerno, con ordinanza del 2 luglio 2012, ha ritenuto pienamente applicabile al caso di specie pendente presso il proprio Ufficio la vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione.

Di conseguenza ha ritenuto di fissare un termine di quindici giorni affinché le parti, congiuntamente o a cura di quella che per prima vi proceda, provvedano ad instaurare presso un organismo di mediazione il relativo procedimento, con l’avvertimento che, in mancanza, ne deriverà la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

Come è noto, si tratta di una vexata quaestio.

Diversi Giudici di Pace (cfr. per tutti Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, ordinanza 21 aprile 2012), infatti, hanno diversamente opinato, ritenendo la mediazione una inutile duplicazione delle competenze loro assegnate. L’art. 311 c.p.c., in particolare, si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme che regolano il processo presso il Tribunale, disponendo expressis verbis che il procedimento davanti al Giudice di Pace è regolato dalle disposizioni del titolo II del libro II del codice di rito. Ne conseguirebbe l’applicabilità innanzi al Giudice di Pace di una norma processuale soltanto ove essa stessa espressamente lo disponga, dovendosi, in caso contrario, dare piena applicazione alle norme del titolo II di cui sopra.

Una diversa interpretazione risulterebbe contraddittoria con il quadro sistematico e finirebbe, secondo l’impostazione in esame, con il vanificare lo scopo perseguito dal legislatore, quello cioè di favorire la conciliazione delle controversie pendenti dinanzi al Giudice di Pace, che già svolge ex lege la funzione che il D.lgs n. 28 del 2010 affida al mediatore.

Risulta dunque agevole rilevare come il Giudice di Pace salernitano abbia ritenuto di muovere da premesse ben diverse, ciò che ben può evincersi dal testo dell’ordinanza di seguito riportato.

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Il Giudice di pace

letti gli atti, sentite le parti,

CONSIDERATO che ai sensi del d.lgs. 4.3.2010 n.28 sono soggette a procedimento di mediazione obbligatoria le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

RILEVATO che la domanda giudiziale,

ha ad oggetto una delle materie di cui al primo comma dell’art.5 del d.lgs. n.28/10;

è stata proposta in data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni del citato decreto legislativo;

ed è quindi soggetta alla disciplina della mediazione obbligatoria;

RITENUTO che conseguentemente parte attorea avrebbe dovuto preliminarmente esperire il procedimento di mediazione indicato da quest’ultima norma;

RITENUTO che anche in caso di domande avanzate da soggetti diversi dall’attore va applicata la disciplina di cui all’art. 5 primo comma d.lgs. N. 28/2010 giacché la legge non distingue fra domanda dell’attore e domanda riconvenzionale del convenuto (o del terzo);

RILEVATO che dagli atti non risulta esperito il procedimento di mediazione.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 5, 1° comma, D.Lgs 28/2010, “L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, con la precisazione che “L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” e che alla stregua di tali previsioni normative è, pertanto, imposto a questo giudice il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità della domanda;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, 1° comma, prevede inoltre che “Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”;

RITENUTO che nella fattispecie sussista una condizione di procedibilità della domanda, dovendosi,quindi, assegnare un termine per l’inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell’udienza per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs 28/2010, (che nel caso di specie risulterà decorrere dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice – ai sensi del secondo comma del predetto art. 6 );

EVIDENZIATO,inoltre, che per espressa previsione dello stesso art. 6, 2° comma, su citato, il termine previsto dal comma 1 “…anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale”, sicché il computo inerente la determinazione della data per la fissazione dell’udienza deve prescindere dalla considerazione della sospensione feriale dei termini;

ATTESO che si procede, nei termini suesposti, nell’ambito del PRIMO comma di cui all’art.5 d.lgs.n. 28/2010, di talché in ogni caso la parte sottopostavi dovrà comparire davanti al mediatore (cfr.art.3 DM 145/2011, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo); e che in caso di mancata partecipazione alla convocazione, senza giustificato motivo, il Giudice condanna la parte assente al pagamento di una somma corrispondente all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, art.8 d.lgs. n.28/10 come modificato dalla L. n. 148/2011);

RITENUTO opportuno :

FISSARE il termine fino al quindicesimo giorno da oggi per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all’art.5 primo e secondo comma del d.lgs.n.28/2010;

AVVERTIRE le parti che, in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, la domanda sarà dichiarata improcedibile;

P.Q.M.

INVITA le parti alla media-conciliazione della controversia sulla domanda;

INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4 3° co.decr.lgsl.28/2010;

INFORMA le parti che l’istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e che, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento all’Erario di una somma parti al contributo unificato dovuto per il giudizio;

DISPONE la comparizione delle parti personalmente in mancanza di esperimento della media-conciliazione;

FISSA termine fino al quindicesimo giorno da oggi ( o dalla comunicazione della presente ordinanza) per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all’art.5 del d.lgs.n.28/2010;

RINVIA all’udienza del __________ ora di rito, per l’eventuale prosecuzione del giudizio e/o per i provvedimenti consequenziali.

Salerno, addì _________ Il Giudice di pace

Avv. Luigi Vingiani