La partecipazione al procedimento di mediazione disposto dal giudice deve essere effettiva.
Commento:
Con l’ordinanza depositata il 30 giugno 2014 il Tribunale di Roma torna a prendere posizione circa le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione delegata dal giudice ex art. 5, co. 2, D.lgs. 28/2010.
Ove infatti il giudice disponga lo svolgimento della mediazione, le parti dovranno partecipare personalmente alla procedura e quest’ultima dovrà svolgersi effettivamente; in altri termini, le parti stesse non potranno limitarsi ad incontrarsi ed informarsi, per poi non aderire alla proposta del mediatore di procedere, ma saranno tenute ad adempiere sostanzialmente all’ordine del giudice, partecipando alla vera e propria procedura (auspicabilmente) conciliativa, salvo, naturalmente, l’emergere di questioni pregiudiziali ostative al suo svolgimento.
Conseguentemente, la mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà incidere sulla procedibilità della domanda, fermo restando – beninteso – che in ogni caso tale circostanza costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.c.
Nella fattispecie si tratta di controversia inerente ad un sinistro stradale nella quale l’assicurazione aveva già risarcito la metà del danno.
Il giudice provvede a formulare una proposta conciliativa ex art. 185 – bis c.p.c. disponendo altresì, per l’ipotesi di mancata accettazione della medesima, l’esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, secondo l’ormai collaudato orientamento giurisprudenziale che si fonda sulla cumulabilità dei due istituti.
Risulta agevole rilevare come si tratti di un ulteriore sviluppo della giurisprudenza “fiorentina” nata con le ordinanze 17 e 19 marzo 2014, orientamento, come è noto, edificato sulla base del principio di effettività.
Pertanto, il giudice capitolino conferma che le parti inviate in mediazione ai sensi dell’art. 5, co. 2, devono partecipare personalmente (salvo casi eccezionali) al procedimento – a partire dal primo incontro con il mediatore di cui all’art. 8 del decreto legislativo – e che il medesimo deve svolgersi effettivamente, dal momento che una formale e “burocratica” presenza delle parti (o, peggio, dei soli avvocati delle stesse) volta a produrre la condizione di procedibilità della domanda (tramite, ovviamente, formazione di verbale negativo) finirebbe con il trasformarsi in una totale elusione dell’ordine del giudice, il quale avrà già provveduto in prima persona alle valutazioni del caso circa la “mediabilità” della controversia.