Mediazione-civile-d.lgs-28-2010

Mediazione civile e competenza territoriale

Mediazione civile e competenza territoriale

Una delle più rilevanti modifiche apportate alla previgente normativa in tema di mediazione civile dalla legge n. 98/2013 è indubbiamente rappresentata dall’introduzione di un criterio di competenza territoriale in ordine alla scelta dell’organismo cui presentare l’istanza. A norma dell’art. 4, co. 1, D.lgs n. 28/2010, infatti, “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza”.
Si tratta di una previsione che ha immediatamente dato adito a controversie di natura interpretativa. Deve farsi riferimento al luogo in cui l’organismo di volta in volta considerato ha la sede principale ovvero si deve tenere conto anche delle (eventuali) sedi secondarie? E ancora, quid juris nell’ipotesi di controversia per la quale la competenza, per materia o valore, appartenga ad un ufficio di Giudice di Pace? In altri termini, se l’organismo ha la propria sede in un comune rientrante nella circoscrizione del corrispondente Tribunale può essere considerato competente o la locuzione “luogo del giudice territorialmente competente” deve essere interpretata letteralmente, con le (disdicevoli) conseguenze del caso? Questi solo alcuni degli interrogativi insorti a seguito della modifica legislativa.
Ora, in base alla circolare del 27 novembre 2013 del Ministero della Giustiziala domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre”.
A tal fine si precisa inoltre che “si terrà conto della sede principale dell’organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia”.
La circolare introduce dunque un criterio di collegamento improntato alla parificazione tra sede principali e sedi secondarie dell’organismo, purché situate in un qualunque comune della circoscrizione del “tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia”, con ciò superando – a quanto sembra potersi dedurre – le difficoltà derivanti dall’utilizzo dell’espressione “giudice” da parte del legislatore.
Naturalmente si precisa poi che condizione necessaria ai fini della esatta individuazione delle sedi, tanto principale quanto secondarie, è che le stesse siano state regolarmente comunicate al Ministero mediante la compilazione e la trasmissione dell’apposita modulistica. Costituisce altresì condizione necessaria l’adozione, da parte del Ministero, del provvedimento di iscrizione ovvero di modifica di esso in ordine ad ogni eventuale successiva richiesta di integrazione delle sedi.

Dott. Luigi Majoli

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La mediazione delegata alla luce del nuovo art. 5 co. 2 D.Lgs 28/2010

E’ stato pubblicato su “La Nuova Giustizia Civile“, di cui l’Avv. Luca Tantalo è il direttore scientifico, un interessante articolo del Dott. Luigi Majoli relativo alla mediazione delegata alla luce del nuovo art. 5 co. 2 D.Lgs 28/2010.

Nell’articolo vengono analizzate le innovazioni normative, la mediazione delegata e mediazione endoprocedimentale e viene, da ultimo, analizzato un caso del Tribunale di Milano, sez. IX civile, ord. 29 ottobre 2013, chiara esplicazione di come l’istituto in esame debba strutturarsi alla luce delle recenti modifiche legislative.

Riportiamo il link all’articolo “La mediazione delegata alla luce del nuovo art. 5 co. 2 D.Lgs 28/2010“.

Circolare_27_novembre_2013_Ministero_Giustizia_primi_chiarimenti_avvocato-mediatore_indennità-mediazione

Circolare 9 dicembre 2013 Ministero della Giustizia

Circolare 9 dicembre 2013 – Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia che modifica il d.lgs. 28/2010 – Integrazione e chiarimento circolare 27 novembre 2013
9 dicembre 2013

Dipartimento per gli affari di giustizia
Ufficio III
Reparto mediazione

Oggetto: Circolare 27 novembre 2013 – Chiarimento

IL DIRETTORE GENERALE

A integrazione e chiarimento del contenuto della circolare del 27 novembre 2013 si specifica che il richiamo all’art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247, contenuto nel paragrafo “Avvocati e Mediazione”, deve intendersi effettuato all’intera disposizione, e, quindi, anche alle competenze ivi attribuite alle “associazioni forensi e ai terzi” in materia di formazione professionale forense.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

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Circolare 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia: primi chiarimenti

Attesa da tempo è arrivata, come era previsto, entro la fine di novembre la Circolare 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia.

Tale Circolare fornisce i primi chiarimenti in merito all’interpretazione delle modifiche intervenute sul D. Lgs. 28/2010.

La Circolare inizia i chiarimenti trattando l’argomento delle indennità di mediazione e cosa è dovuto al primo incontro di mediazione. Il problema è sorto successivamente all’inserimento nella normativa delle parole “nessun compenso è dovuto“. La circolare chiarisce che, qualora il chiamato compaia al primo incontro preliminare, ma si stabilisca di non procedere con la mediazione, dovrà comunque sostenere le spese di avvio. Il medesimo costo dovrà essere sostenuto dall’istante. L’indennità di mediazione sarà dovuta, insieme alle spese di avvio, qualora le parti decidano di procedere con la mediazione.
Ovviamente, in tale ultimo caso, oltre l’indennità di avvio dovranno essere corrisposte le spese vive documentate.

Altro punto chiarito dalla Circolare del Ministero della Giustizia è relativa alla determinazione delle indennità qualora si tratti di mediazione disposta dal giudice. Con la precedente normativa era prevista, infatti, esclusivamente la riduzione in procedure di mediazione attivate ex-lege e non disposta dal giudice. In vigenza dell’attuale normativa si ritiene che avendo, la mediazione disposta dal giudice, natura obbligatoria, debbano applicarsi le riduzioni previste anche per tale tipo di mediazioni.

La nuova norma relativa alla mediazione inserisce il criterio di iscrizione di una procedura di mediazione dove ha sede il giudice competente a conoscere la controversia. La Circolare 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia chiarisce anche tale argomento. L’organismo cui iscrivere una mediazione deve essere individuato tra quelli aventi sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Ovviamente la sede deve essere iscritta presso il Ministero della Giustizia.

Una nuova norma prevista dalla legge è quella che prevede che gli avvocati iscritti all’albo siano, di diritto, mediatori.
innanzitutto gli avvocati non possono esercitare la professione di mediatori al di fuori di un organismo. Tale tutela è necessaria in quanto il Ministero della Giustizia attua un controllo su tutti gli organismi di mediazione.
Per quanto concerne l’assistenza dell’avvocato, questa è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria e fino al termine della procedura.
Nelle mediazioni facoltative, le parti potranno esercitare la facoltà di ricorrere, in ogni momento, all’assistenza di un avvocato. Si ritorna, inoltre, nel sottolineare come la sede dell’organismo di mediazione non possa essere presso lo studio di un avvocato e viceversa. Ciò a garantire la neutralità del mediatore-avvocato e dell’organismo di mediazione.

La Circolare 27 novembre 2013 tratta anche di convenzioni stipulate dagli organismi di mediazione. Tali convenzioni non possono andare ad incidere sull’imparzialità ed indipendenza degli organismi stessi. La disparità di trattamento economico delle parti in mediazione inficia l’imparzialità dell’organismo e, pertanto, tali convenzioni non sono consentite.

Ultimo argomento preso in analisi dalla Circolare 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia riguarda il monitoraggio e le statistiche delle mediazioni. La Circolare prevede che sia necessario, per garantire uno standard minimo di efficienza dell’organismo, che le statistiche siano inviate con la periodicità e secondo le modalità previsti dalla circolare emessa in materia dalla competente Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.

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Corso di aggiornamento per mediatori professionisti a Fondi

ADR Intesa, è un ente di formazione per mediatori, accreditato al n. 311 dell’elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia. Organizza costantemente corsi di formazione ed aggiornamento per mediatori professionisti su tutto il territorio nazionale. Il Corso di aggiornamento per Mediatori Professionisti a Fondi offerto da ADR Intesa, è tenuto da formatori specializzati che da molti anni si occupano di formazione e preparazione al mondo della mediazione ed è destinato a mediatori che devono mantenere il loro profilo aggiornato in base alle previsioni di legge.

Il Corso di aggiornamento per Mediatori Professionisti si svolgerà il 25 e 26 ottobre 2013 nella sede di Fondi sita in Via Appia Nuova, 460 – km 118,700 – ed avrà la durata di 18 ore.

Il corso è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina e verranno riconosciuti ai partecipanti 18 crediti formativi.

I vantaggi dei corsi di aggiornamento per mediatori offerti da ADR Intesa sono diversi: innanzitutto il contatto con il docente, sempre necessario per un corretto e rapido apprendimento, un ambiente confortevole in cui seguire il corso e materiale didattico a disposizione dei corsisti.

Il corso si propone quale obiettivo precipuo l’aggiornamento in ordine alle rilevanti novità introdotte in materia di mediazione civile e commerciale dal c. d. Decreto del fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con emendamenti, in L. 9 agosto 2013, n. 98). La nuova normativa andrà a regime, come è noto, a partire dal 21 settembre 2013.

Il programma di questa giornata sarà il seguente:
Analisi del nuovo modello di mediazione civile e commerciale introdotto dal c.d. Decreto del fare. In particolare saranno trattati i seguenti argomenti principali:
a) L’evoluzione normativa: dal testo originario del D. lgs 28/2010 alla “nuova” mediazione obbligatoria.
b) Materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
c) Problematiche inerenti l’introduzione della competenza per territorio.
d) Il ruolo dell’Avvocato: mediatore ex lege e presenza necessaria in mediazione ai fini del l’assistenza delle parti nel procedimento.
e) I nuovi termini del procedimento.
f) Il nuovo procedimento: in particolare l’incontro preliminare volto a valutare la disponibilità delle parti, assistite dall’Avvocato, a procedere nel tentativo di mediazione.
g) Innovazioni normative in tema di efficacia ed esecuzione dell’accordo.
h) Nuova mediazione delegata. Poteri del giudice.

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