Dall’1 gennaio 2017 per tutte le controversie in materia di FORNITURA DI ACQUA E SERVIZI IDRICI, è obbligatorio fare un tentativo di conciliazione prima di iniziare un giudizio in Tribunale.
Ricorda che puoi svolgere il tentativo di mediazione solo dopo aver inoltrato un reclamo scritto che non abbia avuto alcun esito. Per esito negativo del reclamo, si intende la circostanza in cui il Gestore abbia dato una risposta insoddisfacente ovvero siano decorsi 50 giorni dall’invio e il gestore non abbia risposto alcunché.
Il consumatore (cliente o utente finale) che intende attivare la procedura presso un Organismo ADR, può presentare la domanda di conciliazione solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo.