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Mediazione civile: l’obbligo di informativa dell’avvocato

L’art. 4, co. 3, D.lgs 28/2010 dispone che “All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.

Tale disposizione attua quanto previsto nell’art. 60, co. 3, lett. h), della legge delega n. 69/2009, disposizione ispirata, a sua volta, dall’indicazione di cui al n. 25 della Direttiva 2008/52/CE.

Si tratta, dunque, di un’informativa obbligatoria posta a carico degli avvocati, già contemplata nell’originario testo del D.lgs 28/2010 ed a fortiori riconfermata in virtù della previsione legislativa relativa alla necessaria assistenza dell’avvocato in mediazione.

A tale proposito, sembra opportuno sottolineare come debba trattarsi di un’informativa piena e completa, non soltanto, cioè, relativa alla possibilità di avvalersi della mediazione o al fatto che, nelle materie di cui all’art. 5, co. 1 – bis, essa costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché alle correlate agevolazioni fiscali previste dalla legge. Dovranno essere illustrate, altresì, anche (e soprattutto) le caratteristiche del procedimento, a partire – dunque – dalle finalità e dalle modalità del primo incontro.

Informativa piena e completa, si diceva poc’anzi, anche con riguardo alle modalità esplicative in essa contenute: non sarà, ad esempio, sufficiente un mero richiamo alle disposizioni contenute nel D.lgs 28/2010, che risulterebbero ovviamente ben poco comprensibili da parte del cliente, la cui attenzione dovrà invece essere concretamente richiamata sulle caratteristiche e sui vantaggi, oltre che sugli oneri, ricollegati all’istituto della mediazione e al relativo procedimento. Occorrerà, pertanto, un apposito documento che chiaramente illustri gli scopi, il funzionamento, le regole e gli oneri della mediazione.

D’altra parte, già l’art. 40 del Codice deontologico forense prevede l’obbligo, per gli avvocati, di informare i propri assistiti “…all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività espletate, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzioni possibili”.

Ora, evidentemente, tale obbligo di informativa si estende, a seguito del D.lgs 28/2010, al procedimento di mediazione.

Naturalmente, l’obbligo di cui sopra dovrà essere assolto tanto dall’avvocato della parte istante, quanto da quello della parte chiamata.

Certamente, l’obbligo nasce al momento del conferimento dell’incarico. Pur coincidendo, di fatto, detto momento con quello del conferimento della procura alle liti, appare chiaro come l’allegazione dell’informativa non possa considerarsi effettuata ove meramente inserita nella procura medesima.

Si tratta, infatti, di due atti ben distinti e separati, come peraltro già affermato in giurisprudenza a partire da Trib. Varese, ordinanza 6 maggio 2011, in cui si afferma che “…ai sensi dell’art. 4, comma III, cit., “il documento che contiene l’informazione e’ sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio”: è, dunque, chiaro che deve trattarsi di un atto distinto e individuabile, firmato dal cliente separatamente dagli altri documenti e “allegato” al fascicolo”.

L’informativa, pertanto, esplicita e completa dell’indicazione delle caratteristiche del procedimento di mediazione, dovrà essere contenuta in un atto a sé stante che risulti, ovviamente, sottoscritto dall’assistito.

Sulla base delle valutazioni fin qui svolte, non può sottacersi, ad avviso di chi scrive, il fatto che alla disposizione in esame debba essere attribuita una forte valenza “incentivante”, finalizzata, cioè, a favorire un progressivo incremento della conoscenza della “opportunità mediazione” presso il pubblico, ineludibile premessa allo sviluppo di una reale cultura della mediazione in Italia.

Ciò evidentemente implica che il più ampio rilievo alle potenzialità dell’informativa dovrebbe attribuirsi alle ipotesi in cui la legge non dispone obbligatoriamente la mediazione, nelle quali, tuttavia, la parte, se adeguatamente informata in primis dell’esistenza, ed a seguire dei vantaggi dell’opportunità in parola, ben potrebbe essere “invogliata” ad intraprendere una strada diversa rispetto a quella tradizionale rappresentata dalla scelta di adire direttamente il giudice.

Nell’ottica di una siffatta concezione estensiva, non potrebbe allora escludersi pregiudizialmente l’ipotesi che, anche nelle materie di cui all’art. 5, co. 4, D.lgs 28/2010, la parte interessata possa valutare se intraprendere volontariamente il procedimento di mediazione.

Si tratta, come è noto, di procedimenti relativamente ai quali il legislatore – sulla base di una asserita incompatibilità con la mediazione – ha previsto l’inapplicabilità dei co. 1 – bis e 2 del medesimo art. 5. In particolare, la disposizione in parola prevede che la mediazione non sia condizione di procedibilità dell’azione:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell’azione civile esercitata nel processo penale”.

Ebbene, senza che suoni come un paradosso, anche in queste ipotesi, in cui l’obbligatorietà è (ben comprensibilmente) esclusa, una capillare informazione e, quindi, una piena comprensione delle agevolazione e dei vantaggi economici e temporali della mediazione potrebbe portare, un domani, a scelte sorprendenti, ispirate ad una diversa cultura. E proprio l’avvocato risulterebbe, in queste come in ogni altra ipotesi di mediazione “volontaria”, attraverso un utilizzo scrupoloso e, se così si può dire, “valutativo” dell’informativa alla quale è normativamente tenuto nei confronti del cliente, il soggetto ispiratore della eventuale scelta in favore del tentativo di composizione stragiudiziale della lite.

D’altra parte, già oltre quattro anni or sono, proprio in relazione ad un caso di specie rientrante nel novero di quelli richiamati dall’art. 5, co. 4, (ricorso per decreto ingiuntivo) il Tribunale di Varese, decreto 30 giugno 2010, ebbe a precisare che, pur essendo esclusa la mediazione, sia ante causam sia delegata, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, “…ciò nondimeno correttamente il difensore ha provveduto alla informativa: come questo Tribunale ha già dichiarato (v. Trib. Varese, sez. I, ordinanza 9 aprile 2010) l’obbligo informativo di cui all’art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010 deve ritenersi sussistente se la lite insorta tra le parti rientri tra quelle controversie per cui è possibile (in concreto, perché prevista) l’attività (facoltativa, obbligatoria o su impulso giudiziale) dei mediatori.

Nel caso di specie, già prima del monitorio, pur essendo esclusa la mediazione obbligatoria e quella su impulso giudiziale, è, però, possibile il ricorso alla mediazione cd. Facoltativa e la parte deve esserne messa a conoscenza; inoltre e, comunque, il cliente deve essere avvisato della rilevanza che potrà avere il decreto 28/2010 in prosieguo di giudizio, atteso che la “sospensione” dei commi 1 e 2 dell’art. 5 cessa nel momento in cui il giudice scioglie la sua decisione sulla provvisoria esecuzione”.

Di conseguenza, l’obbligo informativo di cui all’art. 4, co. 3, D.lgs. 28/2010 sembra doversi ritenere sussistente ogniqualvolta la lite insorta tra le parti rientri tra quelle controversie per cui risulti possibile (in concreto, perché prevista) l’attività (facoltativa, obbligatoria o su impulso giudiziale) di mediazione.

Occorre a questo punto valutare quali siano le conseguenze che la vigente normativa prevede per l’ipotesi di violazione dell’obbligo di informativa in commento.

Il legislatore ha inteso considerare una duplice casistica.

In primo luogo, l’omessa informazione all’assistito. In tal caso, a norma dell’art. 4, co. 3, D.lgs 28/2010, si determina l’annullabilità del contratto tra avvocato e cliente.

Ben diversa è invece l’ipotesi in cui il documento contenente l’informativa non risulti allegato all’atto introduttivo del giudizio (ovvero, beninteso, alla comparsa di risposta).

Sul punto, il medesimo art. 4, co. 3, all’ultimo periodo prevede che “il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.

La disposizione in parola impone, evidentemente, in virtù del richiamo all’art. 5, co. 1 – bis, una netta distinzione tra mediazione obbligatoria e facoltativa.

Nel primo caso, appare evidente che ove alla mancata allegazione si accompagni il mancato esperimento della mediazione, il giudice non potrà che assegnare alle parti il termine di 15 giorni per presentare l’istanza di mediazione presso un organismo territorialmente competente, fissando altresì udienza successivamente allo spirare del termine (tre mesi) di cui all’art. 6, co. 1.

Ove invece il tentativo di mediazione risulti de facto esperito – pur senza allegazione dell’informativa – quest’ultima circostanza non potrà assumere – ovviamente – rilevanza alcuna.

Qualora si tratti, invece, di mediazione facoltativa, il giudice, a seguito dell’accertamento della mancata allegazione dell’informativa, dovrà provvedere egli stesso a rendere le parti edotte circa la facoltà in parola, eventualmente disponendone la comparizione personale.

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Effettività della mediazione delegata. Necessità di idonei poteri di rappresentanza

Tribunale di Cassino: ordinanza 8 ottobre 2014

Commento

Ordinanza del Tribunale di Cassino con la quale, oltre alla (ri)affermazione del principio di “effettività” della mediazione, si mette a fuoco il problema della legittimazione di coloro i quali rappresentino le parti nell’ipotesi in cui le stesse non partecipino personalmente al procedimento.

Nel caso di specie, il Giudice rigetta l’istanza di concessione della clausola di provvisoria esecuzione  del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e, ritenendo la causa comunque non di pronta soluzione, necessitante cioè di adeguata istruttoria in virtù di una opposizione a sua volta fondata su prova scritta, risultando non ancora esperito il tentativo di mediazione, ai sensi dell’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010,  assegna alle parti il previsto termine di 15 gg. per l’avvio del tentativo medesimo presso un organismo territorialmente competente.

Il Giudice avvisa espressamente le parti del fatto che un eventuale verbale negativo in assenza di partecipazione personale delle stesse sarà ritenuto improduttivo di effetti giuridici (vale a dire non risulterà idoneo al soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale), aderendo, quindi, a quella giurisprudenza secondo la quale ove le parti si limitino a comparire innanzi al mediatore senza aderire alla proposta di quest’ultimo di procedere al tentativo, di “mediazione” in senso tecnico non si può proprio parlare (Cfr., ex multis, Trib. Firenze, ordd. 17 e 19 marzo 2014, Trib Bologna, ord. 5 giugno 2014, Trib. Roma, ord. 30 giugno 2014)

Naturalmente, se è vero, da un lato, che su cosa debba intendersi per “mediazione” non possono sussistere dubbi, in ragione della definizione fornitaci dall’art. 1, co. 1, lett. a) del medesimo D.lgs 28/2010, secondo cui si tratta della “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”, dall’altro, ove si tratti di persone giuridiche (come nel caso di specie) ovvero, in casi che dovrebbero essere eccezionali, anche di persone fisiche, è anche vero che non sempre le parti potranno partecipare “fisicamente” all’incontro con il mediatore. Il Tribunale, con riferimento a detta ipotesi, sottolinea come i legali rappresentanti delle persone giuridiche debbano essere muniti degli idonei poteri, altrimenti la parte sarà considerata non partecipante al procedimento con le conseguenti sanzioni tanto a favore dell’Erario quanto di controparte (chiaro, in quest’ultimo caso, il riferimento all’applicabilità dell’art. 96, co. 3, c.p.c.).

Nei casi di rappresentanza delle parti in mediazione, occorre quindi porsi in concreto il problema della legittimazione del rappresentante. In questa sede basti rammentare che la rappresentanza in esame ha natura negoziale e non processuale, e quindi il rappresentato dovrà conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con idonea puntualizzazione dei poteri e dei limiti. In sostanza, in mediazione, il mediatore e l’altra parte dovranno essere in grado di interfacciarsi con un soggetto che risulti realmente in grado di esplorare tutte le possibilità conciliative, molte delle quali, come ben ha presente chi pratica la mediazione, emergono nel procedimento (e dal procedimento), spesso molto al di là delle posizioni iniziali. Per queste ragioni, soltanto la procura notarile speciale, redatta ad hoc per il singolo affare, oltre a permettere al rappresentante di stipulare atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sembra in grado di fornire le necessarie garanzie in ordine alla sua utilizzabilità nei confronti di terzi.

Testo (estratto)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

ORDINANZA

Il Giudice, lette le richieste ed allegazioni delle parti;

Rilevato che allo stato non sussistono sufficienti elementi a conforto del provvedimento interdittale opposto, fondato su documenti inidonei, in presenza dell’opposizione, a rendere esecutivo il decreto ingiuntivo de quo;

Che, stante l’articolata opposizione, peraltro fondata in parte su prova scritta, la causa deve ritenersi comunque non di pronta soluzione e necessiterà di adeguata istruzione probatoria,

 P.Q.M.

Rigetta l’istanza di concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto opposto;

Visto il D.lgs 28/2010 e le successive integrazioni e le attuali modifiche legislative, dichiara improcedibile, allo stato, il presente giudizio di opposizione;

Concede termine, alle parti, di giorni quindici per la presentazione dell’apposita istanza presso Organismo di mediazione costituito nel circondario del Tribunale di Cassino, a decorrere dal giorno 03 novembre 2014;

Avvisa le parti che il verbale di mediazione con esito negativo, senza la partecipazione delle parti personalmente (nella specie i legali rappr.ti delle persone giuridiche muniti degli idonei poteri) o tramite procuratori speciali ad hoc o che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell’un caso ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell’altro caso produttivo di sanzioni, a favore dell’Erario e dell’altra parte, come previsto dalla legge;

Nella denegata ipotesi di mancato accordo, ove non sia dipeso da comportamenti sleali delle parti, fissa nuova udienza per il prosieguo al 09 giugno 2015, h.12,00.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, il riordino del fascicolo cartaceo e l’aggiornamento dei dati telematici.

Cassino, 08/10/2014

Il Giudice 

Dott. Filippo Giuseppe Capuzzi

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Responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c. e mancato esperimento del tentativo di conciliazione

Come è noto, il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., introdotto dall’art. 45 della legge n. 69/2009, prevede che il giudice, in sede di pronuncia sulle spese di giudizio secondo i principi generali di cui all’art. 91 c.p.c., possa comunque condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento, in favore di controparte, di una somma quantificata in via equitativa.

Si tratta, evidentemente, di una norma concepita per introdurre nell’ordinamento una forma di “danno punitivo”, finalizzata a fungere da deterrente nei confronti di forme  di abuso del processo, e come tale volta a preservare la funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore di quest’ultima e non dello Stato. La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone solo il requisito soggettivo della malafede o della colpa grave, elementi che concretizzano, per l’appunto, la temerarietà della lite. In sostanza, dunque, la riforma ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente tanto dalla istanza della parte interessata quanto dalla allegazione e dalla prova del danno che sia diretta conseguenza della condotta processuale altrui (in tal senso Corte Cassaz., sez. I civ., 30 luglio 2010, n. 17902).

Ora, pur non rappresentando le presenti note sede idonea per un’analisi del vivacissimo dibattito dottrinale che l’introduzione del nuovo comma ha immediatamente suscitato, in particolare circa la natura dell’istituto, va comunque rilevato come palesi appaiano i tratti differenziali della disposizione in parola rispetto al primo comma del medesimo art. 96, il quale dispone che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza”.

Infatti, va in primis rilevato come, ai sensi dell’art. 96, co. 3, la condanna possa essere  pronunciata anche d’ufficio, anche in assenza, dunque, di istanza della parte vittoriosa, che invece rappresenta l’ineludibile presupposto di quanto previsto nel primo comma, dal momento che in quest’ultima disposizione il risarcimento del danno consegue non solo al fatto oggettivo della soccombenza, ma anche all’elemento soggettivo della mala fede (o colpa grave) del soccombente, risultando, quindi, la parte vittoriosa onerata della relativa prova.

Inoltre, l’ipotesi di condanna di cui al terzo comma dell’art. 96 si differenzia nettamente da quella di cui al primo in virtù del suo carattere prettamente “sanzionatorio”, dal momento che il suo ammontare non è direttamente collegato al danno subito dalla parte a favore della quale è pronunciata, ma è rimesso alla valutazione equitativa da parte del giudice (per cui il medesimo non potrà che avere riguardo a tutte le circostanze del caso concreto al fine di calibrare in modo adeguato la somma da attribuirsi alla parte vittoriosa).

Infine, e questo è il punto che in questa sede riveste indubbiamente l’importanza principale, nell’art. 96, co. 3, non risultano individuate in alcun modo le condotte sanzionabili. Non potendosi ritenere che il legislatore abbia inteso accordare al giudicante la facoltà di irrogare la sanzione in parola sulla base del mero fatto della soccombenza, senza cioè una plausibile e circostanziata giustificazione, si è ritenuto, da parte di non pochi interpreti, che la condanna possa essere pronunciata soltanto ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma del medesimo art. 96 (vale a dire qualora il soccombente abbia agito o resistito spinto da mala fede o colpa grave). D’altra parte, ad una soluzione siffatta conduce il rilevo che, a suo tempo, il comma di nuovo conio sia stato inserito in una disposizione rubricata “Responsabilità aggravata”.

Sulla base delle sintetiche premesse che precedono, sembra opportuno interrogarsi – nella presente sede – sul fatto se, ed eventualmente fino a che punto, possa ravvisarsi l’elemento soggettivo della mala fede nella circostanza per cui una delle parti, anziché recepire l’invito dell’altra all’utilizzo di uno strumento come la mediazione, che avrebbe potuto consentire l’approdo ad una soluzione alternativa della controversia, abbia preferito adire il giudice ovvero costringere, con il proprio contegno passivo, l’altra a percorrere le ordinarie vie giudiziali.

Sul piano concettuale, non sembrano sussistere dubbi insuperabili.

In fondo un atteggiamento doloso o gravemente colposo in capo a chi abbia agito o resistito temerariamente può ravvisarsi in un comportamento o in valutazioni attinenti non soltanto alla fase prettamente processuale ma anche alle fasi che precedono il giudizio medesimo, tra le quali un particolare rilievo deve essere attribuito al tentativo di mediazione, specialmente (ma non solo) nelle ipotesi in cui quest’ultimo è  di necessario esperimento ex lege.

Sotto il profilo attinente al piano testuale, però, l’utilizzo da parte del legislatore della locuzione “in ogni caso” sembrerebbe implicare che la condanna ai sensi del terzo comma art. 96 possa essere irrogata sia nelle ipotesi di cui ai primi due commi della medesima disposizione sia in ogni altro caso, vale a dire in tutti le circostanze in cui detta condanna appaia ragionevole.

Interpretazione estrema? Probabile. Ma – come tra breve si mostrerà – non manca in giurisprudenza chi abbia effettivamente opinato in tal senso.

La prima pronuncia rilevante in materia, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sent. 23 dicembre 2013, ha rilevato come, in sostanza, l’ambito concettuale entro il quale il legislatore ha mostrato ormai di muoversi è quello che tende ad individuare nel ricorso alle vie giudiziarie una sorta di extrema ratio per la risoluzione di una sempre più vasta gamma di controversie civili, con la conseguenza che la  diserzione, senza giustificato motivo, del procedimento di mediazione può senz’altro configurarsi quale comportamento omissivo passibile di condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c.

In altri termini, il giudice ha ritenuto ravvisabile l’elemento soggettivo della mala fede in capo ad una delle parti la quale “…anziché recepire l’invito della controparte che avrebbe potuto condurre ad una soluzione del problema, abbia preferito adire il Tribunale”.

Secondo la pronuncia in esame, infatti, detto comportamento andrebbe ad evidenziare un’ottica conflittuale antitetica alla nuova prospettiva alla quale sembra decisamente orientato il legislatore nell’attuale fase storica, come dimostrato peraltro, dalle reintroduzione dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione a seguito del c.d. “decreto del fare” e relativa conversione.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 c.p.c. al fine di accertare le cause di macchie ed infiltrazioni presenti nell’unità abitativa da essi condotta in locazione. La parte resistente, tuttavia, eccepiva la mancanza dei presupposti per disporre il medesimo accertamento propedeutico al giudizio, avendo essa stessa manifestato piena disponibilità ad accertare le cause delle asserite infiltrazioni al fine di eventualmente eliminarle, incontrando, però, un comportamento poco collaborativo ed ostruzionistico da parte dei ricorrenti.

Ritenuti condivisibili i rilievi della convenuta e rigettata perciò la domanda dei ricorrenti, il giudice condanna gli stessi ex art. 96, co. 3, c.p.c., in quanto “…si sarebbe potuto agevolmente risolvere il problema emerso nel corso del rapporto locatizio senza ricorrere all’autorità giudiziaria, semplicemente raccogliendo l’invito della resistente a far visionare l’immobile locato. Emblematica del comportamento posto in essere dai ricorrenti, contrario ai doveri di buona fede contrattuale, è la circostanza che il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato depositato il 23.10.2013, ovvero il giorno immediatamente successivo alla trasmissione del fax (del 22.10.2013) con il quale la resistente specificamente diffidava i ricorrenti, a mezzo del proprio legale, a prendere contatti al fine di poter risolvere il problema dell’accesso all’immobile, stante la persistente irreperibilità degli stessi. Infatti, anziché recepire l’invito della locatrice, che avrebbe potuto condurre ad una soluzione del problema, si è preferito adire il Tribunale, in un’ottica conflittuale decisamente lontana dalla nuova prospettiva nella quale, anche alla luce della recente reintroduzione con il c.d. decreto del fare della mediazione obbligatoria, appare muoversi il legislatore negli ultimi tempi, prospettiva che attribuisce al difensore un ruolo centrale, prima ancora che nel giudizio, nell’attività di mediazione delle controversie – al punto da prevedere, con le modifiche operate dal D.L. n. 69/2013 che gli avvocati siano di diritto mediatori e debbano assistere la parte nel procedimento di mediazione – prospettiva che tende sempre di più ad individuare nel ricorso al Tribunale l’extrema ratio per la soluzione della quasi totalità delle controversie civili”.

Successivamente, il Tribunale di Roma (Sez. XII civ., sent. 4140/2014) ha condannato ai sensi dell’art. 96 c.p.c. un’assicurazione in considerazione dei comportamenti da questa tenuti, tanto nella fase della mediazione quanto in quella del giudizio.

Osserva infatti il giudice che detta parte “da un lato, non si era presentata, e senza giustificarsi, nella fase mediatoria”; dall’altro, aveva resistito alla domanda attorea “…pur nella consapevolezza dell’infondatezza delle tesi sostenute e nel difetto della normale diligenza con cui era stata istruita la pratica assicurativa”.

Il medesimo Tribunale di Roma, sez. XIII civ., con la sentenza 29 maggio 2014 ha affermato che la parte (nel caso di specie ancora una compagnia di assicurazione) che non partecipa al procedimento di mediazione adducendo quale giustificazione la fondatezza delle proprie ragioni, ostacola il corretto esplicarsi degli strumenti conciliativi e può essere condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio e al doppio delle spese processuali per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.

Secondo il Tribunale di Roma, la parte non può limitarsi ad opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l’asserzione aprioristica che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché ammettendo ciò sussisterebbe sempre e comunque in capo a chiunque un giustificato motivo per non comparire.

Poiché, invece, la mediazione nasce da un contrasto tra le parti che il mediatore tenta di dirimere riallacciando canali di dialogo, non può esserci alcuna presa di posizione preconcetta fondata su ragioni proprie occorrendo, invece, una partecipazione effettiva.

In ordine alla condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., l’apparato motivazionale della pronuncia in esame rileva come “…in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare  l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro;

non si tratta di  un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;

l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per tarare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;

a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;

infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma. Come rivela in modo inequivoco la locuzione in ogni caso la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell’art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole .

Sulla base dei presupposti che precedono, il giudice, in sede di concretizzazione del precetto, osserva che “…vengono in mente i casi in cui la condotta della parte soccombente sia caratterizzata da colpa semplice (ovvero non grave, che è l’unica fattispecie di colpa presa in esame dal primo comma), ovvero laddove una parte abbia agito o resistito senza la normale prudenza (fattispecie diversa da quelle previste dal primo e secondo comma).

Poiché non è pensabile che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico della contesa processuale, è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa, tale che la condotta soggettiva risulti caratterizzata, come in questo caso, da imprudenza e colpa (la sussistenza dei quali potrà essere ravvisata anche applicando i ben noti parametri della prevedibilità ed evitabilità dell’inevitabile rigetto della posizione, domanda o eccezioni, della parte soccombente).

Come detto, invece, non è necessario che vi sia stato a carico della parte vittoriosa un danno.

O meglio non si tratta di una condizione necessaria come nei casi del primo e del secondo comma dell’articolo in commento.

Naturalmente laddove risulti un danno (patrimoniale o non patrimoniale) questo contribuirà insieme a tutte le altre circostanze alla formazione della valutazione del giudice sul punto della responsabilità della parte condannata, specialmente per quanto riguarda il quantum della somma da porle a carico.

Quanto all’elemento soggettivo, ritiene il giudice che non sia richiesto né il dolo (mala fede) né la colpa grave, poiché tali situazioni sono previste per fattispecie diversa (il primo comma dell’art. 96 c.p.c.) ma che tuttavia un qualche stato soggettivo censurabile, dolo, colpa (di qualsivoglia intensità) o imprudenza debba comunque sussistere”.

Come può chiaramente evincersi da una interpretazione come quella appena riportata, dalla locuzione “in ogni caso”, forse utilizzata dal legislatore con eccessiva disinvoltura, dipende l’interpretazione dell’intervento legislativo e, soprattutto, il suo ambito di applicazione, vale a dire se le ipotesi di riferimento coincidano con i primi due commi del medesimo  art. 96, dai cui presupposti dipenderebbe la propria incidenza, o se, al contrario, si intenda generalizzare lo spettro della condanna a tutti i casi in cui il giudice, definendo il processo, abbia a pronunciare sulle spese di lite, prescindendo, in particolare, dalla sussistenza di un illecito caratterizzato sul piano soggettivo da dolo o colpa grave.

In ogni caso, peraltro, la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. non sembra possa considerarsi se non in stretta correlazione con gli altri strumenti progressivamente introdotti al fine di deflazionare i carichi della giustizia civile, dal momento che mira ad un maggior contrasto di iniziative giudiziarie non supportate da un reale ed adeguato interesse in capo alla parte che le propone (o che senza alcun costrutto ragionevolmente ipotizzabile resiste).

Sembra dunque possano condividersi le coordinate fondamentali evidenziate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui, in linea generale:

l’aver subito un’azione manifestamente infondata per mala fede o colpa grave, ovvero per inosservanza della normale prudenza nei casi previsti dall’art. 96, co. 2, c.p.c. può configurare di per sé e secondo le circostanze del caso un danno risarcibile. Si è in sostanza inserita nel sistema una fattispecie di responsabilità da abuso del diritto d’azione ex se causativa di danno non patrimoniale, consistente nell’aver subito una iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario, alla stessa stregua del danno oggettivo per la durata irragionevole del processo contemplato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) (Cfr. Tribunale di Salerno 27 maggio 2010).

Inoltre, ogni forma di abuso del processo anche se limitata comporta la sottrazione di tempo e risorse alla trattazione di altri giudizi e determina sprechi ingiustificati ed insostenibili di una risorsa sempre più scarsa come è quella del giudizio civile (Cfr. Tribunale di Verona 12 gennaio 2012).

Si può quindi affermare che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato (Cfr. Tribunale di Reggio Emilia 18 aprile 2012).

In merito alla liquidazione del danno, si impone al giudice di osservare un criterio equitativo in applicazione del quale la responsabilità patrimoniale della parte in mala fede ben può essere (anche) calibrata sull’importo delle spese processuali o su un loro multiplo, sempre con il limite della ragionevolezza (Cfr. Corte Cassaz., sez. VI civile, 30 novembre 2012).

Può quindi affermarsi, in conclusione, ferme restando le problematiche interpretative derivanti da una disposizione concepita nei termini del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., che ben potrà trovare applicazione il meccanismo sanzionatorio in questione nelle ipotesi in cui sia rintracciabile l’elemento soggettivo della mala fede in capo alla parte che anziché aderire al procedimento di mediazione, con concrete prospettive di risoluzione stragiudiziale della controversia, abbia preferito adire comunque il Tribunale con evidenti finalità dilatorie, certamente poco conciliabili, ferma l’intangibilità del diritto all’azione, con l’attuale trend legislativo, chiaramente ispirato ad una immanente – ancorchè a volte discutibile – logica deflattiva.

dott. Luigi Majoli

 

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  2. Materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
  3. Problematiche inerenti l’introduzione della competenza per territorio.
  4. Il ruolo dell’Avvocato: mediatore ex lege e presenza necessaria in mediazione ai fini dell’assistenza delle parti nel procedimento.
  5. I nuovi termini del procedimento.
  6. Il nuovo procedimento: in particolare l’incontro preliminare volto a valutare la disponibilità delle parti, assistite dall’Avvocato, a procedere nel tentativo di mediazione.
  7. Innovazioni normative in tema di efficacia ed esecuzione dell’accordo.
  8. Nuova mediazione delegata. Poteri del giudice.
  9. Orientamenti giurisprudenziali

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Esperienze di mediazione; disamina ed analisi di situazioni – tipo del procedimento, con particolare riferimento al nuovo incontro preliminare, all’illustrazione da parte del mediatore della natura dello stesso ed alle conseguenze sul piano procedimentale e relazionale della presenza obbligatoria dell’Avvocato in mediazione.

Redazione del verbale conclusivo ed esercitazioni.

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