07 Agosto
Redazione
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Pubblichiamo qui di seguito l’ulteriore proposta di emendamento relativo al ripristino dell’obbligatorietà della mediazione presentata dagli on. Occhiuto (primo firmatario), Ciccanti e Calgaro.
Testo depositato il 31 ottobre 2012 alla Commissione V, Camera dei Deputati, a firma Occhiuto, Ciccanti e Calgaro
A.C. 5534-bis
EMENDAMENTO
ART. 3
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. Al Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, dell’articolo 5, è sostituito dal seguente:
“1. Chi intende esercitare in tutti i gradi di giudizio un’azione relativa a una controversia vertente su diritti disponibili è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, D.Lgs. n. 28/2010. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”;
b) all’articolo 5 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 rimangono in vigore per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
c) il comma 5 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo’ desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui al comma 1, il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dal comma 1, non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Occhiuto
Ciccanti
Calgaro
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