AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

Ministero della Giustizia

Vi informiamo che ADR Intesa è stata iscritta al n° 311 dell'elenco degli Enti di Formazione per Mediatori tenuto presso il Ministero della Giustizia con PDG del 17 maggio 2012.
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Nel corso del suo intervento al CSM, il Ministro Severino ha rivolto l'attenzione anche all'istituto della mediazione. Nel periodo compreso tra il 21 marzo 2011 ed il 31 marzo 2012 risultano iscritte, presso gli organismi abilitati, 91.690 mediazioni. Tale numero tiene conto, seppur in una misura minima, delle materie per le quali è scattata l'obbligatorietà il 21 marzo 2012: risarcimento derivante da circolazione di veicoli e cause di condominio.

Oltre la metà delle mediazioni in cui ha aderito la controparte si sono concluse con il raggiungimento di un accordo. Capita non di rado che le parti non partecipino alla mediazione e ciò va a discapito del carico dei Tribunali e della celerità del processo.

Il Ministro punta, quindi, l'accento sulla necessita di sensibilizzare la partecipazione alla mediazione, sia essa di tipo pre-processuale che endoprocessuale, anche per le materie non obbligatorie.

Qui di seguito riportiamo l'estratto dell'intervento del Ministro relativo alla mediazione:

Nel quadro del recupero dell’efficienza nel settore civile, particolare attenzione viene dedicata all’istituto della mediazione civile obbligatoria. Nel periodo compreso tra il 21.3.2011 ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione abilitati risultano pari a 91.690, tenendo conto comunque che il flusso è destinato a crescere sensibilmente, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di condominio sono state inserite solo dal 21.3.2012. Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato è particolarmente confortante, dal momento che almeno nella metà dei casi si giunge all’accordo.

Si tratta tuttavia di un dato relativo in quanto, per altro verso, i due terzi dei tentativi di mediazione non vedono purtroppo la partecipazione della controparte, cosicchè lo strumento realizza i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti. Pertanto, può dirsi che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta; quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile. In quest’ottica, è di fondamentale importanza il ruolo del giudice, nella possibilità di delegare l’accesso alla mediazione anche nelle materie non previste come obbligatorie, nelle quali uno degli effetti favorevoli per le parti è indubbiamente il risparmio delle spese processuali. Purtroppo si constata che la mediazione delegata si colloca a livelli bassissimi, nella misura del solo 3% di quella complessiva. Appare quindi necessario sensibilizzare i magistrati del settore civile alla pratica della mediazione, sia attraverso specifiche azioni formative e sia valorizzando, a livello professionale, la definizione della controversia con strumenti alternativi alla tipica decisione giudiziaria.

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La Direzione generale della Statistica del dicastero di via Arenula ha aggiornato al 31 marzo 2012 i dati ministeriali relativi alla proiezione nazionale delle mediazioni civili e commerciali, con analisi delle iscrizioni per materia, valore, tipologia di adesione, distribuzione geografica, durata delle procedure in confronto con la giustizia ordinaria.

Dalla detta rivelazione è evidente l’impatto dell’avvio dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per Condominio e RC auto. Come si ricorderà, per queste materie l’obbligo di presentarsi davanti ad un mediatore è stato posticipato di dodici mesi rispetto alle altre materie a seguito del rinvio deciso dal Dl 225/2010 (cd. milleproroghe), convertito dalla legge 10/2011.

In particolare, dal confronto con la precedente rilevazione, si è potuto riscontrare che l’effetto dell’introduzione delle dette materie  ha comportato (solo negli ultimi 10 gg di marzo!) un incremento del 644% per le controversie relative al risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti che passano da 115 a 856 casi, e del 286% per le richieste di mediazione per controversie in materia di condominio che passano da 94 a 363 casi.

Altro elementi interessanti sono:

  • l’aumento del valore medio della controversia che passa dai 93.700 euro ai 118.299 euro;
  • un leggero aumento (1%) delle adesioni alla mediazione (dal 64% al 65%);
  • un leggero aumento (1%) degli aderenti assistiti dall’avvocato;
  • l’incremento delle controversie demandate dal giudice che passano dal 2% al 2,7% del totale.

È facile predire che il trend di crescita evidenziato dalla mediazione dal complesso delle statistiche ministeriali proseguirà anche per il futuro. È altrettanto evidente che è ancora troppo presto per verificare l’impatto dell’istituto della mediazione nelle controversie delle “neo materie” ma è certo che il raffronto tra la durata minima dei processi azionati innanzi al tribunale ordinario (in media 1.066 giorni), e la durata della mediazione concluse positivamente (circa 61 giorni) la dice lunga sull’efficacia della mediazione.

Per scaricare il file delle statistiche cliccare qui.

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A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012 n. 42, è entrata in vigore la legge 17 febbraio 2012 n. 10 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212.

La novità che più ci riguarda da vicino è l’abrogazione dell’articolo 12 del predetto DL. A tale abrogazione consegue la scomparsa della possibilità per il Giudice di applicare la sanzione prevista dall’art. 8 c. 5 del D.Lgs. 28/2010 a mezzo di apposita ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza.

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Il 20 dicembre u.s., il Ministero della Giustizia ha diramato una circolare interpretativa del DM 145/2011 allo scopo dichiarato di chiarire alcuni profili d’incertezza sollevati dalla nuova formulazione del DM 180/2010. Con questa circolare la Direzione Generale della Giustizia Civile si sofferma, in sequenza, sui seguenti temi: l’attività di vigilanza, vari aspetti riguardanti il tirocinio assistito nonché i criteri per l’assegnazione delle mediazioni, la chiusura del procedimento, le indennità del servizio, il gratuito patrocinio.

In merito all’attività di vigilanza si evidenzia che il Ministero stesso esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti), che successiva (verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonché le direttive di questa amministrazione). In ogni caso, i criteri operativi sono ancora da definire in concreto.

Riguardo al tirocinio assistito, è stato precisato che tale obbligo formativo riguarda solo i mediatori già iscritti e deve essere rinnovato ogni due anni. Inoltre, il tirocinante deve limitarsi a presenziare alla mediazione, necessariamente affiancando mediatore, senza però dover compiere una specifica attività. Il tetto delle 20 mediazioni in tirocinio può essere raggiunto:

  • conteggiando a tal fine anche la sola presenza del mediatore ad una singola fase del procedimento di mediazione;
  • conteggiando altresì anche la sola presenza alla fase di redazione del verbale negativo per mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione da parte del mediatore nominato.

È importante sottolineare che per i mediatori già iscritti, il biennio di aggiornamento professionale (comprensivo del tirocinio) decorre al momento dell’entrata in vigore del DM 145/2011 (26 agosto 2011). Per tutti i mediatori iscritti successivamente alla predetta data, l’obbligo di aggiornamento decorrerà dalla data d’iscrizione di ciascuno di essi presso l’elenco dell’organismo di mediazione di appartenenza.

A tale riguardo, Si ricorda che l’iscrizione nelle liste di un organismo di mediazione si ha solo ed esclusivamente a seguito della seguente procedura:

  • a. deposito presso il Ministero della Giustizia, da parte dell’organismo prescelto, di una specifica istanza di aggiornamento delle liste dei propri mediatori con allegata la documentazione richiesta a tal fine;
  • b. ottenimento di uno specifico provvedimento ministeriale (PDG) di accredito del mediatore, ovvero, accredito a seguito di silenzio-assenso (dopo 30 gg dal deposito dell’istanza di aggiornamento della lista dei mediatori - Min. Giust. Circolare 13 giugno 2011).

Riguardo i criteri per l’assegnazione delle mediazioni, si ribadisce la necessità di evidenziare nei regolamenti dei singoli organismi i criteri di designazione tra i quali assume particolare importanza la competenza professionale del mediatore e le specifiche conoscenze acquisite anche in relazione al percorso universitario e all’attività professionale svolta.

Per quanto riguarda la chiusura dei procedimenti di mediazione, la circolare evidenzia che in caso di mediazione volontaria o sollecitata dal giudice o per contratto, il mediatore può chiudere il procedimento di mediazione anche ove la parte istante non si sia presentata. Nei casi, invece, in cui vi è obbligatorietà del tentativo di mediazione, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In sostanza, si è voluto precisare che, solo nei casi di obbligatorietà del tentativo di mediazione:

  • a. l’invitante deve necessariamente presentarsi davanti al mediatore, indipendentemente dal fatto che l’altra parte abbia, eventualmente, dichiarato o rappresentato che non sarebbe stata presente;
  • b. è il mediatore che deve verbalizzare la mancata presenza della parte chiamata, non potendo tale attività essere compiuta dalla segreteria;
  • c. solo a seguito della redazione del verbale negativo del mediatore, la segreteria potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento.

Per quanto riguarda le indennità del servizio di mediazione, si afferma che le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva. Queste devono essere corrisposte al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione. Di conseguenza, oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, dalle parti anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’articolo 16, commi 3 e seguenti del DM 180/2010, come modificati dall’articolo 5 del DM 145/2011. Il Ministero afferma inoltre che, oltre alla suddetta indennità complessiva, dovranno essere altresì corrisposte all’organismo di mediazione le spese vive, purché documentate dall’organismo di mediazione.

Per concludere, la circolare in oggetto afferma un dubbio principio secondo il quale in caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del Tu di cui al Dpr 30 maggio 2002 n. 115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso né nei confronti della parte né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione.

Ogni ulteriore informazione è reperibile qui.

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Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.