Commento a Cassazione Civile, sez. VI-2, ord. 18 gennaio 2018, n. 1237.
Secondo la ricostruzione della Suprema Corte di Cassazione, è inammissibile la censura in punto di legittimità mirante a sindacare la decisione sulla questione della soggezione del giudizio di revoca dell'amministratore di condominio alla mediazione obbligatoria. Ciò, val bene anticipare fin d’ora le conclusioni, in quanto si tratterebbe di provvedimento di volontaria giurisdizione sprovvisto dei caratteri della definitività e della decisorietà.
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