Corso di aggiornamento per mediatori civili a Milano 28 e 29 Marzo 2014

Corso di aggiornamento per mediatori civili a Milano 28 e 29 Marzo 2014

Il Corso di aggiornamento per Mediatori Professionisti organizzato da ADR Intesa a Milano è tenuto da formatori specializzati che da molti anni si occupano di formazione e preparazione al mondo della mediazione ed è destinato a mediatori che devono mantenere il loro profilo aggiornato in base alle previsioni di legge.

Il docente del corso è il dott. Salvatore Primiceri, esperto di tecniche di negoziazione e di mediazione.

Il costo è di € 150,00

Per informazioni inviare una mail a formazione@adrintesa.it

Il programma è il seguente:

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI

PROFESSIONISTI E AVVOCATI MILANO 28 E 29 MARZO 2014

 

PROGRAMMA

PARTE TEORICA – MODULO I (7 ORE)

Analisi del nuovo modello di mediazione civile e commerciale introdotto dal c.d. Decreto del fare. In particolare saranno trattati i seguenti argomenti principali:

  •  L’evoluzione normativa: dal testo originario del D. lgs 28/2010 alla “nuova” mediazione obbligatoria.
  • Materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
  • Problematiche inerenti l’introduzione della competenza per territorio.
  • Il ruolo dell’Avvocato: mediatore ex lege e presenza necessaria in mediazione ai fini dell’assistenza delle parti nel procedimento.
  • I nuovi termini del procedimento.
  • Il nuovo procedimento: in particolare l’incontro preliminare volto a valutare la disponibilità  delle parti, assistite dall’Avvocato, a procedere nel tentativo di mediazione.
  • Innovazioni normative in tema di efficacia ed esecuzione dell’accordo.
  • Nuova mediazione delegata. Poteri del giudice.

 

PARTE TEORICA – MODULO II (3 ORE)

  • La figura professionale del mediatore. Formazione. Competenze tecniche, creative e psicologiche del mediatore professionista.
  • Strategie di comunicazione del mediatore durante il primo incontro e durante la procedura di mediazione nei confronti delle parti e degli avvocati.
  • La mediazione laterale: tecniche creative di risoluzione dei conflitti. Tipi e livelli di conflittualità. Il pensiero laterale, la ristrutturazione del problema e tecniche di cambiamento.

 

PARTE PRATICA – MODULO III (8 ORE)

  • Esperienze di mediazione; disamina ed analisi di situazioni – tipo del procedimento, con particolare riferimento al nuovo incontro preliminare, all’illustrazione da parte del mediatore della natura dello stesso ed alle conseguenze sul piano procedimentale e relazionale della presenza obbligatoria dell’Avvocato in mediazione.
  • Redazione del verbale conclusivo ed esercitazioni.

 

Informazioni alla mail formazione@adrintesa.it

 

 

Confermate le agevolazioni fiscali per il verbale di mediazione

CIRCOLARE N. 2/E del 21 febbraio 2014 dell’Agenzia delle Entrate

 

OGGETTO: Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di

registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di

costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari – Articolo

10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23

 

Tra le varie specificazioni, a pag. 61 par. 9.1 si confermano le agevolazioni fiscali relative al procedimento di mediazione per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta di Registro per importi fino a 50.000,00 euro.

 

9.1 La mediazione civile e commerciale

La mediazione è un istituto finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L’articolo 1 dello stesso decreto legislativo definisce la mediazione come “l’attività, comunque denominata svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

Il procedimento è finalizzato, pertanto, secondo la definizione propria dello stesso articolo 1, lettera c), alla conciliazione che rappresenta la “composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.

Al fine di incentivare l’accesso da parte dei cittadini a tale procedimento, che costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario, il legislatore ha introdotto all’articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010 una specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo.

Tale disposizione stabilisce al comma 2, che “Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che “il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.

Si ritiene che tale regime di favore, funzionale alla operatività dell’istituto della mediazione, trovi applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014, in quanto l’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti in relazione alle norme che disciplinano detto Istituto.

Aggiornamento dm 180 2010

Il Consiglio di Stato conferma il no alla sospensiva dell’efficacia del D.M. 180/2010

Con ordinanza 11 febbraio 2014, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal TAR Lazio il 10 dicembre scorso in ordine all’istanza cautelare richiesta dall’OUA (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 11 febbraio 2014, n. 607)..

Si tratta di un’ulteriore (e, come subito si vedrà, non ultimo) passaggio della “storia infinita” dei tentativi di ricorso avverso l’introduzione (rectius: la reintroduzione) di un sistema di mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale.

In effetti, l’OUA aveva richiesto al TAR Lazio la sospensione cautelare del D.M. 180/2010, mediante proposizione di motivi aggiunti, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di mediazione contenuta nella L. 98/2013.

A seguito del rigetto pronunciato dal TAR, l’OUA aveva proposto appello al Consiglio di Stato che, pur accogliendo l’appello, nei limiti di seguito precisati, ha però confermato il no all’istanza cautelare sulla base delle stesse motivazioni addotte dal Giudice di primo grado, ossia perchè “non esiste alcun pericolo di danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità”.

D’altra parte, va rilevato che già il TAR aveva osservato come la sede cautelare non rappresenti il luogo più idoneo per l’analisi approfondita di tutte le censure ed i rilievi mossi alla disciplina (pregressa ed attuale), con conseguente necessità di esaminare le nuove questioni di legittimità costituzionale dedotte a seguito delle sopravvenienze legislative (riferimento alla L. 98/2013) nella sede propria del merito.

Il Consiglio di Stato, quindi, conferma sul punto la posizione del Tribunale di primo grado, affermando poi che il ricorso deve essere accolto in quanto “le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito”, e riformando, dunque, solo entro tali limiti l’ordinanza oggetto di gravame. Di conseguenza, il Giudice d’appello ha disposto che il TAR Lazio fissi la relativa udienza “sollecitamente”, ai sensi dell’art. 55, co. 10, D.lgs n. 104/2010, che dispone: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”.

Appaiono dunque quanto meno discutibili, volutamente limitandosi all’utilizzo di un eufemismo, le notizie ed i commenti immediatamente apparsi da più parti sul web: non vi è stata, da parte dell’ordinanza in commento, alcuna “sospensione dell’obbligatorietà della mediazione” (sic), che, come è noto, è peraltro disposta dall’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010, come modificato dalla L. 98/2013, vale a dire da una disposizione prodotta da fonte di rango primario.

Dott. Luigi Majoli

 

Corso-aggiornamento-mediatori-basilicata-villa-dagri

Corso di aggiornamento per mediatori professionisti in Basilicata a Villa D’Agri

ADR Intesa, è un ente di formazione per mediatori, accreditato al n. 311 dell’elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia. Organizza costantemente corsi di formazione ed aggiornamento per mediatori professionisti su tutto il territorio nazionale. Il Corso di aggiornamento per Mediatori Professionisti organizzato da ADR Intesa in Basilicata, a Villa D’Agri, è tenuto da formatori specializzati che da molti anni si occupano di formazione e preparazione al mondo della mediazione ed è destinato a mediatori che devono mantenere il loro profilo aggiornato in base alle previsioni di legge.

Il Corso di aggiornamento per Mediatori Professionisti si svolgerà il -21 e 22 Febbraio 2014, nella sede di Villa D’Agri sita in via Eugenio Azimonti 95 ed avrà la durata di 18 ore.

Il corso è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza e verranno riconosciuti ai partecipanti 18 crediti formativi.

I vantaggi dei corsi di aggiornamento per mediatori offerti da ADR Intesa sono diversi: innanzitutto il contatto con il docente, sempre necessario per un corretto e rapido apprendimento, un ambiente confortevole in cui seguire il corso e materiale didattico a disposizione dei corsisti.

Il corso si propone quale obiettivo precipuo l’aggiornamento in ordine alle rilevanti novità introdotte in materia di mediazione civile e commerciale dal c. d. Decreto del fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con emendamenti, in L. 9 agosto 2013, n. 98). La nuova normativa entrata a regime, come è noto, a partire dal 21 settembre 2013.

Il programma di questa giornata sarà il seguente:
Analisi del nuovo modello di mediazione civile e commerciale introdotto dal c.d. Decreto del fare. In particolare saranno trattati i seguenti argomenti principali:
a) L’evoluzione normativa: dal testo originario del D. lgs 28/2010 alla “nuova” mediazione obbligatoria.
b) Materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
c) Problematiche inerenti l’introduzione della competenza per territorio.
d) Il ruolo dell’Avvocato: mediatore ex lege e presenza necessaria in mediazione ai fini del l’assistenza delle parti nel procedimento.
e) I nuovi termini del procedimento.
f) Il nuovo procedimento: in particolare l’incontro preliminare volto a valutare la disponibilità delle parti, assistite dall’Avvocato, a procedere nel tentativo di mediazione.
g) Innovazioni normative in tema di efficacia ed esecuzione dell’accordo.
h) Nuova mediazione delegata. Poteri del giudice.

Circolare_27_novembre_2013_Ministero_Giustizia_primi_chiarimenti_avvocato-mediatore_indennità-mediazione

Mediazione non obbligatoria e presenza dell’avvocato

La circolare ministeriale del 27 novembre 2013 ha chiarito, secondo un’interpretazione che da più parti era da tempo considerata l’unica logicamente plausibile, che l’assistenza dell’avvocato in mediazione non è necessaria nelle ipotesi in cui la mediazione non si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale ovvero in cui è delegata dal giudice.
Non sembri, peraltro, tale precisazione ridondante o addirittura inutile, alla luce delle differenti posizioni, non solo originate da interessi di natura “corporativa”, immediatamente manifestate dai diversi operatori del settore a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 98/2013, modificativa del decreto legislativo n. 28 del 2010.

In effetti, il legislatore avrebbe potuto forse prodursi in un maggiore sforzo sul versante della chiarezza normativa.

Nessun dubbio circa il fatto che la presenza dell’avvocato in mediazione sia necessaria con riferimento alle materie in cui il tentativo di conciliazione è disciplinato in termini di condizione di procedibilità dell’azione. L’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010 dispone infatti che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…)”.
Né possono sussistere dubbi sul fatto che l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria nelle ipotesi di mediazione c.d. delegata dal giudice di cui all’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010. Ciò va senz’altro argomentato sulla base del fatto che anche in questi casi la mediazione si pone come condizione di procedibilità della domanda (anche in appello, come espressamente previsto dal comma in commento) e dalle parole “Fermo quanto previsto dal comma 1 – bis (…)” con il quale il medesimo co. 2 si apre.
Il problema interpretativo è stato invece sollevato a proposito di quanto disposto dall’art. 8, co. 1, D.lgs 28/2010, a tenore del quale “All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento (…)”.
In effetti, nella disposizione richiamata si prevede che le parti debbano partecipare al primo incontro di mediazione ed ai successivi, fino al termine della procedura, con l’assistenza del legale, senza distinguere tra ipotesi di mediazione obbligatoria e facoltativa. Il legislatore avrebbe potuto forse precisare meglio i propri intendimenti.
Va però rilevato, quale argomento dirimente ai fini dell’esclusione della necessità di assistenza dell’avvocato nei casi in cui la mediazione non è condizione di procedibilità, che il summenzionato art. 8 non può essere interpretato disgiuntamente dall’art. 12, co. 1, il cui nuovo testo prevede che “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico (…)”.

Risulta agevole rilevare come, secondo la disposizione in oggetto, la presenza dell’avvocato in mediazione sia eventuale, e nulla più. Altrimenti l’utilizzo da parte del legislatore della espressione “ove tutte le parti siano assistite da un avvocato” non avrebbe alcun senso compiuto. Non sembrano quindi seriamente sostenibili argomenti favorevoli all’estensione della necessità di assistenza legale anche alle procedure facoltative, come ad esempio nella circolare del Consiglio Nazionale Forense del 6 dicembre 2013, quindi successiva alla summenzionata circolare ministeriale esplicativa, in cui, semplicemente, gli argomenti ex art. 12 D.lgs 28/2010 non vengono presi in considerazione. Nel documento, infatti, dopo aver ribadito la (pacifica) necessarietà dell’assistenza legale nelle materie di cui all’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010, si sottolinea come “…tale obbligo, tuttavia, sembra riguardare ogni “modello” di mediazione, atteso che il testo normativo non fa distinzioni al riguardo. Difatti, l’art. 8, 1° comma, anch’esso modificato dall’intervento normativo del 2013, dispone semplicemente che…(segue testo art. 8, co. 1, D.lgs 28/2010)”. L’art. 12, con la sua previsione in termini di eventualità della presenza dell’avvocato, non viene minimamente riportato nell’impianto interpretativo. Di certo, una semplice dimenticanza.
Secondo la circolare ministeriale del 27 novembre 2013, invece, il percorso ricostruttivo dovrebbe articolarsi secondo modalità completamente differenti che, come si è già avuto modo di osservare, sembrano le sole sostanzialmente rispettose dell’intentio legislatoris. Da parte del Ministero, infatti, si intende chiarire “…che l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa“.
A tale soluzione si perviene agevolmente osservando che, in via generale, il nuovo testo dell’art. 12, comma 1, espressamente configura l’assistenza legale delle parti in mediazione come meramente eventuale (“ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato…“). Di talchè, ferma la necessità dell’assistenza legale nelle forme di mediazione obbligatoria, nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato.
A tale conclusione non è di ostacolo la disposizione dell’art. 8 del decreto legislativo, che prevede che “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Apparentemente di ambito generale, in realtà tale disposizione costituisce un completamento della previsione di cui all’art. 5, nel senso che, nelle ipotesi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, la parte che vorrà attivare la procedura di mediazione dovrà avvalersi dell’assistenza di un avvocato non solo al momento del deposito dell’istanza, ma anche per tutti i momenti successivi del procedimento di mediazione, fino al termine della procedura.
Naturalmente, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione.
In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano, ad esempio, intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 citato
”.
Ai sensi del medesimo art. 12, poi, risulta evidente la necessità della presenza degli avvocati, anche in mediazione facoltativa, ai fini della possibilità di addivenire alla formazione immediata del titolo esecutivo.

Orbene, certamente il legislatore avrebbe potuto essere più chiaro, soprattutto con riferimento alla redazione del nuovo testo dell’art. 8, co. 1, D.lgs 28/2010, ma che le sue intenzioni fossero nel senso della interpretazione fornita dalla circolare ministeriale non sembra, onestamente, revocabile in dubbio.
In conseguenza di ciò, nulla sembra ostare, sul piano della disciplina normativa, peraltro corroborata dai chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero della Giustizia, a che il cittadino presenti presso un Organismo territorialmente competente un istanza di mediazione in una materia diversa da quelle di cui all’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010, e partecipi poi alla relativa procedura, senza valersi dell’assistenza di un avvocato.

1 36 37 38 39 40 58