Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, con ordinanza 24 aprile 2012, ha avuto occasione di chiarificare due rilevanti aspetti, inerenti all’introduzione dell’obbligatorietà della mediazione, che non avevano mancato di suscitare una qualche incertezza, tanto in dottrina quanto sul piano applicativo.
In primo luogo, quanto all’istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., il giudice ne esclude in via preliminare l’improcedibilità per mancato pregresso esperimento del procedimento di mediazione, dal momento che si tratta di una ”…condizione che si reputa riferita ai soli procedimenti di natura contenziosa e non già ai procedimenti, quale il presente, con finalità di conciliazione della lite”.
Inoltre, e questo rappresenta il punto di diritto fondamentale, il Tribunale osserva come la coesistenza nell’ordinamento processuale dei due istituti dell’ATP conciliativo, di cui all’art. 696 bis c.p.c., e del procedimento di mediazione, di cui al D.lgs n. 28 del 2010, non sia prevista in termini di alternatività, tale per cui il ricorso all’uno esclude il ricorso all’altro, ”…stimandosi che il ricorso al primo, rimesso alla disponibilità delle parti ove ne ricorrano i presupposti (con particolare riferimento all’utilità di una verifica tecnica che consenta alle parti di fare chiarezza sul tema controverso e su istanze restitutorie o risarcitorie poste), non escluda la necessità di ricorrere al secondo quando, non raggiunto l’obiettivo della conciliazione, si profili la via contenziosa e quindi, nelle materie previste, l’obbligatorietà di ricorrere al preventivo procedimento di mediazione (nel quale, prevalenti le relazionali di mediazione, ci si potrà comunque avvalere dell’accertamento tecnico già svolto)”.
Con la circolare 22/E dello scorso 11 giugno, l’Agenzia delle entrate ha emanato nuove direttive in materia di programmazione e gestione della mediazione e del contenzioso tributario per il 2012.
In particolare, il documento precisa che la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre non trova applicazione nell’ambito del procedimento di mediazione, che dovrà dunque in ogni caso concludersi nei 90 giorni previsti, dal momento che si tratta di una fase amministrativa e non processuale.
Da rilevare, peraltro, che per la proposizione dell’istanza di mediazione le regole sulla sospensione dei termini devono invece considerarsi rilevanti, come già precisato dalla circolare 9/E, in virtù dello ”stretto nesso tra la presentazione dell’istanza e la proposizione del ricorso giurisdizionale”.
In sostanza, fino all’istanza di mediazione si è all’interno di una fase processuale, alla quale dunque si applica la sospensione, mentre con la presentazione della stessa si entra in una fase amministrativa, con conseguente irrilevanza dei termini.
In pratica, quindi, ove i 60 giorni dalla notifica dell’accertamento scadano nel periodo feriale, scatta la sospensione (per l’intero periodo di 46 giorni), e si potrà proporre reclamo dopo la conclusione di essa, con conseguente dovere per l’ufficio di adoperarsi nei successivi 90 giorni; se invece i 60 giorni scadono prima dell’inizio del periodo di sospensione, quest’ultimo non si applica e, dunque, l’ufficio dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni.
Infine, la circolare prevede espressamente l’obiettivo minimo dell’esame del 90% delle istanze presentate dai contribuenti, con la conseguenza, quindi, che, a obiettivo minimo raggiunto, il restante 10% potrebbe non risultare neanche oggetto di considerazione da parte degli uffici.