AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

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Si è svolta il 6 maggio a Roma, nella splendida cornice della sede di Unioncamere, l'annuale edizione della Giornata mondiale della proprietà intellettuale.

Dopo i saluti introduttivi della Dr.ssa Loredana Gulino, a capo della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti Marchi, e di Mr. Yoshiyuki Takagi, assistente del direttore generale del WIPO, sono iniziate le relazioni.

I primi relatori hanno affrontato i temi della brevettazione a livello internazionale, attraverso il sistema PCT. Hanno, successivamente, analizzato il sistema di Madrid e dei marchi internazionali per poi, verso la conclusione dei lavori, parlare di mediazione e arbitrato nella proprietà intellettuale.

Nell'àmbito della proprietà intellettuale le maggiori dispute sono di livello contrattuale (accordi di licenza, violazioni di accordi di coesistenza, ...), violazione di diritti di proprietà intellettuale e controversie interne ed internazionali.
Da uno studio del 2011, dell'Economic Survey, redatto sotto la direzione del Law Practice Management Committee - AIPLA, in primo grado durano mediamente fino a 24 mesi con un costo medio tra i 50.000 e i 150.000 €. In appello le tempistiche sono le medesime con costi medi leggermente inferiori. Ricordiamoci però che dal 2011 ad oggi è incrementato il contributo unificato per i vari gradi di giudizio.

Perchè scegliere un sistema di risoluzione alternativa delle controversie è, pertanto, abbastanza palese. Ma ci sono ulteriori motivi. Il primo è quello di avere una soluzione in tempi rapidi che invogli l'investitore straniero ad investire nel nostro Paese. Mediazione, arbitrato ed expert determination hanno natura tecnica e specializzata con competenze specifiche del mediatore/arbitro/esperto. Sono procedure riservate. In particolar modo le aziende che non intendono palesare i propri accordi trovano nei sistemi ADR un ottimo compromesso tra costi, tempi e riservatezza degli accordi. Da ultimo, non in ordine di importanza, trattandosi di sistemi collaborativi - che conducono ad un accordo condiviso - vengono mantenuti intatti i rapporti tra privati e tra aziende.

Ad esempio il centro di mediazione del WIPO ha gestito oltre 350 procedure tra aziende di vari Paesi tra cui l'Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito, Russia, ... Il 42% di questi casi erano inerenti a brevetti d'invenzione.

Altro dato statistico che invita sempre più spesso a fare uso dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie, quali mediazione, arbitrato o expert determination, sono le percentuali di buon esito: il 90% degli intervistati ha concluso accordi con la controparte proveniente da un altro Paese.

Nella top ten dei dieci motivi per i quali viene preferito un metodo ADR (mediazione, arbitrato o expert determination) ai primi posti troviamo i costi e i tempi. Gli altri motivi variano di posizione nel caso si tratti di contratti nazionali o internazionali. Per quanto concerne i contratti nazionali il terzo posto è detenuto dalla qualità del risultato, mentre a livello internazionale si preferisce l'esecutività dell'accordo raggiunto. Altri dati forniti sono relativi alla preferenza, dovuta alla durata nel tempo, di un metodo ADR rispetto ad un altro nel settore delle tecnologia. Il metodo ADR più rapido, secondo l'Arbitration and Mediation Center del WIPO è l'expert determination. Al secondo posto si classifica la mediazione seguita dall'arbitrato. Il medesimo ordine si mantiene anche se analizziamo i costi delle tre procedure iniziando dalla più economica.

Alla luce di quanto mostrato possiamo vedere che, soprattutto in àmbito internazionale, sia necessario ricorrere a metodi di risoluzione alternativa delle controversie per poter essere competitivi sui mercati, innovare e internazionalizzare. Tale argomentazione è ancor più forte nel nostro Paese in cui i costi e i tempi della giustizia sono enormi e le aziende che innovano non possono aspettare anni per veder riconosciuti i propri diritti.

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Il corso di aggiornamento per Mediatori Civili a Milano si terrà il 27 e 28 giugno. Il corso è rivolto, oltre che agli Avvocati, a tutti i Mediatori Civili che hanno la necessità di assolvere l’obbligo di aggiornamento biennale previsto dalla legge. Durante il corso verranno prese in esame tutte le novità dell’attuale normativa e della giurisprudenza in tema di Mediazione Civile. saranno analizzate tutte le sentenze in materia di mediazione civile emesse negli ultimi mesi, in modo da offrire un quadro completo dell'evoluzione dell'istituto della mediazione. Il programma del corso è disponibile al seguente link.

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La Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia ha reso noti, il 6 giugno scorso, i risultati emersi dallo studio relativo all’attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2010, nel periodo di riferimento che va dal 21 marzo 2011, data della sua entrata in vigore, alla fine del mese di aprile 2012. Due sono i dati che appaiono di maggiore interesse. In primo luogo, va rilevato che quasi la metà dei procedimenti di mediazione risultano instaurati presso organismi privati. Infatti, sopra un totale di 59.293 procedure definite nel periodo considerato, 28.768 risultano svolte presso organismi di diritto privato iscritti al registro del Ministero della Giustizia, contro le 15.916 delle 82 Camere di commercio e le 14.394 dei Consigli dell’ordine forense abilitati, con appena 214 procedimenti distribuiti tra i 59 altri ordini professionali. Diversa invece la lettura dei dati ove si faccia riferimento alla media dei procedimenti svolti per organismo: a fronte di 50,5 procedure per organismo privato, infatti, risultano definite ben 194 mediazione per Camera di commercio e 139 per Consiglio dell’ordine abilitato. Resta comunque il dato del più che frequente ricorso degli interessati ad organismi privati, che sembrano quindi essere oggetto di una percezione complessivamente favorevole da parte degli utenti, malgrado le pessimistiche previsioni da più parti avanzate, circa il profilo in esame, nei primi tempi successivi all’entrata in vigore della mediazione obbligatoria.
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Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato al risarcimento, in favore dell'Erario, di una somma pari al contributo unificato per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.

La difesa dei convenuti ha giustificato l'assenza dei propri assistiti al tentativo di mediazione con un acclarata ed atavica litigiosità tra le parti. La sussistenza della situazione di litigiosità non può giustificare la mancata partecipazione al tentativo in quanto questo viene svolto con il fine di comporre la lite tra le parti.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 138/2011, deve essere pronunciata condanna al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo.

Essendo il procedimento di mediazione stato proposto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 138/2011, il Giudice ha ritenuto doversi applicare, detta norma, alla mancata mediazione, in quanto non ha ritenuto valido il motivo di giustificazione.

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Fino allo scorso mese di marzo la Spagna non aveva ancora notificato alla Commissione UE le misure adottate in attuazione della Direttiva 2008/52/CE in materia di mediazione.

In conseguenza di ciό, era incorsa nella procedura di infrazione finalizzata ad indurre lo Stato membro ad adeguarsi agli obblighi comunitari.

Il Real Decreto Ley n.5 del 5 marzo 2012 ha provveduto in tal senso.

Va sottolineato che si tratta di una innovazione di indubbio rilievo per un sistema, come quello iberico, nel quale, pur essendo in vigore diverse leggi sulla mediazione, prevalentemente in materia familiare, a livello di Comunità Autonome, mancava completamente una disciplina generale nell’ambito civile e commerciale.

Occorre peraltro rilevare come in Spagna non si sia voluta introdurre l’obbligatorietà del tentativo con riferimento a determinate materie, potendo le parti accedere alla mediazione o volontariamente o in virtù di un’apposita clausola inserita nel contratto.

Il decreto non prevede, peraltro, le categorie professionali che possono accedere alla formazione richiesta per svolgere il ruolo di mediatore. Gli organismi di mediazione sono invece tenuti a pubblicare almeno un profilo minimo dei mediatori iscritti, dal quale risulti il percorso formativo svolto, le materie di specializzazione e le esperienze maturate. Naturalmente, l’operato dei mediatori e degli organismi sará monitorato dalla Pubblica Amministrazione.

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Vi informiamo che ADR Intesa è stata iscritta al n° 311 dell'elenco degli Enti di Formazione per Mediatori tenuto presso il Ministero della Giustizia con PDG del 17 maggio 2012.
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Con la recente adesione a Confimpresa, associazione datoriale a carattere nazionale con finalità di tutela e rappresentanza delle imprese, è stato fatto un altro importante passo in avanti di ADR Intesa nell'ambito dello sviluppo delle PMI e della nuova imprenditorialità.

La recente iscrizione di ADR intesa al n. 311 del Registro degli Enti abilitati alla formazione ex d.lgs. 28/2010 si pone nell'ambito della promozione della cultura della mediazione, strumento che si rivelerà determinante sia per le imprese sia per l'investimento in Italia di capitali stranieri, a tutto vantaggio della collettività.

 

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A seguito della presentazione da parte del Consiglio d'Europa e della Commissione Europea della prima stesura della Carta sulle responsabilità sociali condivise, ADR Intesa ha aderito alle Linee programmatiche per la diffusione e l’applicazione delle norme e dei principi della Responsabilità sociale, con particolare riferimento alla Pari Opportunità, riferimento da sempre nell'animus di ADR Intesa, in linea con quanto previsto dalla Carta delle Pari Opportunità, promossa dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociale e dal Ministero per le Pari Opportunità.

Aderendo alla predetta Carta RCS ed al correlato "Manifesto programmatico per la promozione della Responsabilità Sociale Condivisa", ADR intesa conferma il proprio impegno ad andare al di là di una visione riduttiva di efficienza economica delle proprie attività prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti coinvolte. A tal fine ADR Intesa, sin dalla propria costituzione, ha adeguato la propria governance ai principi dell'economia socialmente responsabile in modo da creare vantaggi competitivi duraturi da un lato e contribuire al benessere collettivo dall’altro.

Di conseguenza, ADR Intesa ha aderito al progetto "Spazio alla Responsabilità" promosso da Confimpresa ed avente come obiettivo la diffusione delle norme e dei principi di comportamento responsabile con particolare riferimento alle Pari Opportunità, enfatizzando l’impatto positivo che esso ha e potrebbe avere sullo sviluppo economico e sociale in Italia.

Per visualizzare il Manifesto programmatico RCS cliccare qui.

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Nel corso del suo intervento al CSM, il Ministro Severino ha rivolto l'attenzione anche all'istituto della mediazione. Nel periodo compreso tra il 21 marzo 2011 ed il 31 marzo 2012 risultano iscritte, presso gli organismi abilitati, 91.690 mediazioni. Tale numero tiene conto, seppur in una misura minima, delle materie per le quali è scattata l'obbligatorietà il 21 marzo 2012: risarcimento derivante da circolazione di veicoli e cause di condominio.

Oltre la metà delle mediazioni in cui ha aderito la controparte si sono concluse con il raggiungimento di un accordo. Capita non di rado che le parti non partecipino alla mediazione e ciò va a discapito del carico dei Tribunali e della celerità del processo.

Il Ministro punta, quindi, l'accento sulla necessita di sensibilizzare la partecipazione alla mediazione, sia essa di tipo pre-processuale che endoprocessuale, anche per le materie non obbligatorie.

Qui di seguito riportiamo l'estratto dell'intervento del Ministro relativo alla mediazione:

Nel quadro del recupero dell’efficienza nel settore civile, particolare attenzione viene dedicata all’istituto della mediazione civile obbligatoria. Nel periodo compreso tra il 21.3.2011 ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione abilitati risultano pari a 91.690, tenendo conto comunque che il flusso è destinato a crescere sensibilmente, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di condominio sono state inserite solo dal 21.3.2012. Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato è particolarmente confortante, dal momento che almeno nella metà dei casi si giunge all’accordo.

Si tratta tuttavia di un dato relativo in quanto, per altro verso, i due terzi dei tentativi di mediazione non vedono purtroppo la partecipazione della controparte, cosicchè lo strumento realizza i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti. Pertanto, può dirsi che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta; quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile. In quest’ottica, è di fondamentale importanza il ruolo del giudice, nella possibilità di delegare l’accesso alla mediazione anche nelle materie non previste come obbligatorie, nelle quali uno degli effetti favorevoli per le parti è indubbiamente il risparmio delle spese processuali. Purtroppo si constata che la mediazione delegata si colloca a livelli bassissimi, nella misura del solo 3% di quella complessiva. Appare quindi necessario sensibilizzare i magistrati del settore civile alla pratica della mediazione, sia attraverso specifiche azioni formative e sia valorizzando, a livello professionale, la definizione della controversia con strumenti alternativi alla tipica decisione giudiziaria.

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La Direzione generale della Statistica del dicastero di via Arenula ha aggiornato al 31 marzo 2012 i dati ministeriali relativi alla proiezione nazionale delle mediazioni civili e commerciali, con analisi delle iscrizioni per materia, valore, tipologia di adesione, distribuzione geografica, durata delle procedure in confronto con la giustizia ordinaria.

Dalla detta rivelazione è evidente l’impatto dell’avvio dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per Condominio e RC auto. Come si ricorderà, per queste materie l’obbligo di presentarsi davanti ad un mediatore è stato posticipato di dodici mesi rispetto alle altre materie a seguito del rinvio deciso dal Dl 225/2010 (cd. milleproroghe), convertito dalla legge 10/2011.

In particolare, dal confronto con la precedente rilevazione, si è potuto riscontrare che l’effetto dell’introduzione delle dette materie  ha comportato (solo negli ultimi 10 gg di marzo!) un incremento del 644% per le controversie relative al risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti che passano da 115 a 856 casi, e del 286% per le richieste di mediazione per controversie in materia di condominio che passano da 94 a 363 casi.

Altro elementi interessanti sono:

  • l’aumento del valore medio della controversia che passa dai 93.700 euro ai 118.299 euro;
  • un leggero aumento (1%) delle adesioni alla mediazione (dal 64% al 65%);
  • un leggero aumento (1%) degli aderenti assistiti dall’avvocato;
  • l’incremento delle controversie demandate dal giudice che passano dal 2% al 2,7% del totale.

È facile predire che il trend di crescita evidenziato dalla mediazione dal complesso delle statistiche ministeriali proseguirà anche per il futuro. È altrettanto evidente che è ancora troppo presto per verificare l’impatto dell’istituto della mediazione nelle controversie delle “neo materie” ma è certo che il raffronto tra la durata minima dei processi azionati innanzi al tribunale ordinario (in media 1.066 giorni), e la durata della mediazione concluse positivamente (circa 61 giorni) la dice lunga sull’efficacia della mediazione.

Per scaricare il file delle statistiche cliccare qui.

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A.D.R. Intesa ha aderito alle linee guida Ania.

Le linee guida sono volte a facilitare la gestione delle mediazioni a fini conciliativi di controversie derivanti da contratti di assicurazione, responsabilità civile sanitaria e responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli che costituiscono condizione di procedibilità per l'esercizio di un'eventuale azione giudiziaria ordinaria.

Esse hanno la funzione di individuare modalità operative per il concreto svolgimento del nuovo istituto che tengano conto delle peculiarità della materia assicurativa, garantendo agli organismi di mediazione e alle imprese procedure coerenti con l'attività industriale tipica della liquidazione dei danni. In tale ottica, mirano a:

  • rendere conoscibili alle imprese le caratteristiche degli organismi di mediazione, le eventuali specializzazioni nelle diverse materie assicurative, le procedure e criteri di designazione dei mediatori e di calcolo dei relativi compensi, l'esistenza di eventuali accordi con altri organismi di mediazione per la gestione delle istanze di mediazione;
  • facilitare la partecipazione delle imprese assicuratrici, degli assicurati e dei danneggiati alla procedura di mediazione. A tal fine è stato predisposto un modello di domanda di mediazione di mero riferimento che evidenzia gli elementi qualificanti dal punto di vista assicurativo tali da permettere l'identificazione di una controversia effettivamente sussistente e, al contempo, consente all'impresa la tempestiva individuazione della pratica coinvolta.

http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html

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Tribunale di Ostia, ordinanza del 26 Marzo 2012

Il mancato avvio della procedura di mediazione delegata entro l'udienza successiva ha portato il giudice a determinare l'improcedibilità della domanda dell'attore. Riportiamo di seguito il testo dell'Ordinanza: Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva:
  • Tizio ha intimato a Caio sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;
  • Caio si è costituito e si è opposto alla convalida;
  • alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;
  • con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);
  • all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore di Caio, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;
  • visto l’art. 5 primo comma del d.lgs. 28/10 che prevede che l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale;
  • il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;
P.Q.M. DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte di Tizio; DICHIARA improcedibile la domanda di Tizio CONDANNA Tizio al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Caio in complessivi € 950,00 di cui €.150,00 per spese oltre IVA e CAP Ostia lì 26.3.2012 Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi
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Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.