Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato al risarcimento, in favore dell'Erario, di una somma pari al contributo unificato per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.
La difesa dei convenuti ha giustificato l'assenza dei propri assistiti al tentativo di mediazione con un acclarata ed atavica litigiosità tra le parti. La sussistenza della situazione di litigiosità non può giustificare la mancata partecipazione al tentativo in quanto questo viene svolto con il fine di comporre la lite tra le parti.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 138/2011, deve essere pronunciata condanna al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo.
Essendo il procedimento di mediazione stato proposto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 138/2011, il Giudice ha ritenuto doversi applicare, detta norma, alla mancata mediazione, in quanto non ha ritenuto valido il motivo di giustificazione.
Fino allo scorso mese di marzo la Spagna non aveva ancora notificato alla Commissione UE le misure adottate in attuazione della Direttiva 2008/52/CE in materia di mediazione.
In conseguenza di ciό, era incorsa nella procedura di infrazione finalizzata ad indurre lo Stato membro ad adeguarsi agli obblighi comunitari.
Il Real Decreto Ley n.5 del 5 marzo 2012 ha provveduto in tal senso.
Va sottolineato che si tratta di una innovazione di indubbio rilievo per un sistema, come quello iberico, nel quale, pur essendo in vigore diverse leggi sulla mediazione, prevalentemente in materia familiare, a livello di Comunità Autonome, mancava completamente una disciplina generale nell’ambito civile e commerciale.
Occorre peraltro rilevare come in Spagna non si sia voluta introdurre l’obbligatorietà del tentativo con riferimento a determinate materie, potendo le parti accedere alla mediazione o volontariamente o in virtù di un’apposita clausola inserita nel contratto.
Il decreto non prevede, peraltro, le categorie professionali che possono accedere alla formazione richiesta per svolgere il ruolo di mediatore. Gli organismi di mediazione sono invece tenuti a pubblicare almeno un profilo minimo dei mediatori iscritti, dal quale risulti il percorso formativo svolto, le materie di specializzazione e le esperienze maturate. Naturalmente, l’operato dei mediatori e degli organismi sará monitorato dalla Pubblica Amministrazione.
17 gennaio 2012. Questa mattina alla Camera del Deputati il Ministro Paola Severino, nel corso della sua relazione sullo stato della Giustizia in Italia, ha affrontato il tema della mediazione civile e commerciale.
Nel suo intervento il guardasigilli, oltre ad evidenziare i numeri a dimostrazione del trend di crescita delle iscrizioni dei tentativi di mediazione, a conferma delle “grandi potenzialità dell’istituto”, ha definito la mediazione “un importante riforma” che “può rappresentare un importante pilastro nella strategia complessiva di recupero dell’efficienza del sistema giudiziario, attraverso una diminuzione dei casi in cui la soluzione della controversia avviene tramite il lungo e defatigante cammino del giudizio ordinario”.
A tale riguardo il guardasigilli, oltre a puntare il dito sulla mancata adesione al procedimento di mediazione ed allo scarso utilizzo della mediazione demandata dal giudice, ha sostenuto che occorre aspettare ancora del tempo per valutare l’impatto della mediazione sul sistema giustizia in Italia e che tutte le valutazioni a riguardo devono essere necessariamente posticipate.
Inoltre il Ministro, in piena concordanza con quanto da tempo sostenuto dagli operatori del settore, sottolinea che nella stragrande maggioranza dei casi le parti partecipano alla mediazione assistiti degli avvocati, e ciò “vale a scongiurare, almeno in parte, le preoccupazioni della classe forense in ordine ad una possibile minorata tutela tecnica dei diritti dei cittadini”.
Per ascoltare l’intervento del Ministro Paola Severino cliccare qui ed ascoltare dal minuto 5.18 al minuto 8.58.
La vostra intesa ha un valore aggiunto. E' conseguita tramite un procedimento semplice che riesce, grazie all'aiuto dei nostri mediatori, a sollevare il velo ed a far emergere tra le parti i veri interessi sottesi alla controversia. Con l'esternazione di tali interessi riesce più semplice a tutti, parti e mediatori, trovare la via corretta per raggiungere l'Intesa.