Modifiche alla normativa sulla mediazione con le recenti modifiche
Riportiamo al seguente link il testo coordinato del Decreto Legislativo 28/2010 e del Decreto Legge 69/2013.
Tra le modifiche apportate ne riportiamo alcune più interessanti:
– L’art. 4 c. 1 introduce la competenza territoriale dell’organismo cui presentare l’istanza di mediazione;
– L’art. 5 c. 1bis, congiuntamente con l’art. 8 c.1, introduce l’obbligatorietà dell’assistenza dell’avvocato. Il medesimo articolo ci ricorda anche la temporaneità della durata della normativa che introduce la mediazione: “La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore“. Dopo tale data si valuteranno i risultati ottenuti per un’eventuale continuazione.
– L’art. 6 c. 1 riduce la durata del procedimento di mediazione a tre mesi;
– L’art. 12 c. 1 conferisce valore con efficacia esecutiva agli accordi sottoscritti dalle parti e dagli avvocati;
– L’art. 16 c. 4bis dichiara gli avvocati “mediatori di diritto” e, al tempo stesso, dice che debbano essere formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con i corsi di aggiornamento;
Alcuni dubbi possono essere sollevati dall’art. 5 c. 2bis in quanto così scritto sembrerebbe che al primo incontro di mediazione si debba concludere la mediazione altrimenti la condizione di procedibilità è stata comunque esperita ma con esiti negativi.
Un altro dubbio sorge dalla lettura congiunta degli artt. 5, 8 e 12: nei primi due è prevista la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte; l’art 12 inizia con la parola “ove” che, così posta, potrebbe dare àdito ad interpretazioni sull’obbligatoria presenza di un avvocato che assista la propria parte.
Un ultimo dubbio sorge dalla lettura dell’art. 17 c. 5ter ove è indicato che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione“.
Ci auguriamo che le nuove modifiche introdotte siano di stimolo per l’uso della mediazione anche al di fuori delle materie obbligatorie e che i dubbi in merito all’interpretazione di alcuni passi della normativa possano essere rapidamente chiariti.