Confermate le agevolazioni fiscali per il verbale di mediazione

CIRCOLARE N. 2/E del 21 febbraio 2014 dell’Agenzia delle Entrate

 

OGGETTO: Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di

registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di

costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari – Articolo

10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23

 

Tra le varie specificazioni, a pag. 61 par. 9.1 si confermano le agevolazioni fiscali relative al procedimento di mediazione per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta di Registro per importi fino a 50.000,00 euro.

 

9.1 La mediazione civile e commerciale

La mediazione è un istituto finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L’articolo 1 dello stesso decreto legislativo definisce la mediazione come “l’attività, comunque denominata svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

Il procedimento è finalizzato, pertanto, secondo la definizione propria dello stesso articolo 1, lettera c), alla conciliazione che rappresenta la “composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.

Al fine di incentivare l’accesso da parte dei cittadini a tale procedimento, che costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario, il legislatore ha introdotto all’articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010 una specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo.

Tale disposizione stabilisce al comma 2, che “Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che “il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.

Si ritiene che tale regime di favore, funzionale alla operatività dell’istituto della mediazione, trovi applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014, in quanto l’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti in relazione alle norme che disciplinano detto Istituto.

Aggiornamento dm 180 2010

Il Consiglio di Stato conferma il no alla sospensiva dell’efficacia del D.M. 180/2010

Con ordinanza 11 febbraio 2014, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal TAR Lazio il 10 dicembre scorso in ordine all’istanza cautelare richiesta dall’OUA (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 11 febbraio 2014, n. 607)..

Si tratta di un’ulteriore (e, come subito si vedrà, non ultimo) passaggio della “storia infinita” dei tentativi di ricorso avverso l’introduzione (rectius: la reintroduzione) di un sistema di mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale.

In effetti, l’OUA aveva richiesto al TAR Lazio la sospensione cautelare del D.M. 180/2010, mediante proposizione di motivi aggiunti, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di mediazione contenuta nella L. 98/2013.

A seguito del rigetto pronunciato dal TAR, l’OUA aveva proposto appello al Consiglio di Stato che, pur accogliendo l’appello, nei limiti di seguito precisati, ha però confermato il no all’istanza cautelare sulla base delle stesse motivazioni addotte dal Giudice di primo grado, ossia perchè “non esiste alcun pericolo di danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità”.

D’altra parte, va rilevato che già il TAR aveva osservato come la sede cautelare non rappresenti il luogo più idoneo per l’analisi approfondita di tutte le censure ed i rilievi mossi alla disciplina (pregressa ed attuale), con conseguente necessità di esaminare le nuove questioni di legittimità costituzionale dedotte a seguito delle sopravvenienze legislative (riferimento alla L. 98/2013) nella sede propria del merito.

Il Consiglio di Stato, quindi, conferma sul punto la posizione del Tribunale di primo grado, affermando poi che il ricorso deve essere accolto in quanto “le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito”, e riformando, dunque, solo entro tali limiti l’ordinanza oggetto di gravame. Di conseguenza, il Giudice d’appello ha disposto che il TAR Lazio fissi la relativa udienza “sollecitamente”, ai sensi dell’art. 55, co. 10, D.lgs n. 104/2010, che dispone: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”.

Appaiono dunque quanto meno discutibili, volutamente limitandosi all’utilizzo di un eufemismo, le notizie ed i commenti immediatamente apparsi da più parti sul web: non vi è stata, da parte dell’ordinanza in commento, alcuna “sospensione dell’obbligatorietà della mediazione” (sic), che, come è noto, è peraltro disposta dall’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010, come modificato dalla L. 98/2013, vale a dire da una disposizione prodotta da fonte di rango primario.

Dott. Luigi Majoli

 

Corso-aggiornamento-mediatori-basilicata-villa-dagri

Corso di aggiornamento per mediatori professionisti in Basilicata a Villa D’Agri

ADR Intesa, è un ente di formazione per mediatori, accreditato al n. 311 dell’elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia. Organizza costantemente corsi di formazione ed aggiornamento per mediatori professionisti su tutto il territorio nazionale. Il Corso di aggiornamento per Mediatori Professionisti organizzato da ADR Intesa in Basilicata, a Villa D’Agri, è tenuto da formatori specializzati che da molti anni si occupano di formazione e preparazione al mondo della mediazione ed è destinato a mediatori che devono mantenere il loro profilo aggiornato in base alle previsioni di legge.

Il Corso di aggiornamento per Mediatori Professionisti si svolgerà il -21 e 22 Febbraio 2014, nella sede di Villa D’Agri sita in via Eugenio Azimonti 95 ed avrà la durata di 18 ore.

Il corso è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza e verranno riconosciuti ai partecipanti 18 crediti formativi.

I vantaggi dei corsi di aggiornamento per mediatori offerti da ADR Intesa sono diversi: innanzitutto il contatto con il docente, sempre necessario per un corretto e rapido apprendimento, un ambiente confortevole in cui seguire il corso e materiale didattico a disposizione dei corsisti.

Il corso si propone quale obiettivo precipuo l’aggiornamento in ordine alle rilevanti novità introdotte in materia di mediazione civile e commerciale dal c. d. Decreto del fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con emendamenti, in L. 9 agosto 2013, n. 98). La nuova normativa entrata a regime, come è noto, a partire dal 21 settembre 2013.

Il programma di questa giornata sarà il seguente:
Analisi del nuovo modello di mediazione civile e commerciale introdotto dal c.d. Decreto del fare. In particolare saranno trattati i seguenti argomenti principali:
a) L’evoluzione normativa: dal testo originario del D. lgs 28/2010 alla “nuova” mediazione obbligatoria.
b) Materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
c) Problematiche inerenti l’introduzione della competenza per territorio.
d) Il ruolo dell’Avvocato: mediatore ex lege e presenza necessaria in mediazione ai fini del l’assistenza delle parti nel procedimento.
e) I nuovi termini del procedimento.
f) Il nuovo procedimento: in particolare l’incontro preliminare volto a valutare la disponibilità delle parti, assistite dall’Avvocato, a procedere nel tentativo di mediazione.
g) Innovazioni normative in tema di efficacia ed esecuzione dell’accordo.
h) Nuova mediazione delegata. Poteri del giudice.

Circolare_27_novembre_2013_Ministero_Giustizia_primi_chiarimenti_avvocato-mediatore_indennità-mediazione

Mediazione non obbligatoria e presenza dell’avvocato

La circolare ministeriale del 27 novembre 2013 ha chiarito, secondo un’interpretazione che da più parti era da tempo considerata l’unica logicamente plausibile, che l’assistenza dell’avvocato in mediazione non è necessaria nelle ipotesi in cui la mediazione non si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale ovvero in cui è delegata dal giudice.
Non sembri, peraltro, tale precisazione ridondante o addirittura inutile, alla luce delle differenti posizioni, non solo originate da interessi di natura “corporativa”, immediatamente manifestate dai diversi operatori del settore a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 98/2013, modificativa del decreto legislativo n. 28 del 2010.

In effetti, il legislatore avrebbe potuto forse prodursi in un maggiore sforzo sul versante della chiarezza normativa.

Nessun dubbio circa il fatto che la presenza dell’avvocato in mediazione sia necessaria con riferimento alle materie in cui il tentativo di conciliazione è disciplinato in termini di condizione di procedibilità dell’azione. L’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010 dispone infatti che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…)”.
Né possono sussistere dubbi sul fatto che l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria nelle ipotesi di mediazione c.d. delegata dal giudice di cui all’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010. Ciò va senz’altro argomentato sulla base del fatto che anche in questi casi la mediazione si pone come condizione di procedibilità della domanda (anche in appello, come espressamente previsto dal comma in commento) e dalle parole “Fermo quanto previsto dal comma 1 – bis (…)” con il quale il medesimo co. 2 si apre.
Il problema interpretativo è stato invece sollevato a proposito di quanto disposto dall’art. 8, co. 1, D.lgs 28/2010, a tenore del quale “All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento (…)”.
In effetti, nella disposizione richiamata si prevede che le parti debbano partecipare al primo incontro di mediazione ed ai successivi, fino al termine della procedura, con l’assistenza del legale, senza distinguere tra ipotesi di mediazione obbligatoria e facoltativa. Il legislatore avrebbe potuto forse precisare meglio i propri intendimenti.
Va però rilevato, quale argomento dirimente ai fini dell’esclusione della necessità di assistenza dell’avvocato nei casi in cui la mediazione non è condizione di procedibilità, che il summenzionato art. 8 non può essere interpretato disgiuntamente dall’art. 12, co. 1, il cui nuovo testo prevede che “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico (…)”.

Risulta agevole rilevare come, secondo la disposizione in oggetto, la presenza dell’avvocato in mediazione sia eventuale, e nulla più. Altrimenti l’utilizzo da parte del legislatore della espressione “ove tutte le parti siano assistite da un avvocato” non avrebbe alcun senso compiuto. Non sembrano quindi seriamente sostenibili argomenti favorevoli all’estensione della necessità di assistenza legale anche alle procedure facoltative, come ad esempio nella circolare del Consiglio Nazionale Forense del 6 dicembre 2013, quindi successiva alla summenzionata circolare ministeriale esplicativa, in cui, semplicemente, gli argomenti ex art. 12 D.lgs 28/2010 non vengono presi in considerazione. Nel documento, infatti, dopo aver ribadito la (pacifica) necessarietà dell’assistenza legale nelle materie di cui all’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010, si sottolinea come “…tale obbligo, tuttavia, sembra riguardare ogni “modello” di mediazione, atteso che il testo normativo non fa distinzioni al riguardo. Difatti, l’art. 8, 1° comma, anch’esso modificato dall’intervento normativo del 2013, dispone semplicemente che…(segue testo art. 8, co. 1, D.lgs 28/2010)”. L’art. 12, con la sua previsione in termini di eventualità della presenza dell’avvocato, non viene minimamente riportato nell’impianto interpretativo. Di certo, una semplice dimenticanza.
Secondo la circolare ministeriale del 27 novembre 2013, invece, il percorso ricostruttivo dovrebbe articolarsi secondo modalità completamente differenti che, come si è già avuto modo di osservare, sembrano le sole sostanzialmente rispettose dell’intentio legislatoris. Da parte del Ministero, infatti, si intende chiarire “…che l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa“.
A tale soluzione si perviene agevolmente osservando che, in via generale, il nuovo testo dell’art. 12, comma 1, espressamente configura l’assistenza legale delle parti in mediazione come meramente eventuale (“ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato…“). Di talchè, ferma la necessità dell’assistenza legale nelle forme di mediazione obbligatoria, nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato.
A tale conclusione non è di ostacolo la disposizione dell’art. 8 del decreto legislativo, che prevede che “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Apparentemente di ambito generale, in realtà tale disposizione costituisce un completamento della previsione di cui all’art. 5, nel senso che, nelle ipotesi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, la parte che vorrà attivare la procedura di mediazione dovrà avvalersi dell’assistenza di un avvocato non solo al momento del deposito dell’istanza, ma anche per tutti i momenti successivi del procedimento di mediazione, fino al termine della procedura.
Naturalmente, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione.
In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano, ad esempio, intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 citato
”.
Ai sensi del medesimo art. 12, poi, risulta evidente la necessità della presenza degli avvocati, anche in mediazione facoltativa, ai fini della possibilità di addivenire alla formazione immediata del titolo esecutivo.

Orbene, certamente il legislatore avrebbe potuto essere più chiaro, soprattutto con riferimento alla redazione del nuovo testo dell’art. 8, co. 1, D.lgs 28/2010, ma che le sue intenzioni fossero nel senso della interpretazione fornita dalla circolare ministeriale non sembra, onestamente, revocabile in dubbio.
In conseguenza di ciò, nulla sembra ostare, sul piano della disciplina normativa, peraltro corroborata dai chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero della Giustizia, a che il cittadino presenti presso un Organismo territorialmente competente un istanza di mediazione in una materia diversa da quelle di cui all’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010, e partecipi poi alla relativa procedura, senza valersi dell’assistenza di un avvocato.

Mediazione-pubbliche-amministrazioni-problema-assistenza-legale

Mediazione e pubbliche amministrazioni: il problema dell’assistenza legale

La vigente normativa in materia di mediazione civile, come è noto, trova applicazione anche con riferimento al settore pubblico, dal momento che dal complesso delle fonti inerenti alla materia (direttiva 2008/52/CE, art. 60, L. 69/2009; D.lgs 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013; D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011) non è dato ravvisare disposizioni che, per l’appunto, escludano le P.A. dall’ambito di applicazione della disciplina introdotta. Con la circolare n. 9 del 10 agosto 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha in effetti precisato che la normativa sulla mediazione si applica anche alle controversie in cui sia parte la Pubblica Amministrazione. In particolare, la circolare ha specificato che il d.lgs. 28/2010 si applica alle controversie relative ad atti per cui la P.A. non eserciti i suoi poteri autoritativi, vale a dire a quelle “crisi di cooperazione” che riguardino soggetti privati e P.A. che agiscano jure privatorum, come si evince, peraltro, dalla stessa direttiva 2008/52/CE, che espressamente prevede l’esclusione dell’applicazione della disciplina in tema di mediazione alla materia fiscale, doganale e amministrativa, e alle controversie che abbiano ad oggetto la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri. Resta naturalmente ferma l’applicabilità della disciplina speciale in materia di conciliazione nelle controversie di lavoro di cui all’art. 410 c.p.c., come sostituito dall’art. 31, co. 1, L. 183/2010, relativo anche alle controversie inerenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., come specificato dal medesimo art. 31, co. 9, L. 183/2010. Rimane altresì esclusa la disciplina relativa alle controversie riguardanti l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della L. 89/2001, tenuto conto del fatto che il potere giurisdizionale rientra nell’esercizio dell’attività amministrativa di natura autoritativa. Quanto ai destinatari, il Dipartimento premette che “…la presente circolare, per la parte relativa ai chiarimenti e alle indicazioni di carattere generale, è rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per ragioni di competenza e di autonomia organizzativa, invece, la parte del documento in cui si forniscono indicazioni sulle modalità procedurali e sulla rappresentanza in giudizio dell’amministrazione non sono rivolte alle Regioni e alle autonomie locali, fermo restando che i principi espressi possono essere considerati utili criteri applicativi ove compatibili”. In ordine al procedimento di mediazione, la circolare intende fornire indicazioni sull’attività che l’amministrazione, come parte attrice o convenuta, è chiamata a svolgere ai fini dell’eventuale transazione. Trattandosi però di un testo antecedente alle innovazioni apportate al D.lgs 28/2010 da parte della L. 98/2013, occorre valutarne la compatibilità con la normativa sopravvenuta, profilo che appare in verità assai complesso, solo che si rifletta, ad esempio, sull’introduzione del criterio della competenza territoriale per la scelta dell’organismo (art. 4, co.1, D.lgs 28/2010) e – soprattutto – sull’assistenza legale obbligatoria nelle procedure relative alle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità dell’azione (art. 5, co. 1 – bis, D.lgs. 28/2010). Nella circolare si evidenzia che “…l’Avvocatura dello Stato, rispetto alle procedure non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto, tra cui quella di mediazione, svolge esclusivamente la funzione consultiva di cui all’articolo 13 del R.D. 30.10.1933, n. 1611, come assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa in giudizio delle amministrazioni patrocinate. Si individuano pertanto le modalità con cui, nell’ambito del procedimento di mediazione, le amministrazioni si rivolgono, mediante richiesta di parere, all’Avvocatura dello Stato per un contributo che consenta di addivenire alla soluzione di questioni tecnico-giuridiche ed interpretative poste alla base della controversia trattata. Trattandosi, come detto, di procedura non riconducibile alla tutela legale contenziosa in senso stretto, resta esclusa, nell’ambito del procedimento di mediazione, la rappresentanza processuale e la difesa in giudizio delle amministrazioni patrocinate da parte dell’Avvocatura dello Stato, sia pur con le precisazioni che seguono. Resta fermo che le amministrazioni in favore delle quali l’Avvocatura dello Stato svolge attività di patrocinio obbligatorio non possono avvalersi dell’assistenza di avvocati del libero foro”. Nell’ambito della procedura di mediazione la circolare, con riferimento alla normativa previgente, evidenzia “…l’opportunità che l’amministrazione formuli motivata richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato, esponendo le proprie valutazioni sulla controversia, nei casi in cui il tentativo di transazione riguardi controversie di particolare rilievo, dal punto di vista della materia che ne costituisce l’oggetto o degli effetti in termini finanziari che ne potrebbero conseguire anche in riferimento al numero di controversie ulteriori che potrebbero derivarne, analogamente a quanto previsto dall’articolo 417-bis, comma 2, del codice di procedura civile. Al di fuori dei predetti casi, l’amministrazione richiede il parere all’Avvocatura dello Stato con esclusivo riferimento all’ipotesi in cui il dirigente dell’Ufficio dirigenziale generale competente sulla materia oggetto della controversia ovvero il dirigente o funzionario delegato abbia proceduto ad una motivata valutazione della controversia in senso favorevole alla conclusione dell’accordo”. Per quanto concerne la rappresentanza dell’amministrazione del procedimento, la circolare afferma che la P.A. è rappresentata dinanzi all’Organismo di mediazione dal Dirigente dell’Ufficio dirigenziale generale competente sulla materia oggetto della controversia o da altro dirigente a tal fine delegato, precisando altresì che “…le suddette funzioni possono essere altresì delegate a dipendenti di qualifica non dirigenziale che, è opportuno, siano dotati di comprovata e particolare competenza ed esperienza nella materia del contenzioso e in quella a cui afferisce la controversia. Sulla base di criteri trasparenti ed oggettivi le amministrazioni individuano preferibilmente dipendenti di area III del comparto Ministeri o categoria equiparata con formazione di tipo giuridico-economico, in possesso del titolo di studio della laurea (L) ovvero del diploma di laurea (DL) o di titoli di studio equiparati (LS ed LM) che, ove non in possesso della competenza specifica nella materia trattata, possono essere coadiuvati da personale tecnico o professionale nell’espletamento della funzione di rappresentanza dell’amministrazione. Le amministrazioni pubbliche valutano se assegnare la funzione di rappresentanza ad un Ufficio dirigenziale già esistente, centralizzando la competenza sulla procedura di mediazione, ovvero se attribuire la funzione all’Ufficio dirigenziale di volta in volta competente rispetto alla materia trattata nella controversia”. Tali disposizioni in materia di rappresentanza dell’amministrazione possono considerarsi, ad avviso di chi scrive, sostanzialmente compatibili con la normativa sopravvenuta. Resta però da chiarire quello che appare il profilo problematico fondamentale, vale a dire quale impatto potrà avere sulla rappresentanza dell’amministrazione davanti all’Organismo di mediazione l’assistenza obbligatoria dell’avvocato introdotta dalla L. 98/2013 (che ha così modificato l’art. 8, co. 1, D. lgs 28/2010). Appare infatti del tutto superato dalla realtà quanto affermato nella circolare in esame, laddove si evidenzia che “…la procedura di mediazione rientra tra quelle non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto cosicché non è previsto l’intervento dell’Avvocatura dello Stato laddove l’Amministrazione compaia dinanzi ad un organismo di mediazione. Nel procedimento di mediazione, pertanto, solo in casi assolutamente eccezionali, giustificati dalla particolare rilevanza della potenziale controversia, l’Avvocatura dello Stato, a fronte della richiesta avanzata dall’amministrazione interessata, valuta se intervenire nella procedura di mediazione in ogni caso non sostituendo ma affiancando il rappresentante dell’amministrazione”. Si tratta, evidentemente, di precisazioni che appaiono incompatibili in radice con un regime quale quello attualmente vigente, in cui non solo la presenza dell’avvocato in mediazione è obbligatoria nelle materie in cui il procedimento rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma soprattutto nel quale, ai sensi del novellato art. 12, co. 1, D. lgs 28/2010, “…l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (…)”. Che uno jus superveniens di livello legislativo non possa che prevalere su prescrizioni di natura amministrativa poste ad integrazione e specificazione di una disciplina previgente è fuori di dubbio. Ne consegue che quanto mai opportuna risulterebbe l’adozione di nuove linee guida, aderenti al rinnovato quadro normativo di riferimento, in materia di mediazione concernente le Pubbliche Amministrazioni.

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