mediazione obbligatoria conciliazione

Tribunale di Firenze, sez. III civile, ordinanza 3 giugno 2015.

Commento:
Il Tribunale di Firenze ancora in prima linea nell’intento di garantire l’effettività della mediazione nel momento in cui la stessa si pone come condizione di procedibilità della domanda.
Con l’ordinanza in commento, in applicazione dell’art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, non soltanto il Giudice provvede alla condanna, nei confronti della Banca convenuta costituitasi in giudizio che aveva disertato senza giustificato motivo il procedimento di mediazione, al versamento a favore dell’erario di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ma dispone altresì detta condanna direttamente nell’ordinanza con la quale conclude la prima udienza.
Traspare chiaramente l’intenzione di rafforzare l’effetto deterrente caratterizzante la sanzione in parola, anticipandola alla prima udienza invece di disporla, come di regola avviene – nei casi in cui venga effettivamente comminata – beninteso – in sede di pronuncia sulle spese all’interno della decisione finale della causa.
Come è noto, l’art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, prevede che “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Appare evidente, nella disposizione sopra riportata, come l’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinda del tutto dall’esito del giudizio, non potendosi, pertanto, ritenere la stessa necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia.
Il Tribunale di Firenze, di conseguenza, ritiene che la sanzione pecuniaria in questione ben può essere irrogata anche in corso di causa, vale a dire in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.
Certamente, in tal modo, l’effetto deterrente insito nella previsione della sanzione in esame, risulta rafforzato, dal momento che la parte convenuta in giudizio, in precedenza chiamata in mediazione senza che circostanziati motivi ne giustificassero la mancata adesione, si trova, del tutto indipendentemente dagli esiti futuri del processo, tenuta a versare una somma pari al contributo unificato dovuto già all’esito dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.
Naturalmente, se una tale impostazione sembra “reggere” sulla base del dettato normativo, nel quale – giova ribadirlo – non è presente alcuna precisazione circa il tempus della condanna ivi prevista, il problema rimane quello inerente alla configurabilità di un “giustificato motivo”.
La discrezionalità del giudice, in effetti, non sembra trovare adeguati contrappesi in criteri oggettivi legislativamente determinati.
Si tratta di un problema che, a più riprese, si è posto fin dall’introduzione, da parte dell’art. 2, co. 35 – sexies, L. 148/2011, di un nuovo periodo all’allora art. 8, co. 5, D.lgs 28/2010 (poi trasformatosi, a seguito del c.d. “Decreto del fare”, convertito in L. 98/2013, nell’attuale art. 8, co. 4 – bis).
In sostanza, quindi, competerà al giudice la valutazione discrezionale di eventuali e comprovate motivazioni che siano tali da giustificare l’assenza della parte al procedimento di mediazione. Ciò in quanto, in assenza di tali motivi, il legislatore ha evidentemente ritenuto doversi presumere una volontà di pregiudicare, o comunque ostacolare, la potenziale positiva conclusione del tentativo di conciliazione, il che, nelle materie in cui la mediazione si pone come condizione di procedibilità – le uniche, peraltro, in cui la sanzione in oggetto possa trovare applicazione – significherebbe attenuare in partenza, ed in misura certamente rilevante, la portata deflattiva dell’istituto.
Insomma. Il “giustificato motivo” della non adesione dovrà essere valutato caso per caso, ma, necessariamente, con una certa severità insita nelle finalità deflattive proprie della mediazione, altrimenti troppo spesso svuotate di significato.
Rimane sempre, peraltro, la genericità e l’astrattezza della previsione legislativa.
Non si può certo dire che il legislatore abbia fornito al giudice un qualche strumento interpretativo, anche sotto forma di canone generale, tale da poterlo coadiuvare nel suo giudizio discrezionale, in relazione al quale i pericoli di eccessivo soggettivismo non sembrano certamente scongiurati.
Un’indagine intorno al concetto di “giustificato motivo” si presenta quanto mai ardua, soprattutto dopo la (opportuna) introduzione, da parte della riforma del 2013, di un criterio di competenza territoriale che rende impossibile la convocazione in mediazione del chiamato presso un Organismo territorialmente distante, costringendolo ad una trasferta i cui tempi ed i cui costi avrebbero, certamente, costituito giustificato motivo della mancata partecipazione.
Ma, superata l’ipotesi in esame dall’introduzione della competenza per territorio, non è dato riscontrare altri criteri predeterminati, risultando, dunque, l’identificazione dell’area del “giustificato motivo” interamente rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
Quel che è certo, e provvedimenti come quello in commento non fanno che ribadirlo,
la parte chiamata in mediazione non può pretendere di porre a sostegno della propria mancata partecipazione al procedimento, la circostanza di una asserita infondatezza delle ragioni avanzate dalla parte istante: ciò, evidentemente, vanificherebbe a monte ogni possibilità di introdurre un modello di mediazione fondato sul concetto di condizione di procedibilità della domanda.
Come evidenziato nella pronuncia che può considerarsi capostipite in ordine al punto in oggetto, Trib Roma, sez. XIII, 29 maggio 2014, “…così ragionando sussisterebbe sempre in ogni causa un giustificato motivo di non comparizione, se è vero com’è vero che se la controparte condividesse la tesi del suo avversario la lite non potrebbe neppure insorgere e se insorta verrebbe subito meno. La ragione d’essere della mediazione si fonda proprio sulla esistenza di un contrasto di opinioni, di vedute, di volontà, di intenti, di interpretazioni etc., che il mediatore esperto tenta di sciogliere favorendo l’avvicinamento delle posizioni delle parti fino al raggiungimento di un accordo amichevole”.

Testo integrale:

Verbale di prima udienza n. cronol. XXX/2015 del 03/06/2015
RG n. XXX/2015
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Verbale della causa n.r.g. XXX/2015
tra
XXXXXXXX Attrice
e
Banco XXXXXXXX Convenuta

Oggi 3 giugno 2015, innanzi al Giudice dott. Riccardo Guida, sono comparsi:
Per XXXXXXXXX l’avv. Katia Ventura, oggi sostituito dall’avv. Sabatino Iovino il quale deposita l’originale dell’atto di citazione notificato.
Per Banco XXXXXXX l’avv. XXXXXX
L’avv. Iovino contesta il contenuto della comparsa di costituzione e risposta e chiede la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.

Il Giudice

rilevato che dal verbale di mediazione risulta che il Banco XXXXX non ha partecipato al procedimento di mediazione; senza giustificato motivo;
visto l’art. 8 comma 4 bis D. Lvo n. 28/2010 (e successive modificazioni);

condanna

il Banco XXXXX al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di uno somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando in cancelleria per quanto di competenza;
assegna alle parti i termini ex art. 183 VI comma, numeri 1, 2 e 3 c.p.c.
rinviala causa all’udienza del 09/03/2016, ore 12.15, per provvedere sulle richieste istruttorie.
Il Giudice
dott. Riccardo Guida

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Apericena con Diritto – Convegno 29 luglio 2015

 

 

 

Convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma  (3 crediti formativi).

Nel giardino di ADR Intesa, via Fregene 9 – Roma

“La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo alla luce delle ultime novità comunitarie”
29 luglio 2015 – h. 19.00

PROGRAMMA

– Le ODR e la normativa comunitaria
– Le ODR ed il d.lgs. 28/2010
– La conciliazione nel settore dell’energia elettrica e del gas.

 

Relatori:

Avv. Carlotta Calabresi:  Avvocato  del Foro di Roma. Docente di seminari e assistente di diritto privato comparato presso l’Università di Roma La Sapienza, LUISS Guido Carli e RomaTre. Mediatore Civile e Formatore per mediatori.. Autrice di alcune pubblicazioni in materia di arbitrato commerciale internazionale e risoluzione alternativa di controversie sulle Riviste Diritto del Commercio Internazionale, Rivista dell’Arbitrato. Collabora con il centro di ricerche “Altiero Spinelli”, Polo di Eccellenza Jean Monnet per l’Europa dei popoli e la pace nel mondo, presso l’Università di RomaTre. Socia di diverse associazioni quali AIA (Associazione Italiana per l’Arbitrato), AIDC (Associazione Italiana di Diritto Comparato), AGE (Associazione Giuristi Europei)

Avv. Marco Marianello: Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema e le Giurisdizioni Superiori. Attività di consulenza legale, redazione di pareri e contratti, assistenza stragiudiziale in materia di diritto dei consumatori, bancario, finanziario e societario. Assistenza giudiziale in materia  di diritto dei consumatori,  bancario e finanziario. Mediatore Civile e Formatore per mediatori. Specializzazioni in Diritto Bancario, Diritto finanziario, Diritto dei consumatori e ADR

 

Il Convegno sarà seguito da una gustosa e abbondante APERICENA con prelibate specialità e ottimi vini.

Quota di partecipazione € 15,00.

POSTI LIMITATI – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni: formazione@adrintesa.it




eventi formativi per avvocati

Apericena con Diritto – Convegno 15 luglio 2015

Convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma  (3 crediti formativi).

Nel giardino di ADR Intesa, via Fregene 9 – Roma

“La gestione del primo incontro di mediazione: tattica, pratiche e tecniche”
15 luglio 2015 – h. 19.00

PROGRAMMA

  • La nuova procedura di mediazione come modificata dal “Decreto del Fare”
  • La gestione del primo incontro
  • Costi della procedura e gratuità del primo incontro
  • L’effettività della mediazione
  • La partecipazione personale delle parti
  • Casi pratici

Relatore:

Avv. Luca Tantalo: Avvocato abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori dal 24 giugno 2010; iscritto all’Albo dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Roma dal 1998; membro dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato; Presidente del Comitato ADR & Mediazione. Si occupa da diversi anni di ADR. Ha gestito come mediatore oltre duecento controversie nei settori di diritto bancario e assicurativo, diritti reali, successioni, responsabilità medica, condominio ed r.c. auto, acquisendo una notevole esperienza nella soluzione delle controversie nazionali e internazionali tra imprese e tra privati. Autore di numerosi articoli in materia di ADR.
Formatore teorico-pratico accreditato dal Ministero della Giustizia ex D.M. 180/2010 per diversi Enti di Formazione Pubblici e Privati.

 

Il Convegno sarà seguito da una gustosa e abbondante APERICENA con prelibate specialità e ottimi vini.

Quota di partecipazione € 15,00.

POSTI LIMITATI – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni: formazione@adrintesa.it










eventi formativi per avvocati

Apericena con Diritto – Convegno 1 luglio 2015

 

Convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma  (3 crediti formativi).

Nel giardino di ADR Intesa, via Fregene 9 – Roma

“Il Processo Civile nel Regno Unito e in Italia: impostazioni a confronto”
1 luglio 2015 – h. 19.00

PROGRAMMA

  • L’Ordinamento giudiziario inglese
  • Processo civile inglese e processo civile italiano a confronto
  • Le “Civil Procedure Rules”: il ruolo del Giudice e degli Avvocati
  • Dalla fase extragiudiziale alla fase giudiziale: l’iter di gestione delle pratiche alla luce delle “Civil Procedure Rules” e i doveri dell’Avvocato in materia di ADR in una prospettiva comparatistica.

Relatori:

Avv. Lorenza Maria Villa: avvocato del Foro di Bologna, dedica una parte della sua attività professionale alla formazione nell’area dellʾInglese Legale e degli ADR. Programme Manager presso l’Educational Department della Law Society of Ireland, segue l’organizzazione e insegna nei corsi estivi di Legal English a Dublino. E’ inoltre docente in vari corsi di Legal English presso Ordini e Fondazioni Forensi italiani e formatore in ADR per ADRINTESA e autrice di numerose pubblicazioni in materia. Laureata anche in Lingue e Letterature straniere è stata docente di diritto comparato nel Master per Traduttori Giuridici presso la City University of London.
Dott. Luigi Majoli:
laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Ha svolto attività didattiche e di ricerca presso diversi istituti, dedicandosi principalmente alle problematiche relative al processo civile. Ha curato svariati corsi di preparazione a concorsi pubblici banditi dagli enti locali. Mediatore professionista dal 2011, svolge la propria attività presso l’organismo di mediazione ADR Intesa di Roma. Ha gestito innumerevoli procedimenti di mediazione. Autore di diverse pubblicazioni ed articoli in tema di mediazione, è iscritto nell’elenco dei formatori tenuto presso il Ministero della Giustizia. Svolge regolarmente attività di formazione, con particolare riferimento ai corsi corsi di aggiornamento obbligatori per i mediatori civili.

Il Convegno sarà seguito da una gustosa e abbondante APERICENA con prelibate specialità e ottimi vini.

Quota di partecipazione € 15,00.

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Info e prenotazioni: formazione@adrintesa.it

 




mediazione obbligatoria conciliazione

Formazione Avvocati – 3 crediti formativi

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
NEL SISTEMA DELLE ADR

Lunedì 22 giugno 2015 ore 16.00/19.00
Convegno gratuito accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma

 

 

 

PROGRAMMA
– La negoziazione assistita: la riforma ex L. 162/2014, inquadramento italiano e aspetti di diritto comparato
– Perchè un’altra adr? Utilità e vantaggi delle soluzioni condivise e alternative di controversie
– Conflitto, tecniche di comunicazione e negoziazione
– Confronto con la mediazione civile

RELATORI
Avv. Carlotta Calabresi: Avvocato del Foro di Roma. Docente di seminari e assistente di diritto privato comparato presso l’Università di Roma La Sapienza, LUISS Guido Carli e RomaTre. Mediatore Civile e Formatore per mediatori.. Autrice di alcune pubblicazioni in materia di arbitrato commerciale internazionale e risoluzione alternativa di controversie sulle Riviste Diritto del Commercio Internazionale, Rivista dell’Arbitrato. Collabora con il centro di ricerche “Altiero Spinelli”, Polo di Eccellenza Jean Monnet per l’Europa dei popoli e la pace nel mondo, presso l’Università di RomaTre. Socia di diverse associazioni quali AIA (Associazione Italiana per l’Arbitrato), AIDC (Associazione Italiana di Diritto Comparato), AGE (Associazione Giuristi Europei)

Avv. Marco Marianello: Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema e le Giurisdizioni Superiori. Attività di consulenza legale, redazione di pareri e contratti, assistenza stragiudiziale in materia di diritto dei consumatori, bancario, finanziario e societario. Assistenza giudiziale in materia di diritto dei consumatori, bancario e finanziario. Mediatore Civile e Formatore per mediatori. Specializzazioni in Diritto Bancario, Diritto finanziario, Diritto dei consumatori e ADR

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