Tribunale di Termini Imerese: pronuncia in tema di mancata partecipazione alla mediazione
Si segnala la sentenza del Tribunale di Termini Imerese dello scorso 19/04/2022, interessante non tanto per il suo carattere innovativo quanto a dimostrazione del consolidamento di un trend applicativo del disposto normativo contenuto nell’art.8, comma IV, del D. Lgs. 28/2010 che così recita: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”
Tale norma contiene la previsione di sanzionabilità dell’assente in mediazione e da un punto di vista interpretativo ci si chiede se dalla mancata partecipazione ingiustificata debba scaturire una automatica punizione oppure il giudice possa esercitare la sua discrezionalità.
Scarica la sentenza n. 312 del 19/04/2022 del Tribunale di Termini Imerese
Nel caso all’attenzione del Giudice siciliano la parte attrice ricorreva per l’annullamento di delibera assembleare avendo esperito il tentativo di mediazione obbligatorio risultato negativo per assenza del condominio invitato.
Le ragioni della parte attrice venivano accolte dal Tribunale non prima aver ripercorso le diverse tipologie di invalidità di delibera assembleare, giungendo all’annullamento della delibera impugnata e condannando il condominio convenuto al pagamento delle spese legali di giudizio nonchè della prodromica fase di mediazione.
Il Giudice, nel valutare la condotta del convenuto riteneva non solo sussistenti gli estremi per l’applicazione dell’art.96 cpc comma 2, ma anche i presupposti per l’applicazione dell’articolo 96 cpc comma 3, ovvero la sanzione a carattere pubblicistico che la richiamata norma prevede in caso dell’oggettivo abuso del processo, senza necessità di verifica della sussistenza di alcun elemento soggettivo di dolo o colpa grave. Il giudicante ha ritenuto rilevante il rifiuto del condominio ad affrontare il tentativo di componimento della lite nella sede alternativa all’aula giudiziale.
In conclusione la condotta il condominio è stata doppiamente sanzionata, in primo luogo attraverso lo strumento dell’articolo 96 del codice di procedura civile e in secondo luogo attraverso lo strumento della specifica normativa in materia di mediazione civile.
Questa sentenza va ad aggiungersi ad altre decisioni di merito assunte dai giudici della Repubblica Italiana (tra le più recenti, Corte di Appello di Napoli, Sent. n. 360 del 31/01/2022 e n. 421 del 02/02/2022) che hanno ritenuto sussistenti gli elementi di applicazione della sanzione pecuniaria per chi si sottrae dall’utilizzare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie che l’ordinamento Italiano mette a disposizione dei cittadini.
Dall’orientamento giurisprudenziale emergente si può desumere l’opportunità di adottare sempre la buona pratica di aderire all’invito di partecipazione ad un procedimento di mediazione al fine di scongiurare un notevole aggravio di esborsi in caso di soccombenza nel successivo giudizio.
Avv. Rosemary Perna