Il termine di quattro mesi per la mediazione deve ritenersi meramente ordinatorio
Nell’ipotesi in cui, in seguito all’invito del giudice alla mediazione ai sensi dell’art. 5, co. 3, D.lgs n. 28 del 2010, l’udienza sia stata differita oltre il termine dei quattro mesi, ove le parti, decorso detto termine, richiedano un ulteriore rinvio sulla base della circostanza che la mediazione è ancora in corso, l’istanza potrà essere accolta.
In tal senso ha opinato il Tribunale di Varese (ordinanza 20 giugno 2012), muovendo dal presupposto che il termine di quattro mesi legislativamente previsto per la durata del procedimento di mediazione ha natura di termine ordinatorio e, di conseguenza, risulta disponibile dalle parti ove, alla scadenza, la mediazione sia ancora in corso. Pertanto, in quest’ultima ipotesi, anche tenendo nel dovuto conto la finalità della mediazione, l’eventuale istanza di ulteriore rinvio può essere accolta.
Il Giudice rileva che in linea generale le parti non hanno, ovviamente, la disponibilità del tempo del processo; con riferimento al tentativo di mediazione, peraltro, non si tratta di inutile spreco, ma di “energie temporali” spese sia per l’interesse mostrato dalle parti ad una composizione bonaria della lite, sia per l’interesse pubblico alla deflazione del contenzioso civile.
Impostando la questione su basi differenti, per converso, si rischierebbe di pervenire a conseguenze manifestamente illogiche: il giudice, in effetti, scaduto il termine, dovrebbe proseguire nelle attività processuali malgrado il perdurare del tentativo di mediazione, causando in tal modo un evidente danno alle possibilità di composizione stragiudiziale della lite, a dispetto della palese volontà mostrata dalle parti in tal senso.
Ecco qui di seguito il provvedimento in questione:
Tribunale di Varese
20 giugno 2012
Ordinanza
…omissis…
– Come noto, ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”. Nel caso di specie, rivolto l’invito, le parti hanno aderito e, dunque, l’udienza è stata differita oltre il termine di quattro mesi. Decorso tale termine, le parti chiedono un ulteriore rinvio, essendo la mediazione in corso.
– Il tempo di quattro mesi, previsto dalla Legge come scadenza per la mediazione, è ovviamente un termine ordinatorio e soprattutto nella disponibilità delle parti in caso di mediazione ancora in corso, posto che la finalità della stessa – la foce conciliativa – è giustificativa dell’impegno di energie processuali. Non solo, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che, scaduto il termine, il giudice, pur di fronte alla mediazione in corso, dovrebbe proseguire nelle attività processuali causando così danno alle buone possibilità di assetto di composizione bonario, testimoniato dal fatto che i litiganti sono per loro volontà ancora impegnati al tavolo dei mediatori. E’ vero che, in linea di principio, il “tempo del processo” è sottratto alla disponibilità delle parti, ma è anche vero che, per il caso della mediazione, non si tratta di tempo inutilmente consumato, ma di energie temporali spese vuoi per l’interesse delle parti ad una composizione bonaria della lite, vuoi per l’interesse pubblico ad una deflazione del contenzioso. Ne discende che la richiesta di rinvio può essere accolta.
P.Q.M.
Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010, rinvia la causa all’udienza del 28 settembre 2012 ore 11.00 per verificare l’esito della mediazione.
Varese lì 20 giugno 2012
Il Giudice
dr. Giuseppe Buffone