Il Consiglio dei Ministri, pochi minuti fa, ha licenziato il testo del decreto legge che reintroduce la mediazione civile e commerciale quale condizione di procedibilità nelle controversie civili.
Attendiamo di leggere il testo per comprendere quali modifiche siano state apportate alla normativa che introdusse l'obbligatorietà della mediazione civile, ma siamo lieti che il Governo abbia voluto reintrodurre uno strumento che sarà fondamentale per la deflazione del carico degli uffici giudiziari.
A.D.R. Intesa, sempre attiva anche negli ultimi mesi, da lunedì 17 giugno sarà Vi aspetta ricevere nuove istanze di mediazione.
E' in corso l'udienza presso la Corte Costituzionale in merito alla legittimità costituzionale o meno dell'obbligo di esperire il tentativo di mediazione per determinate materie. Ricordiamo come la questione costituzionale sia stata sollevata dal Tar Lazio, con l'ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011.
La Corte non ha ammesso coloro che non erano parte costituita nel procedimento pendente al TAR Lazio tra cui Unioncamere, Coa Milano, Cnf ed altri.
L'Avv. Cicchetti, docente in mediazione, sottolinea innanzi alla Corte come sia importante riferirsi alla normativa comunitaria che prevede l'obbligo del ricorso alla mediazione.
L'udienza è terminata dopo l'intervento dell'Avvocato dello Stato.
Nel corso del suo intervento al CSM, il Ministro Severino ha rivolto l'attenzione anche all'istituto della mediazione. Nel periodo compreso tra il 21 marzo 2011 ed il 31 marzo 2012 risultano iscritte, presso gli organismi abilitati, 91.690 mediazioni. Tale numero tiene conto, seppur in una misura minima, delle materie per le quali è scattata l'obbligatorietà il 21 marzo 2012: risarcimento derivante da circolazione di veicoli e cause di condominio.
Oltre la metà delle mediazioni in cui ha aderito la controparte si sono concluse con il raggiungimento di un accordo. Capita non di rado che le parti non partecipino alla mediazione e ciò va a discapito del carico dei Tribunali e della celerità del processo.
Il Ministro punta, quindi, l'accento sulla necessita di sensibilizzare la partecipazione alla mediazione, sia essa di tipo pre-processuale che endoprocessuale, anche per le materie non obbligatorie.
Qui di seguito riportiamo l'estratto dell'intervento del Ministro relativo alla mediazione:
Nel quadro del recupero dell’efficienza nel settore civile, particolare attenzione viene dedicata all’istituto della mediazione civile obbligatoria. Nel periodo compreso tra il 21.3.2011 ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione abilitati risultano pari a 91.690, tenendo conto comunque che il flusso è destinato a crescere sensibilmente, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di condominio sono state inserite solo dal 21.3.2012. Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato è particolarmente confortante, dal momento che almeno nella metà dei casi si giunge all’accordo.
Si tratta tuttavia di un dato relativo in quanto, per altro verso, i due terzi dei tentativi di mediazione non vedono purtroppo la partecipazione della controparte, cosicchè lo strumento realizza i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti. Pertanto, può dirsi che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta; quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile. In quest’ottica, è di fondamentale importanza il ruolo del giudice, nella possibilità di delegare l’accesso alla mediazione anche nelle materie non previste come obbligatorie, nelle quali uno degli effetti favorevoli per le parti è indubbiamente il risparmio delle spese processuali. Purtroppo si constata che la mediazione delegata si colloca a livelli bassissimi, nella misura del solo 3% di quella complessiva. Appare quindi necessario sensibilizzare i magistrati del settore civile alla pratica della mediazione, sia attraverso specifiche azioni formative e sia valorizzando, a livello professionale, la definizione della controversia con strumenti alternativi alla tipica decisione giudiziaria.