Convegno Mediazione Familiare Sistemico Relazionale

Presso la sede di A.D.R. Intesa, il 9 ottobre 2013 alle ore 16,00 si terrà il Convegno sulla Mediazione Familiare Sistemico Relazionale.

I relatori sono:
il Prof. Avv. Marco Prosperetti, Responsabile scientifico ADR Intesa
e la Dott.ssa Caterina Ferrara, Mediatore familiare, socia – didatta AIMS

il tema del convegno sarà il seguente:
 La Mediazione Familiare e le figure professionali coinvolte (avvocato, mediatore familiare, psicologo, assistente sociale)
 Il conflitto nelle dinamiche familiari
 Strumenti e tecniche della Mediazione familiare
 Casi pratici

L’evento e accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma (verranno riconosciuti 4 crediti formativi) e dal Forum Europeo per la Ricerca e Formazione in Mediazione Familiare.

La partecipazione al convegno è gratuita
Per adesioni inviare mail di conferma a formazione@adrintesa.it

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Reintroduzione mediazione obbligatoria

Se ogni film di successo, di solito, ha un sequel, anche la “Giustizia Italiana” sta tentando di bissare il successo ottenuto con la mediazione obbligatoria.

Con la reintroduzione della mediazione obbligatoria si tenta di sbloccare, almeno in parte, la paralisi che avvolge la Giustizia del nostro Paese.

Come funziona la nuova mediazione civile obbligatoria: iniziando dalle materie si nota da subito come sia stata esclusa l’obbligatorietà per il risarcimento danni dovuti alla circolazione di veicoli e natanti. La mediazione rimane obbligatoria per le altre materie già previste, ovverosia condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Nuove modifiche al D. Lgs. 28/2010 sono state introdotte con il Decreto del Fare convertito con Legge 98/2013. Tra queste si nota subito il principio della competenza territoriale per la presentazione dell’istanza di mediazione.
Al seguente link si può visionare il D. Lgs. 28/2010 come modificato dalla Legge 98/2013.

Altra novità riguarda l’incontro preliminare di programmazione con cui le parti decidono se proseguire la mediazione oppure interrompere la procedura. Detto incontro deve svolgersi entro trenta giorni dal deposito dell’istanza di mediazione.

Se con la legge precedente il giudice poteva invitare le parti a presentare istanza di mediazione, con la nuova legge il giudice può ordinare alle parti in causa l’andata in mediazione.

Altre modifiche introdotte con la nuova disciplina riguardano la riduzione da quattro a tre mesi per la durata di una mediazione, gli avvocati sono mediatori di diritto ma soggetti all’obbligo di aggiornamento, gli avvocati assistono le parti durante l’intera procedura e, data la presenza di questi ultimi durante l’intera procedura, l’accordo di mediazione ha efficacia esecutiva.

mediazione obbligatoria conciliazione

Sportello istanze mediazione Roma Prati

Con la reintroduzione della mediazione quale condizione di procedibilità, A.D.R. Intesa continua ad offrire i suoi servizi nella città di Roma e nelle sedi secondarie sul territorio nazionale.
In particolare, nella Capitale, oltre alle sedi storiche di via Fregene 13 e di viale Castrense 21, di via delle Baleari 295 ad Ostia Lido, si aggiunge uno sportello per la ricezione di istanze di mediazione in prossimità degli uffici giudiziari romani.
Lo sportello di nuova apertura, sito in via Leone IV, 38, è abilitato esclusivamente alla ricezione delle istanze di mediazione e rappresenta un presidio a disposizione degli avvocati che hanno lo studio nelle adiacenze del Tribunale o che trovano più agevole il deposito dell’istanza di mediazione in quella zona di Roma.
Presentare un’istanza di mediazione presso lo sportello di via Leone IV, 38 non ha alcun costo aggiuntivo e rappresenta esclusivamente una servizio in più per coloro i quali sceglieranno la professionalità e la competenza dei mediatori civili di A.D.R. Intesa.

Le mediazioni saranno poi svolte presso le sedi di Roma o Ostia a scelta delle parti istanti.

I contatti dello sportello ricezione pratiche di via Leone IV, 38, sono i seguenti:
Telefono: +39 06.39745386
Fax: +39 328.0656335

o più semplicemente potete cliccare sul seguente link in cui è riportata anche la pianta della città con la collocazione dello sportello di Roma Prati.

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Nuova sede mediazione Fondi

E’ stato siglato in questi giorni l’accordo tra i vertici di A.D.R. Intesa e il Dr. De Santis per l’apertura di una sede secondaria dell’organismo di mediazione nella città di Fondi in provincia di Latina.
La nuova sede intende coprire un ampio territorio nell’area pontina e ha lo scopo di diventare punto di riferimento per la mediazione nei comuni di Latina, Terracina, Formia, Gaeta, Sabaudia, Sezze, etc.

Il Dr. De Santis ha maturato una forte esperienza negli anni passati nel settore della mediazione civile e certamente sarà in grado di rappresentare un presidio di professionalità e di competenza per contribuire a risolvere attraverso lo strumento della mediazione tutte le controversie che saranno poste all’attenzione di ADR Intesa.

I contatti della sede di Fondi sono i seguenti:
Telefono: +39 0771.1832616
Fax: +39 0771.500331

o più semplicemente potete cliccare sul seguente link in cui è riportata anche la pianta della città con la sede di Fondi.

mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

Modifiche alla normativa sulla mediazione con le recenti modifiche

Riportiamo al seguente link il testo coordinato del Decreto Legislativo 28/2010 e del Decreto Legge 69/2013.

Tra le modifiche apportate ne riportiamo alcune più interessanti:
– L’art. 4 c. 1 introduce la competenza territoriale dell’organismo cui presentare l’istanza di mediazione;

– L’art. 5 c. 1bis, congiuntamente con l’art. 8 c.1, introduce l’obbligatorietà dell’assistenza dell’avvocato. Il medesimo articolo ci ricorda anche la temporaneità della durata della normativa che introduce la mediazione: “La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore“. Dopo tale data si valuteranno i risultati ottenuti per un’eventuale continuazione.

– L’art. 6 c. 1 riduce la durata del procedimento di mediazione a tre mesi;

– L’art. 12 c. 1 conferisce valore con efficacia esecutiva agli accordi sottoscritti dalle parti e dagli avvocati;

– L’art. 16 c. 4bis dichiara gli avvocati “mediatori di diritto” e, al tempo stesso, dice che debbano essere formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con i corsi di aggiornamento;

Alcuni dubbi possono essere sollevati dall’art. 5 c. 2bis in quanto così scritto sembrerebbe che al primo incontro di mediazione si debba concludere la mediazione altrimenti la condizione di procedibilità è stata comunque esperita ma con esiti negativi.
Un altro dubbio sorge dalla lettura congiunta degli artt. 5, 8 e 12: nei primi due è prevista la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte; l’art 12 inizia con la parola “ove” che, così posta, potrebbe dare àdito ad interpretazioni sull’obbligatoria presenza di un avvocato che assista la propria parte.
Un ultimo dubbio sorge dalla lettura dell’art. 17 c. 5ter ove è indicato che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione“.

Ci auguriamo che le nuove modifiche introdotte siano di stimolo per l’uso della mediazione anche al di fuori delle materie obbligatorie e che i dubbi in merito all’interpretazione di alcuni passi della normativa possano essere rapidamente chiariti.

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