adr intesa ente di formazione per mediatori civili riconosciuto dal ministero della giustizia

Decreto legge giustizia

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge giustizia che contiene una serie di norme che vanno sotto il nome di “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014).

Si tratta, sia pure dopo una attesa più lunga del previsto, del primo passo verso quei risultati che, secondo il Governo, dovranno essere raggiunti nei “mille giorni” che dovrebbero condurre al termine della legislatura.

Tra gli aspetti che inevitabilmente comporteranno un serrato dibattito tra gli operatori del diritto, si segnalano quelli relativi a separazione e divorzio, dal momento che i coniugi intenzionati a separarsi consensualmente potranno manifestare il proprio volere mediante una comunicazione scritta e personale all’ufficiale di stato civile, a condizione che essa non contenga trasferimenti di natura patrimoniale; la riduzione delle ferie dei magistrati (da 45 a 30 gg.) e la contestuale riduzione del periodo di sospensione feriale (in precedenza, come è noto, dal primo agosto al quindici settembre, con la nuova normativa dal 3 al 31 agosto); e, dulcis in fundo, l’introduzione della negoziazione assistita, cui è dedicato il Capo II del decreto (artt. 2 – 11). Si tratta di una nuova forma di ricerca di accordo stragiudiziale che, nelle controversie in materia di danni causati dalla circolazione di veicoli e di natanti e nelle domande relative al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti i cinquantamila euro, assurge a condizione di procedibilità dell’azione, ferma restando, beninteso, a norma dell’art. 3. co. 1, del decreto, l‘obbligatorietà della mediazione civile  nelle materie di cui all’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010.

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

Ecco il testo ufficiale del decreto legge 12 settembre 2014 tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza   di   emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia  di  processo civile, nonche’ misure  urgenti  per  la  tutela  del  credito  e  la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;

Considerata la finalita’ di assicurare una  maggiore  funzionalita’ ed efficienza della giustizia civile  mediante  le  predette  urgenti misure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 29 agosto 2014;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 Trasferimento alla sede arbitrale di  procedimenti  pendenti  dinanzi all’autorita’ giudiziaria

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono  in  materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non e’ stata assunta in  decisione,  le  parti,  con  istanza  congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale  a  norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice di procedura civile.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di  cui  al comma 1, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze  intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo  al  presidente  del  Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede  il  tribunale  ovvero  la corte di appello per la nomina del collegio  arbitrale.  Gli  arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal  presidente  del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno  tre  anni all’albo dell’ordine  circondariale  che  non  hanno  avuto  condanne disciplinari  definitive  e  che,  prima   della   trasmissione   del fascicolo,  hanno  reso  una  dichiarazione  di   disponibilita’   al Consiglio stesso.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e’ disposta in  grado d’appello  e  il  procedimento  arbitrale  non  si  conclude  con  la pronuncia del lodo entro centoventi  giorni  dall’accettazione  della nomina del collegio arbitrale,  il  processo  deve  essere  riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo e’ riassunto il lodo non puo’ essere  piu’  pronunciato.  Se nessuna  delle  parti  procede  alla  riassunzione  nel  termine,  il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338  del  codice  di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo  830  del  codice  di procedura  civile,  e’  stata  dichiarata  la   nullita’   del   lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni  di  cui  al  primo periodo o,  in  ogni  caso,  entro  la  scadenza  di  quello  per  la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita’.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto  regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite  riduzioni  dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi  casi  non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo,  del  codice di procedura civile.

Art. 2  Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato    

1. La convenzione di negoziazione assistita da un  avvocato  e’  un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare  in  buona fede e con lealta’ per risolvere in via  amichevole  la  controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti  all’albo  anche  ai  sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle  parti  per  l’espletamento  della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;

b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare  diritti indisponibili.

3. La convenzione e’ conclusa per un periodo di  tempo  determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).

4. La convenzione di negoziazione e’ redatta, a pena  di  nullita’, in forma scritta.

5. La convenzione e’ conclusa con l’assistenza di un avvocato.

6.  Gli  avvocati  certificano  l’autografia  delle  sottoscrizioni apposte alla   convenzione  sotto  la propria   responsabilita’ professionale.

7. E’ dovere  deontologico  degli  avvocati  informare  il  cliente all’atto  del  conferimento  dell’incarico  della   possibilita’   di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Art. 3  Improcedibilita

1. Chi intende esercitare in  giudizio  un’azione  relativa  a  una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione  di veicoli e natanti deve, tramite il  suo  avvocato,  invitare  l’altra parte a stipulare una convenzione  di  negoziazione  assistita.  Allo stesso modo deve procedere,  fuori  dei  casi  previsti  dal  periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo  4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in  giudizio  una  domanda  di pagamento a qualsiasi titolo di  somme  non  eccedenti  cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di decadenza, o rilevata d’ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima udienza. Il giudice quando rileva che la  negoziazione  assistita  e’gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa,  fissa  la  successiva  udienza dopo la scadenza del termine di cui  all’articolo  2  comma  3.  Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non  e’ stata  esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di  quindici  giorni per la comunicazione dell’invito. Il presente comma  non  si  applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti  da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione  assistita e’ condizione  di  procedibilita’ della domanda giudiziale la condizione si considera  avverata  se  l’invito  non  e’ seguito  da adesione o e’ seguito  da  rifiuto  entro  trenta  giorni  dalla  sua ricezione ovvero quando  e’  decorso  il  periodo  di  tempo  di  cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;

b) nei procedimenti di  consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione relativi all’esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

4. L’esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione  di  provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano  ferme   le   disposizioni   che   prevedono   speciali procedimenti obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque denominati.

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita  e’  condizione di procedibilita’ della domanda, all’avvocato non e’ dovuto  compenso dalla parte  che  si  trova  nelle  condizioni  per  l’ammissione  al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi  dell’articolo  76  (L)  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A  tale fine  la  parte  e’  tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto   di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche’ a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo’ stare in giudizio personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente decreto.

Art. 4  Non accettazione dell’invito e mancato accordo

1. L’invito a stipulare  la  convenzione  deve  indicare  l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto  puo’ essere valutato dal giudice ai fini delle spese  del  giudizio  e  di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del  codice  di procedura civile.

2. La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito.

3.  La  dichiarazione  di  mancato  accordo  e’ certificata  dagli avvocati designati.

Art. 5  Esecutivita’ dell’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  e trascrizione

1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle  parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

2.  Gli  avvocati  certificano  l’autografia  delle  firme e la conformita’ dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

3. Se con  l’accordo  le  parti  concludono  uno  dei  contratti  o compiono uno  degli  atti  previsti  dall’articolo  2643  del  codice civile,   per   procedere   alla   trascrizione   dello   stesso   la sottoscrizione  del  processo  verbale   di   accordo   deve   essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.

4. Costituisce illecito deontologico per  l’avvocato  impugnare  un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Art. 6  Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione  degli  effetti  civili  o  di  scioglimento  del  matrimonio,  di  modifica   delle  condizioni di separazione o di divorzio.   

1. La convenzione di negoziazione assistita  da  un  avvocato  puo’ essere conclusa tra coniugi al  fine  di  raggiungere  una  soluzione consensuale di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),  della  legge  10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale, di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di divorzio. L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del  Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto,  copia,  autenticata dallo  stesso,  dell’accordo  munito  delle  certificazioni  di   cui all’articolo 5.

4. All’avvocato che viola l’obbligo di  cui  al  comma  3,  secondo periodo, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro 5.000 ad euro 50.000. Alla  irrogazione  della  sanzione  di  cui  al periodo che precede e’ competente il  Comune  in  cui  devono  essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo  69  del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e’  aggiunta  la seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento  del matrimonio;»;

b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’  aggiunta  la seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del matrimonio, di scioglimento del matrimonio,  nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;

c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e’  aggiunta  la seguente  lettera:«  d-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale di separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

Art. 7  Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro    

1. All’articolo 2113 del codice civile, al quarto  comma,  dopo  le parole “del codice di procedura civile” sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita  da  un avvocato».

Art. 8  Interruzione della prescrizione e della decadenza  

1. Dal momento della comunicazione  dell’invito  a  concludere  una convenzione di negoziazione  assistita  ovvero  della  sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli  effetti  della domanda giudiziale. Dalla stessa data e’ impedita, per  una  sola volta, la decadenza, ma se l’invito e’ rifiutato o non e’ accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma  1,  la  domanda  giudiziale deve  essere  proposta  entro  il  medesimo  termine   di   decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Art. 9  Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza  

1. I  difensori  non  possono  essere  nominati  arbitri  ai  sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile  nelle  controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. E’ fatto obbligo agli avvocati e alle parti di  comportarsi  con lealta’ e di  tenere  riservate  le   informazioni   ricevute. Le dichiarazioni  rese  e  le  informazioni  acquisite  nel  corso del procedimento non possono essere utilizzate  nel  giudizio  avente  in tutto o in parte il medesimo oggetto.

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si  applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale  e  si estendono le garanzie previste per il  difensore  dalle disposizioni dell’articolo 103 del medesimo codice di procedura penale  in  quanto applicabili.

Art. 10  Antiriciclaggio  

1. All’articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo  21  novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull’eventualita’ di  intentare o evitare  un  procedimento,»  sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di  negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

Art. 11  Raccolta dei dati

1. I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti  a seguito  della  convenzione  sono  tenuti  a  trasmetterne  copia  al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo e’ stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui e’ iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense  provvede  al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

Art. 12  Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

1. I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello  stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e’  iscritto  o  trascritto  l’atto  di  matrimonio,  un  accordo  di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo  3,  primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970,  n.  898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del  matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L’ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra  di  esse  concordate.  Allo  stesso  modo  si procede  per  la  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di divorzio. L’accordo  non  puo’  contenere  patti  di   trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo e’ compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento  delle  dichiarazioni  di  cui  al presente comma. L’accordo tiene luogo  dei  provvedimenti  giudiziali che definiscono, nei casi di  cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio.

4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato ovvero dalla  data  dell’atto  contenente  l’accordo  di  separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e’  aggiunta la seguente  lettera:«  g-ter)  gli  accordi  di  scioglimento  o  di cessazione   degli   effetti   civili   del    matrimonio  ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;»;

b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’  aggiunta  la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e’  aggiunta la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all’atto  della conclusione  dell’accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune  non  puo’  essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 13   Modifiche al regime della compensazione delle spese

1. All’articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Se vi e’ soccombenza reciproca ovvero nel caso  di  novita’ della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice  puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».

2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno  successivo  all’ entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 14  Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

1. Dopo l’articolo 183 del codice di procedura civile  e’  inserito il seguente: «183-bis  (Passaggio  dal  rito  ordinario  al  rito  sommario   di cognizione).  – Nelle  cause  in  cui   il   tribunale   giudica   in composizione monocratica, il  giudice  nell’udienza  di  trattazione,valutata la complessita’ della  lite  e  dell’istruzione  probatoria, puo’ disporre,  previo  contraddittorio  anche  mediante  trattazione scritta, con ordinanza  non  impugnabile,  che  si  proceda  a  norma dell’articolo 702-ter e invita  le  parti  ad  indicare,  a  pena  di decadenza, nella stessa udienza i mezzi  di  prova,  ivi  compresi  i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova  contraria. Se richiesto, puo’ fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi  di  prova  e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».

2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno  successivo  all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 15  Dichiarazioni rese al difensore

1. Al codice  di  procedura  civile,  dopo  l’articolo  257-bis  e’aggiunto il seguente:  «257-ter (Dichiarazioni scritte). – La  parte  puo’  produrre,  sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi,  capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell’articolo 252, ne attesta l’autenticita’.   Il difensore avverte il terzo  che  la  dichiarazione  puo’  essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di  false  dichiarazioni  e che il giudice puo’ disporre  anche  d’ufficio  che  sia  chiamato  a deporre come testimone.».

Art. 16  Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione  delle  ferie  dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.   

1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di  ciascun  anno»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».

2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l’articolo 8, e’  aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli  avvocati  e  procuratori dello Stato). – Fermo quanto disposto dall’articolo 1 della legge  23 dicembre  1977,  n.  937,  i  magistrati  ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche’ gli avvocati e procuratori dello  Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  acquistano  efficacia  a decorrere dall’anno 2015.

4.  Gli  organi  di  autogoverno  delle  magistrature  e   l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare  misure organizzative conseguenti  all’applicazione  delle  disposizioni  dei commi 1 e 2.

Art. 17  Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti

1. All’articolo 1284 del codice civile dopo  il  terzo  comma  sono aggiunti i seguenti: «Se le parti non ne hanno  determinato  la  misura,  da  quando  ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali e’ pari a quello previsto dalla  legislazione speciale relativa  ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.   La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con  cui si promuove il procedimento arbitrale.».

2. Le disposizioni  del  comma  1  producono  effetti  rispetto  ai procedimenti iniziati a decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo all’entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto.

Art. 18  Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione

1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate  le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 518, sesto comma, e’ sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario  consegna  senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo  esecutivo  e  il precetto.  Il  creditore  deve  depositare  nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo, con copie conformi degli atti di cui  al  periodo  precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento  del  deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui  all’articolo  497  copia  del  processo  verbale  e’  conservata dall’ufficiale  giudiziario   a   disposizione   del   debitore.   Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente  comma  sono depositate oltre  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  consegna  al creditore.»;

b) l’articolo 543, quarto comma, e’ sostituito dal seguente: «Eseguita   l’ultima   notificazione,   l’ufficiale   giudiziario consegna  senza  ritardo  al  creditore  l’originale   dell’atto   di citazione.  Il  creditore  deve  depositare  nella  cancelleria   del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta  giorni  dalla  consegna.  Il  cancelliere  al momento  del  deposito  forma  il   fascicolo   dell’esecuzione.   Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre  il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

c) l’articolo 557 e’ sostituito dal seguente: «Art.  557  (Deposito  dell’atto  di  pignoramento).  –  Eseguita l’ultima  notificazione,  l’ufficiale  giudiziario   consegna   senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve  depositare  nella  cancelleria  del  tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con  copie conformi  del  titolo esecutivo,   del   precetto,   dell’atto   di pignoramento e della nota di trascrizione entro  dieci  giorni  dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui  all’articolo 555,  ultimo  comma,  il  creditore  deve  depositare  la   nota   di trascrizione  appena  restituitagli  dal  conservatore  dei  registri immobiliari. Il   cancelliere   forma   il   fascicolo   dell’esecuzione.   Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e le copie dell’atto  di  pignoramento,  del  titolo  esecutivo  e  del precetto sono depositate oltre  il  termine  di  dieci  giorni  dalla consegna al creditore.».

2. Alle disposizioni  per  l’attuazione  del  codice  di  procedura civile, dopo l’articolo 159 e’ inserito il seguente: «Art. 159-bis (Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione).  –  La  nota  d’iscrizione  a  ruolo  del   processo esecutivo  per   espropriazione   deve   in   ogni   caso   contenere l’indicazione  delle  parti,  nonche’  le  generalita’  e  il  codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la  causa  a  ruolo,del difensore, della cosa o del  bene  oggetto  di  pignoramento.  Il Ministro della giustizia,  con  proprio  decreto  avente  natura  non regolamentare, puo’ indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;

3. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  ai procedimenti esecutivi iniziati a  decorrere  dal  trentesimo  giorno successivo all’entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto-legge.

4. All’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 31 marzo 2015, il  deposito  nei  procedimenti  di espropriazione forzata della nota di  iscrizione  a  ruolo  ha  luogo esclusivamente  con  modalita’  telematiche,   nel   rispetto   della normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la trasmissione e la ricezione  dei  documenti  informatici.  Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo  sono  depositati,  con  le  medesime modalita’, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli  518,sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  del  codice  di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta laconformita’ delle copie agli originali, anche fuori dai casi previstidal comma 9-bis.».

Art. 19    Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo

1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) l’articolo 26, secondo comma, e’ abrogato;

b) dopo l’articolo 26 e’ inserito il seguente: «Art.  26-bis  (Foro  relativo  all’espropriazione   forzata   di crediti). – Quando il debitore e’ una delle pubbliche amministrazioni indicate  dall’articolo  413,  quinto  comma,  per   l’espropriazione forzata di crediti e’ competente, salvo quanto disposto  dalle  leggi speciali,  il  giudice  del  luogo  dove  il  terzo  debitore  ha  la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.   Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione  forzata di crediti e’ competente il giudice del luogo in cui il  debitore  hala residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;

c) all’articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:                                                                                                                                                   1) il settimo comma e’ abrogato;                                                                                                                                                                                                       2) all’ottavo comma, le parole «negli stessi  casi  di  cui  al settimo comma e» sono soppresse;

d) dopo l’articolo 492 e’ inserito il seguente: «Art. 492-bis (Ricerca con  modalita’  telematiche  dei  beni  da pignorare). – Su istanza del creditore procedente, il presidente  del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il  diritto  della  parte  istante  a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca  con  modalita’ telematiche  dei  beni  da  pignorare.   L’istanza   deve   contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta  elettronica  ordinaria  ed  il numero di fax del  difensore  nonche’,  ai  fini  dell’articolo  547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.   Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di  accesso  ai dati e alle  informazioni  degli  archivi  automatizzati  del  Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo  8  della  legge  1°   aprile   1981,   n.   121,   con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale  o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico  diretto  ai  dati  contenuti  nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle  quali  le  stesse possono  accedere  e,  in  particolare,   nell’anagrafe   tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari,  nel  pubblico  registro automobilistico  e  in   quelle   degli   enti   previdenziali,   per l’acquisizione   di   tutte    le    informazioni    rilevanti    per l’individuazione di cose  e  crediti  da  sottoporre  ad  esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti  dal  debitore  con istituti di credito e datori di lavoro o  committenti.  Terminate  le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico  processo  verbale nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le  relative risultanze.   Se l’accesso ha consentito di individuare cose che  si  trovano  in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale  giudiziario,  quest’ultimo  accede  agli  stessi  per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e’  rilasciata al  creditore  che,  entro  dieci  giorni   dal   rilascio   a   pena d’inefficacia della richiesta, la  presenta,  unitamente  all’istanza per  gli  adempimenti  di  cui  agli  articoli  517,   518   e   520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una  cosa  individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma,  intima al debitore di indicare entro quindici giorni  il  luogo  in  cui  si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione e’ punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.   Se l’accesso ha consentito di individuare crediti  del  debitore  o cose  di  quest’ultimo  che  sono  nella  disponibilita’  di   terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio,  ove  possibile  a  norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e  al  terzo  il verbale, che dovra’ anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del  precetto,  dell’indirizzo  di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di  cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche’ l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei  limiti di cui all’articolo 546. Il verbale  di  cui  al  presente  comma  e’notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati  a quest’ultimo riferibili. Quando l’accesso ha consentito  di  individuare  piu’  crediti  del debitore o piu’ cose di quest’ultimo che sono nella disponibilita’ di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i  beni  scelti dal creditore.   Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose  di  cui  al terzo comma che crediti o cose di cui al  quinto  comma,  l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;

e) all’articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:                                                                                                                                                   1) al primo comma, la parola “personalmente” e’ soppressa;                                                                                                                                                   2) al secondo comma, il numero 4) e’ sostituito dal seguente:  <<4) la citazione del debitore a comparire  davanti  al  giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare  la  dichiarazione  di cui all’articolo 547 al creditore procedente  entro  dieci  giorni  a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta  elettronica  certificata; con l’avvertimento al terzo che  in  caso  di  mancata  comunicazione della  dichiarazione,  la  stessa  dovra’  essere  resa   dal   terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo  non  compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare  o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non  contestati ai fini del procedimento  in  corso  e  dell’esecuzione  fondata  sul provvedimento di assegnazione»;                                                                                                                                                                                                                                   3) dopo il quarto comma e’ inserito il seguente: «Quando procede  a  norma  dell’articolo  492-bis,  l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni  di  cui  al quarto  comma.  Decorso  il  termine  di  cui  all’articolo  501,  il creditore pignorante e ognuno dei  creditori  intervenuti  muniti  di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la  vendita  delle cose mobili o l’assegnazione dei  crediti.  Sull’istanza  di  cui  al periodo precedente il giudice fissa  l’udienza  per  l’audizione  del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto  con  cui  viene  fissata  l’udienza  di  cui  al  periodo precedente e’ notificato a  cura  del  creditore  procedente  e  deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4)  del secondo comma.»;

f) all’articolo 547, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Con dichiarazione a  mezzo  raccomandata  inviata  al  creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica  certificata,  il terzo,  personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale  o  del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali  cose o di quali somme e’ debitore o si trova in possesso e quando ne  deve eseguire il pagamento o la consegna.»;

g) all’articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:                                                                                                                                                 1) il primo comma e’ abrogato;                                                                                                                                                                                                       2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione,  il   giudice,   con   ordinanza,   fissa   un’udienza successiva. L’ordinanza e’ notificata al terzo  almeno  dieci  giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla  nuova  udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di  appartenenza  del  debitore,  nei  termini indicati dal creditore, si  considera  non  contestato  ai  fini  del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento  di assegnazione e il giudice provvede  a  norma  degli  articoli  552  o 553.»;

h)  all’articolo  560,   terzo   comma,   le   parole   «provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile» sono  sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;

i) l’articolo 609 e’ sostituito dal seguente: «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione).- Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono  essere consegnati, l’ufficiale  giudiziario  intima  alla  parte  tenuta  al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere  di asportarli, assegnandogli il relativo  termine.  Dell’intimazione  si da’ atto a verbale ovvero,  se  colui  che  e’  tenuto  a  provvedere all’asporto non e’ presente, mediante atto notificato a  spese  della parte istante. Quando entro il termine  assegnato  l’asporto  non  e’stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese  della parte istante, determina, anche  a  norma  dell’articolo  518,  primo comma, il presumibile valore  di  realizzo  dei  beni  ed  indica  le prevedibili spese di custodia e di asporto.   Quando puo’ ritenersi che il valore  dei  beni  e’  superiore  alle spese di custodia e di  asporto,  l’ufficiale  giudiziario,  a  spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode e’  nominato  a  norma  dell’articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato  delle  spese  i beni, quando non appare evidente l’utilita’ del tentativo di  vendita di cui al quinto comma, sono considerati  abbandonati  e  l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne  dispone lo smaltimento o la distruzione.   Se sono rinvenuti documenti inerenti lo  svolgimento  di  attivita’ imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a  norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un  periodo  di  due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e  previa  anticipazione delle  spese  da  parte  di  quest’ultima,  da  un  custode  nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto  di  istanza  e  di  pagamento anticipato delle spese si  applica,  in  quanto  compatibile,  quanto previsto dal secondo comma,  ultimo  periodo.  Allo  stesso  modo  si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.   Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo  comma, colui al quale i beni appartengono puo’, prima della  vendita  ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del  secondo  comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione  per il rilascio. Il giudice  provvede  con  decreto  e,  quando  accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese  e compensi per la custodia e per l’asporto.   Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita  dei  beni  mobili  pignorati,  secondo  le  modalita’ disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio.  Si  applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530  e  seguenti  del  codice  di procedura civile. La somma ricavata e’  impiegata  per  il  pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto  e  per  la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e’ tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza e’  utilizzata  per  il  pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’articolo 611.   In caso di infruttuosita’ della vendita  nei  termini  fissati  dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.   Se le cose sono pignorate o  sequestrate,  l’ufficiale  giudiziario da’ immediatamente notizia dell’avvenuto  rilascio  al  creditore  su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il  sequestro,  e  al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.»;

2. Alle  disposizioni  per  l’attuazione  al  codice  di  procedura civile, di cui al regio decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 155 sono inseriti i seguenti: «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). – Per  archivio dei rapporti finanziari di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all’articolo 7, sesto comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.  Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei  benida pignorare con modalita’  telematiche).  –  La  partecipazione  del creditore alla ricerca dei beni  da  pignorare  di  cui  all’articolo 492-bis del codice ha luogo  a  norma  dell’articolo  165  di  queste disposizioni.   Nei casi di  cui  all’articolo  492-bis,  sesto  e  settimo  comma, l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei  beni con modalita’ telematiche,  comunica  al  creditore  le  banche  dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni  da  sottoporre  ad  esecuzione;  in  mancanza  la richiesta di pignoramento perde efficacia.   Art. 155-quater (Modalita’ di accesso  alle  banche  dati).  –  Con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro dell’interno e con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono individuati i casi, i  limiti  e  le  modalita’  di  esercizio  della facolta’  di  accesso  alle  banche  dati  di  cui  al  primo   comma dell’articolo 492-bis del codice, nonche’ le modalita’ di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il  medesimo  decreto  sono  individuate  le  ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle  quali  le  stesse possono  accedere,  che  l’ufficiale  giudiziario  puo’   interrogare tramite collegamento  telematico  diretto  o  mediante  richiesta  al titolare dei dati.   Il Ministro della giustizia puo’ procedere al trattamento dei  dati acquisiti senza provvedere all’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.   E’ istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato “Modello ricerca  beni”,  conforme al modello adottato con il decreto del Ministro  della  giustizia  di cui al primo comma.   L’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche  dati  di cui all’articolo 492-bis del codice e a  quelle  individuate  con  il decreto di cui al primo comma e’ gratuito. La disposizione di cui  al periodo precedente si applica anche all’accesso  effettuato  a  norma dell’articolo 155-quinquies di queste disposizioni.   Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori).  -Quando le strutture tecnologiche, necessarie a  consentire  l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati  di  cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa  autorizzazione  a  norma  dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, puo’  ottenere  dai  gestori  delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».

b) dopo l’articolo 164 e’ aggiunto il seguente:   «Art. 164-bis  (Infruttuosita’  dell’espropriazione  forzata).  -Quando risulta che non e’ piu’ possibile  conseguire  un  ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto  conto  dei costi  necessari  per  la   prosecuzione   della   procedura,   delle probabilita’ di liquidazione del bene e  del  presumibile  valore  di realizzo,  e’  disposta   la   chiusura   anticipata   del   processo esecutivo.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo  13,  dopo  il  comma  1-quater  e’  inserito  il seguente:     «1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l’istanza di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile  il contributo dovuto e’ pari ad euro 43 e non si applica l’articolo 30»;

b) all’articolo 14, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:     «1-bis. La parte che fa istanza a  norma  dell’articolo  492-bis,primo comma, del codice di procedura civile e’  tenuta  al  pagamentocontestuale del contributo unificato.»;

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,  n.1229,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti»sono aggiunte le seguenti: «, il verbale di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile»;

b) all’articolo  122,  dopo  il  primo  comma,  sono  aggiunti  i seguenti: «Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492-bis del  codice  di  procedura  civile  o  di pignoramento mobiliare,  gli  ufficiali  giudiziari  sono  retribuiti mediante  un  ulteriore  compenso,  che  rientra  tra  le  spese   di esecuzione, stabilito dal giudice dell’esecuzione:                                                                   a)  in  una  percentuale  del  5  per  cento  sul   valore   di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni  mobili  pignorati fino ad euro 10.000,00, in  una  percentuale  del  2  per  cento  sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei  beni  mobili pignorati  da  euro  10.001,00  fino  ad  euro  25.000,00  e  in  una percentuale del 1 per cento sull’importo superiore;                                                                             b) in una percentuale  del  6  per  cento  sul  ricavato  della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura  civile  fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per  cento  sul  ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei  beni  e  dei  crediti pignorati da  euro  10.001,00  fino  ad  euro  25.000,00  ed  in  una percentuale del 3 per cento sull’importo superiore.   In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell’articolo  495 del codice di procedura civile, il compenso e’ determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della  meta’,  sul  valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore,  sull’importo  della somma versata.   In caso  di  estinzione  o  di  chiusura  anticipata  del  processo esecutivo il compenso e’ posto a carico del creditore  procedente  ed e’ liquidato dal giudice dell’esecuzione nella stessa percentuale  di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.   In ogni caso il compenso dell’ufficiale  giudiziario  calcolato  ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo’ essere superiore  ad un importo pari al 5 per cento del valore  del  credito  per  cui  si procede.  Le somme complessivamente percepite  a  norma  dei  commi  secondo, terzo, quarto e quinto  sono  attribuite  dall’ufficiale  giudiziario dirigente l’ufficio nella misura del sessanta per cento all’ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento  e’  distribuita  dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali  e  funzionari  preposti  al  servizio  esecuzioni.  Quando l’ufficiale o il funzionario  che  ha  eseguito  il  pignoramento  e’ diverso  da  colui  che  ha  interrogato  le  banche  dati   previste dall’articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all’articolo 155-quater delle disposizioni per  l’attuazione  del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo  periodo  del presente comma e’ attribuito nella misura  del  cinquanta  per  cento ciascuno.».

5. All’articolo 7, nono comma, del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e’  inserito,  in  fine,  il seguente periodo:   «Le   informazioni   comunicate    sono    altresi’ utilizzabili dall’autorita’ giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo  e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti  in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione  di  patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorita’ giudiziaria si  avvale  per  l’accesso  dell’ufficiale  giudiziario  secondo   le disposizioni relative alla ricerca con modalita’ telematiche dei benida pignorare.».

6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno  dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 20  Monitoraggio delle procedure esecutive individuali  e  concorsuali  e  deposito  della  nota  di  iscrizione   a   ruolo   con   modalita’  telematiche.  

1. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:   «9-ter. Unitamente  all’istanza  di  cui  all’articolo  119,  primocomma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore  depositaun rapporto riepilogativo finale  redatto  in  conformita’  a  quantoprevisto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio  decreto.Conclusa l’esecuzione del  concordato  preventivo  con  cessione  deibeni, si procede a  norma  del  periodo  precedente,  sostituendo  illiquidatore al curatore.   9-quater. Il commissario giudiziale della procedura  di  concordatopreventivo di cui all’articolo 186-bis del  regio  decreto  16  marzo1942, n. 267  ogni  sei  mesi  successivi  alla  presentazione  dellarelazione di cui all’articolo 172, primo comma,  del  predetto  regiodecreto redige un  rapporto  riepilogativo  secondo  quanto  previstodall’articolo 33, quinto comma,  dello  stesso  regio  decreto  e  lotrasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma,  delpredetto regio  decreto.  Conclusa  l’esecuzione  del  concordato  siapplica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.   9-quinquies. Entro dieci giorni dall’approvazione del  progetto  didistribuzione,  il  professionista  delegato  a  norma  dell’articolo591-bis  del  codice  di  procedura  civile  deposita   un   rapportoriepilogativo finale delle attivita’ svolte.   9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti  perle procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale  previstoper i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati conmodalita’   telematiche   nel   rispetto   della   normativa    ancheregolamentare concernente la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  laricezione  dei  documenti   informatici,   nonche’   delle   appositespecifiche  tecniche  del  responsabile  per  i  sistemi  informativiautomatizzati del Ministero della giustizia.  I  relativi  dati  sonoestratti ed elaborati, a cura del Ministero  della  giustizia,  anchenell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  leseguenti modificazioni:     a) all’articolo 40, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:     «1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni  sei  mesi  unarelazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamentodella gestione  in  conformita’  a  modelli  standard  stabiliti  condecreto,  avente  natura  non  regolamentare,  del  Ministero   dellosviluppo economico. La relazione di  cui  al  periodo  precedente  e’trasmessa al predetto Ministero con modalita’ telematiche.».     b) all’articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo e’ inseritoil seguente:     «Il bilancio finale della procedura e  il  conto  della  gestionesono redatti in conformita’ a modelli standard stabiliti con decreto,avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo  cheprecede, al quale sono sottoposti con modalita’ telematiche.».

3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e  finalidi cui agli articoli 40 e 75, comma  1,  del  decreto  legislativo  8luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministerodello sviluppo  economico,  nell’ambito  di  rilevazioni  statistichenazionali.

4. Per l’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministerocompetente provvede con le risorse umane, strumentali  e  finanziariedisponibili a legislazione vigente.».

5. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alleprocedure  concorsuali  ed  ai  procedimenti  di  esecuzione  forzatapendenti, a decorrere  dal  novantesimo  giorno  dalla  pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente  le  specifichetecniche di cui all’articolo  16-bis,  comma  9-sexies  del  D.L.  n.179/2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano,  anche  alleprocedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere  dalnovantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  deidecreti previsti all’articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondoperiodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Art. 21              Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo  10  e’aggiunto il seguente:   «Art. 10-bis (Termine per l’assunzione delle funzioni  in  caso  ditramutamenti successivi). – Il Consiglio superiore della magistraturaespleta, di regola due volte all’anno, le procedure  di  tramutamentosuccessivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.   Il Ministro della giustizia adotta un  solo  decreto  per  tutti  imagistrati tramutati nell’ambito della medesima procedura indetta conunica delibera del Consiglio superiore della magistratura.   Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  nel   disporre   il tramutamento che comporta o  rende  piu’  grave  una  scopertura  del trentacinque per  cento  dell’organico  dell’ufficio  giudiziario  di appartenenza del magistrato interessato alla procedura,  delibera  la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino  alla  delibera  di copertura del posto lasciato vacante. La  sospensione  dell’efficacia di cui al  periodo  che  precede  cessa  comunque  decorsi  sei  mesi dall’adozione della delibera. Il presente comma non si applica quandol’ufficio di destinazione oggetto della delibera di  tramutamento  hauna scopertura uguale o  superiore  alla  percentuale  di  scoperturadell’ufficio di provenienza.   Si applicano le disposizioni dell’articolo 10.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate  con  delibera  del  Consiglio  superiore  della magistratura adottata successivamente  all’entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto.

Art. 22      Disposizioni finanziarie

1. All’onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e20, pari a euro 550.000,00 per l’anno 2014  e  a  euro  100.000,00  a decorrere  dall’anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,n. 307.

2. Alle minori entrate derivanti dalle  disposizioni  di  cui  agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con  le maggiori entrate di cui all’articolo 19.

3. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23                 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  aquello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   dellaRepubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversionein legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.

Dato a Roma, addi’ 12 settembre 2014                               NAPOLITANO                                     Renzi, Presidente del Consiglio dei  ministri                                    Orlando, Ministro della giustizia                                    Padoan,  Ministro  dell’economia  e  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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