Corsi di aggiornamento per Avvocati Mediatori di diritto accreditati dal CNF con 18 crediti formativi

Corso aggiornamento Mediatori Civili Roma

ADR Intesa organizza, nella sua sede di Roma, un corso di aggiornamento per Mediatori Civili. Il corso, della durata di 18 ore, si terrà il 13 e 14 giugno 2014 ed è aperto a tutti i Mediatori Civili, siano essi avvocati o meno, che hanno la necessità di assolvere l’obbligo formativo previsto dalla legge. Durante il corso verranno analizzati, oltre all’attuale normativa, i più recenti orientamenti emersi in giurisprudenza in relazione ai diversi aspetti del procedimento di mediazione, come ad esempio l’Ord. Trib. Roma, Sez. XIII 3 aprile 2014, Trib. Firenze 19 marzo 2014, Corte Cost. sent. 98 del 16 aprile 2014.

Per ricevere maggiori informazioni in merito al corso di Aggiornamento per Mediatori Civili di Roma, contattare ADR Intesa al numero 06.87463699 oppure alla mail formazione@adrintesa.it.

Il corso è accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con 18 crediti formativi

Corso-aggiornamento-mediatori-milano

Corso di aggiornamento per Mediatori Civili a Milano

Il corso di aggiornamento per Mediatori Civili a Milano si terrà il 27 e 28 giugno. Il corso è rivolto, oltre che agli Avvocati, a tutti i Mediatori Civili che hanno la necessità di assolvere l’obbligo di aggiornamento biennale previsto dalla legge. Durante il corso verranno prese in esame tutte le novità dell’attuale normativa e della giurisprudenza in tema di Mediazione Civile. saranno analizzate tutte le sentenze in materia di mediazione civile emesse negli ultimi mesi, in modo da offrire un quadro completo dell’evoluzione dell’istituto della mediazione. Il programma del corso è disponibile al seguente link.

Corso-aggiornamento-mediatori-pavia

Corso di aggiornamento per Mediatori Civili a Pavia

ADR Intesa, organizza un corso di aggiornamento per Mediatori Civili a Pavia il 20 e 21 giugno. Il corso è rivolto, oltre che agli Avvocati, a tutti i Mediatori Civili che hanno la necessità di assolvere l’obbligo di aggiornamento biennale previsto dalla legge. Durante il corso verranno prese in esame tutte le novità dell’attuale normativa e della giurisprudenza in tema di Mediazione Civile. Durante il corso saranno analizzate le ultime sentenze in tema di mediazione civile e sarà dato molto spazio agli aspetti pratici della gestione e conduzione di un procedimento di mediazione.  Il programma del corso è disponibile al seguente link.

Corso-aggiornamento-mediatori-terni

Corso di aggiornamento per Mediatori Civili a Terni

ADR Intesa, dopo aver organizzato a dicembre 2013, per conto dell’Ordine degli Avvocati di Terni, il corso di Aggiornamento per Mediatori Civili, viste le nuove richieste, terrà un corso di aggiornamento per Mediatori Civili a Terni il 23 e 24 maggio. Il corso è rivolto, oltre che agli Avvocati, a tutti i Mediatori Civili che hanno la necessità di assolvere l’obbligo di aggiornamento biennale previsto dalla legge. Durante il corso verranno prese in esame tutte le novità dell’attuale normativa e della giurisprudenza in tema di Mediazione Civile. Il programma del corso è disponibile al seguente link.

Master per formatori in materia di mediazione civile

Usucapione e mediazione: Trascrivibilità dell’accordo conciliativo

La trascrivibilità dell’accordo conciliativo
in tema di usucapione

L’usucapione, come è noto, è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento.
In generale, si ha usucapione del diritto allorché il possesso sia protratto per un certo periodo di tempo, a condizione che il possesso medesimo sia stato acquisito pacificamente e senza spoglio; se invece il possesso è stato acquisito in modo violento o clandestino giova, ai fini dell’usucapione, solo dal momento della cessazione della violenza o della clandestinità, ai sensi dell’art. 1163 cod. civ., sempre che le attività corrispondenti all’esercizio del diritto reale avvengano pubblicamente.
Il tempo richiesto per usucapire varia in funzione della tipologia di bene oggetto del diritto; ad esempio, l’usucapione dei diritti reali su cosa immobile e sulle universalità di mobili si compie in venti anni, mentre quella sui mobili si compie in dieci o venti anni a seconda che il possesso sia stato di buona o mala fede (salvo che per i beni mobili registrati, per i quali matura sempre in dieci anni).
Ora, la legge 9 agosto 2013, n. 98, ha ampliato l’elenco degli atti soggetti a trascrizione di cui all’art. 2643 del codice civile, col nuovo comma 12-bis), che testualmente prevede “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Tale disposizione intende, evidentemente, porre fine alla situazione di estrema incertezza creatasi negli operatori, primi fra tutti gli stessi Organismi di mediazione, relativamente alla problematica della trascrizione degli accordi di mediazione contenenti il riconoscimento, da parte del precedente proprietario chiamato in mediazione, dell’intervenuto acquisto per usucapione da parte dell’istante della proprietà o altri diritti reali su beni immobili.
Premesso che, ovviamente, il nuovo comma 12 – bis dell’art. 2643 cod. civ, deve essere inserito nel contesto della complessiva disciplina in tema di usucapione, va innanzitutto sottolineato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che aveva caratterizzato la normativa previgente in tema di mediazione, relativamente all’ammissibilità di un accordo di conciliazione che accertasse l’usucapione e, in caso di risposta affermativa, circa la sua trascrivibilità.
Con la novella del 2013 è lo stesso legislatore a fornire una risposta sul piano del diritto positivo al secondo interrogativo, dalla quale, peraltro, sembrerebbe doversi presupporre una risposta affermativa al primo problema, vale a dire quello dell’ammissibilità dell’accertamento dell’usucapione in mediazione.
Ciò posto, vanno immediatamente rilevati gli aspetti che seguono:
dato che, come si è brevemente ricordato in apertura, l’usucapione non è che l’effetto legale di una fattispecie, non potrà derivare da una volontà negoziale (e, d’altra parte, non potrebbero in alcun modo attribuirsi rilievo ed efficacia ad una volontà negoziale che pretendesse di sostituirsi a quanto previsto dalla legge);
da quanto precede può evincersi come, in sede di accordo conciliativo conseguente al procedimento di mediazione, non potrà emergere una volizione mirante al riconoscimento dell’acquisto di un diritto reale, effetto che, per l’appunto, non può essere determinato dalla volontà delle parti; detto accordo, tuttavia, ben potrà avere ad oggetto il riconoscimento dei fatti che rappresentano i presupposti necessari ad un acquisto per usucapione.
In forza delle considerazioni che precedono, occorre interrogarsi in ordine alle differenze che intercorrono tra la nuova ipotesi inquadrata dal comma 12 – bis dell’art. 2643 cod. civ. e la trascrizione di una sentenza di usucapione, di cui all’art. 2651 cod. civ.
Non può infatti sottacersi che l’ammissibilità di un eventuale negozio di “accertamento dell’usucapione” potrebbe fin troppo facilmente incidere sulle posizioni di terzi estranei al rapporto tra usucapiente e usucapito, come ad esempio i titolari di diritti reali di garanzia iscritti nei confronti del precedente titolare del diritto oggetto di usucapione. Tali soggetti, infatti, potrebbero trovarsi esposti – senza tutela alcuna – alle conseguenze di disegni atti scientemente a pregiudicarne i diritti.
Ne deriva che la trascrizione, ai sensi dell’art 2643, co. 12 – bis, dell’accordo conciliativo in tema di mediazione attribuisce all’usucapiente un diritto che potrà essere fatto valere nei confronti dei terzi nei soli limiti che già spettavano all’usucapito e nella continuità delle trascrizioni; vale a dire che eventuali diritti di terzi (nonché di eventuali altri comproprietari del bene usucapito) rimarranno impregiudicati, non dandosi avvio ad una nuova serie continua di titoli di legittimazione. In sintesi, quindi, il diritto dell’usucapiente avrà la medesima estensione che aveva quello dell’usucapito – riguardando l’accordo intervenuto in mediazione le sole parti del relativo procedimento e non essendo, di conseguenza, opponibile ad altri terzi.
Ciò a differenza di quanto si verifica a seguito di accertamento in sede giudiziale, laddove la sentenza, pronunciata in capo ad una fase istruttoria nella quale il giudice – terzo e imparziale – accerta la fondatezza delle pretese formulate, produce, per l’effetto, la nascita in capo all’usucapiente di un diritto ex novo, come tale opponibile erga omnes.
Nei termini che precedono, deve comunque osservarsi come la previsione normativa della trascrivibilità di un accordo di mediazione in materia di usucapione costituisce un indubbio elemento chiarificatore in un ambito nel quale, finora, i dubbi e le incertezze sembravano fare aggio sui punti fermi.
Si tratterà, nel breve, di valutare l’impatto della novella legislativa in parola, tanto sotto il profilo del modus operandi degli operatori della mediazione, quanto, soprattutto, dell’atteggiamento dei pubblici ufficiali chiamati ad autenticare.

1 34 35 36 37 38 58