Mediazione-pubbliche-amministrazioni-problema-assistenza-legale

Tribunale di Roma, sez. XIII, ordinanza 16 luglio 2015.

 

Nell’ordinanza in esame il Tribunale di Roma, adito in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 – bis c.p.c., demanda comunque in mediazione le parti, illustrando alle stesse i tangibili vantaggi, in termini di efficienza ed economicità, senza sacrificio alcuno per i diritti fondamentali, che potrebbero derivare dalla nomina di un consulente tecnico da parte dell’Organismo di mediazione, all’interno, quindi, del relativo procedimento.
L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 – bis c.p.c. era stato proposto in relazione a danni alla persona occorsi a seguito di incidente stradale e, nella contumacia del conducente della vettura antagonista, si costituiva la Compagnia assicuratrice.
Il Tribunale aveva modo di riscontrare che non vi era contestazione fra le parti circa l’esistenza e le modalità del sinistro, ma solo sulle conseguenze derivatene, relativamente ai danni alla persona del ricorrente.
In considerazione di tali elementi in fatto, il Giudice riteneva di prospettare alle parti un’alternativa a quella, usuale, della nomina, certamente pertinente al caso di specie, di un consulente tecnico di ufficio e, in particolare, l’introduzione di una procedura di mediazione, nell’ambito della quale le parti avrebbero potuto invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale.
Occorre preliminarmente rammentare che, a norma dell’art. 5, co. 4, D.lgs 28/2010, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696 – bis c.p.c., non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 – bis e 2, vale a dire quelle relative alla mediazione obbligatoria ed a quella delegata dal giudice.
Pertanto, “…l’invito di questo giudice, nel caso in esame, non va iscritto in tali moduli procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale percorso volontario concordato dalle parti all’esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione”.
Ciò posto, l’ordinanza si sofferma su due aspetti di notevole importanza.
Innanzitutto, la possibilità di nomina di un consulente nel procedimento di mediazione è espressamente prevista dalla legge. Infatti, l’art. 8, co. 4, D.lgs. 28/2010 prevede che “quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti”.
In secondo luogo, si evidenzia come “…anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in mediazione ed in particolare la relazione dell’esperto elaborata e depositata in quel procedimento non è un atto privo di utilità successive, potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa che segue alle condizioni, nei limiti e per gli effetti che la giurisprudenza ha motivatamente elaborato”.
In tal senso, infatti, si sono già espresse diverse pronunce: ad esempio, tra le più recenti, Tribunale di Parma, sez. I civile, ordinanza 13 marzo 2015, in cui si evidenzia come non sia certamente sostenibile, in termini aprioristici, che le perizie realizzate nel corso del procedimento di mediazione non siano utilizzabili in causa sulla base di una asserita collisione con le previsioni di cui agli artt. 9 e 10 D.lgs 28/2010 (obbligo di riservatezza e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite in mediazione). In particolare, il tema era stato già affrontato deala medesima sezione XIII romana, con l’ordinanza 17 marzo 2014.
In quest’ultimo provvedimento, peraltro all’interno di una assai articolata motivazione, premesso che ai sensi dell’art. 8, co. 4, D.lgs 28/2010, la possibilità di nomina di un consulente tecnico esterno sussiste “…solo laddove siano assenti o carenti non solo nel mediatore titolare ma anche in quello eventuale, ausiliario, le competenze tecniche specifiche e necessarie per il caso oggetto del procedimento”, si passano al setaccio le possibilità in concreto esistenti – alla luce dell’esigenza di rispetto dei principi di riservatezza propri della mediazione – circa l’utilizzabilità processuale delle risultanze peritali acquisite nel corso del procedimento conciliativo.
Osservava, oltre un anno fa, il Giudice romano come “…riservatezza ad ogni costo e sempre non significa infatti agevolare con sicurezza il successo della mediazione ed il raggiungimento dell’accordo. E’ sufficiente evidenziare, per dimostrarlo, che le parti in mediazione possono essere tentate, per il timore della sua circoscritta utilità, di rifiutarsi (e sicuramente ciò accade di frequente) di acconsentire alla nomina, da parte del mediatore, di un esperto anche quando l’ausilio di un tecnico specializzato nella materia potrebbe chiarire aspetti fondamentali, perché dubbi, della situazione in conflitto.Si pensi all’accertamento, a mezzo di una consulenza medica, dei danni alla persona in presenza di una domanda di risarcimento a seguito di un qualsiasi evento (RCA, responsabilità medico-sanitaria e via dicendo)”.
Si tratta, dunque, ad avviso del Tribunale, di una strada non solo praticabile, ma anche vivamente consigliabile, ove si tenga conto del fatto che le parti potranno sottoporre al consulente, di comune accordo, mediante la fattiva presenza e collaborazione del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite nonché della circostanza che “… i costi della consulenza in mediazione, che le parti sopporteranno in pari misura, anche tenuto conto delle modeste indennità di mediazione previste dalle norme, sono senz’altro più vantaggiosi (e prevedibili, attesa la possibilità di previa interlocuzione con l’organismo, di cui è impensabile una corrispondente in sede giudiziale) rispetto a quelli della causa”; per non parlare, poi, del fatto che i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione (neppure soggetto alla sospensione feriale) sono più brevi, disponibili dalle parti e meno formali di quelli del procedimento giudiziale.
Naturalmente, affinchè il delineato percorso si riveli fruttuoso ed i prospettati vantaggi possano essere concretamente conseguiti, occorre che le parti si rivolgano ad un organismo (a scelta del ricorrente, o congiuntamente di entrambe le parti) “…serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti; con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all’offerta di una rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l’effettività del percorso di mediazione), della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata”.
Un’opportunità dunque da tenere comunque presente, anche nell’ipotesi di atteggiamenti ostruzionistici messi in atto dalla parte invitata in mediazione. L’eventuale mancata partecipazione di quest’ultima, infatti, non impedisce alla parte istante di richiedere al mediatore la nomina di un tecnico al fine di esperire un accertamento peritale che sarà dunque pienamente utilizzabile all’interno del successivo giudizio, e che, ovviamente, consentirà al procedimento di mediazione, seppur limitatamente alla parte istante, di entrare nel merito della controversia, evitando una altrimenti ineludibile conclusione negativa, all’esito del primo incontro, per mancata partecipazione della parte chiamata.
Dott. Luigi Majoli

Testo integrale:

RG. n. 82273-14
TRIBUNALE di ROMA SEZIONE XIII°
O R D I N A N Z A

Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:

-1-
E’ stato proposto da C.C. accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art.696 bis in relazione ai danni alla persona subiti e lamentati a seguito di un incidente stradale occorsogli, mentre era alla guida di motociclo di sua proprietà, in data 31.3.2014.
Nella contumacia del conducente dell’autovettura antagonista, si costituiva la compagnia assicuratrice spa Unipol Sai Assicurazioni.
Sentiti i difensori delle parti presenti (ricorrente ed assicurazione), emergeva che non vi era contestazione fra le parti circa l’esistenza e le modalità del sinistro, ma solo sulle conseguenze derivatene, relativamente ai danni alla persona del ricorrente.
Il giudice prospettava alle parti un’alternativa a quella, usuale, della nomina, sicuramente possibile e pertinente alla fattispecie concreta, di un consulente tecnico di ufficio e precisamente l’introduzione di una procedura di mediazione, nell’ambito della quale le parti avrebbero potuto invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale (1).
In particolare il giudice segnalava le seguenti circostanze: la possibilità di nomina di un consulente nel procedimento di mediazione è espressamente prevista dalla legge (2);
anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in mediazione ed in particolare la relazione dell’esperto elaborata e depositata in quel procedimento non è un atto privo di utilità successive, potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa che segue alle condizioni, nei limiti e per gli effetti che la giurisprudenza ha motivatamente elaborato (3);
le parti potranno sottoporre al consulente, di comune accordo, mediante la fattiva presenza e collaborazione del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite (4);
i costi della consulenza in mediazione, che le parti sopporteranno in pari misura, anche tenuto conto delle modeste indennità di mediazione previste dalle norme, sono senz’altro più vantaggiosi (e prevedibili, attesa la possibilità di previa interlocuzione con l’organismo, di cui è impensabile una corrispondente in sede giudiziale) rispetto a quelli della causa;
i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione (neppure soggetto alla sospensione feriale) sono più brevi, disponibili dalle parti e meno formali di quelli del procedimento giudiziale;
la possibilità, least but non last, che il consulente in mediazione, compensato in ogni caso a forfait per il suo lavoro, secondo le usuali convenzioni che i migliori organismi di mediazione intrattengono con i consulenti, possa operare realmente a fini conciliativi, sviluppando un’utile sinergia con il mediatore (5)
A fronte di tali indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio, il giudice avvertiva però che tali vantaggi potranno essere conseguiti:
solo laddove venga compulsato un organismo, a scelta del ricorrente, o congiuntamente di entrambe le parti, serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti; con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all’offerta di una rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l’effettività del percorso di mediazione), della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata;
solo allorché il mediatore, capace e preparato, sappia orientare la (sua) scelta e propiziare l’attività del consulente nominato (fra i C.T.U. del tribunale) nell’alveo di un percorso rispettoso dei fondamentali principi che devono essere considerati dal consulente anche in ambito non giudiziario, qual è la mediazione, ed in particolare il rispetto del contraddittorio; l’astensione dall’acquisizione in mancanza del consenso, delle dichiarazioni delle parti; il contenimento dell’attività di consulenza nel perimetro dei quesiti che le parti di comune accordo abbiano inteso demandargli, etc.. (cfr. l’ordinanza citata in nota per l’esposizione di un decalogo delle regole che devono essere rispettate dal consulente in mediazione).
I difensori delle parti concordavano con il giudice sulla utilità e convenienza di tale percorso mediatorio, sicché occorre provvedere di conseguenza.

-2-
L’art. 5 del decreto legislativo 28/2010 prevede al quarto comma lettera C) che nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile non si applichino i commi 1-bis e 2.
Vale a dire che le prescrizioni relative alla mediazione obbligatoria ed a quella demandata non si applicano al presente procedimento.
Ne consegue che l’invito di questo giudice, nel caso in esame, non va iscritto in tali moduli procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale percorso volontario concordato dalle parti all’esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,
• FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di mediazione;
• RINVIA all’udienza del 10.12.2015 h.9,30 per quanto di ragione.

Roma, lì 16.7.2015

Il Giudice, dott.cons.Massimo Moriconi
(1)- E’ bene precisare che la nomina di uno specialista medico non è la migliore scelta da effettuarsi perché di regola solo il medico legale è capace di trasformare adeguatamente le cognizioni medico-scientifiche del caso concreto in concetti ed elaborati (giust’appunto medico-legali) idonei a supportare soluzioni giuridiche, sicché o si nomina un medico legale tout court ovvero si affianca al medico legale uno specialista nella branca coinvolta.
(2)- Art.8 comma quarto del Decr.Lgsl.28/2010: Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
(3)- cfr. Tribunale di Roma Sez.XIII° Giudice Moriconi ordinanza 17 marzo 2014
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/notizia-stampa… del 18.3.2014
(4)- La circostanza che le parti formulino i quesiti da sottoporre al consulente in mediazione non le scioglie dalle regole del diritto ed anzi presuppone la conoscenza ed il rispetto delle regole intrinseche della consulenza (in qualsiasi sede effettuata): e così nella specie, ad esempio, il quesito relativo (lett.F del ricorso) che pretende di assegnare al consulente la valutazione del pregiudizio morale non può trovare ingresso in alcuna sede, né giudiziale né mediatoria, ove non riferito a specifici fatti pregiudizievoli per il danneggiato (che non sono stati indicati) sui quali soli potrebbe essere diretta l’attenzione del consulente
(5)- Una delle ragioni per le quali il procedimento di cui all’art.696 bis intitolato consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è poco efficace al fine auspicato dalla norma (vale a dire la “composizione della lite” ) va ravvisato, come spesso accade nelle vicende umane, su un motivo che non ha nulla di scientifico. La norma prevede infatti che il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
V’è però che se il consulente tentasse effettivamente di conciliare le parti, riuscendovi, non potrebbe più, per ovvie ragioni – le conclusioni della relazione possono entrare in rotta di collisione con l’accordo e la pacificazione delle parti- depositare una relazione, che è l’unica tangibile ed oggettiva prova della natura dello spessore e della rilevanza del lavoro svolto dal medesimo. In questo caso, cioé del mancato deposito della relazione, la sua legittima aspettativa di essere compensato dal giudice subirebbe una sicura e cocente delusione, per la semplice ragione che in mancanza della relazione, e benché le parti si siano conciliate proprio in virtù della sua meritevole attività in tale direzione, la norma rapporta alla relazione e solo alla relazione il compenso del C.T.U., cfr. il Decreto Ministeriale 30 maggio 2002 – Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale; trascurando di prevedere criteri di liquidazione dei compensi nel caso di mancato deposito, per la meritevole ragione in esame, della relazione (…art.20: qualora il parere non possa essere dato immediatamente (cioè nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale), e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario…).
Sicché il compenso, allo stato delle normativa, in caso di conciliazione, non potrà mai essere corrispondente, e di fatto sarà sempre liquidato in misura molto inferiore, a quello spettante nel caso di mancato accordo e di espletamento completo fino al deposito della relazione da parte del C.T.U. Fattore altamente disincentivante l’attività conciliativa del consulente e sul quale un accorto e competente legislatore dovrebbe riflettere.