mediazione obbligatoria conciliazione

Circolare del Ministero della Giustizia 12 novembre 2012

A.D.R. INTESA S.r.l. ha prontamente aderito alla Circolare del Ministero della Giustizia 12 novembre 2012. Secondo tale Circolare, per i procedimenti di Mediazione obbligatoria già attivati nonchè per le eventuali nuove istanze rientranti nell’ambito della previsione di cui all’art. 5 del D.Lgs 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’Organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonchè della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione. Di conseguenza a partire da oggi verrà sottoposto all’attenzione delle parti che si rivolgeranno ad A.D.R. INTESA Srl per un procedimento di mediazione rientrante nelle previsioni dell’art. 5 del D.Lgs 28/2010 il modulo qui allegato.

corso mediatori, corso aggiornamento mediatori

Commissione Europea: nulla osta alla obbligatorietà della mediazione ed alle sanzioni per la mancata adesione

La Commissione Europea, tramite il proprio servizio giuridico, ha presentato le osservazioni scritte alla Corte di giustizia, chiamata a esprimersi sulla causa C-492/11. Si tratta della ormai ”celebre” istanza di pronuncia pregiudiziale proposta, ex art. 267 TFUE, dal Giudice di Pace di Mercato San Severino in relazione ad una controversia in materia assicurativa e pertanto assoggettata, all’epoca dei fatti, al previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Muovendo dalle problematiche inerenti ai profili sanzionatori, la Commissione ritiene, in via generale, che le sanzioni previste dal D. lgs n. 28/2010 per l’ipotesi della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, debbano considerarsi NON ostative rispetto all’accesso alla giustizia e, pertanto, del tutto da condividersi.

Sottolinea infatti il documento come “non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità per il giudice successivamente investito della controversia di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e con la condanna al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tali sanzioni, non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice”.

Diversa la situazione per quanto concerne le sanzioni derivanti dalla mancata accettazione della eventuale proposta formulata dal mediatore che, nell’ipotesi di mediazione obbligatoria, vengono considerate dalla Commissione come effettivamente limitative dell’accesso alla giustizia. Si rileva, infatti, come “un sistema di mediazione quale quello istituito dal D.lgs. 28/2010, il quale prevede che il mediatore possa e a volte debba, senza che le parti possano opporvisi, (qui stranamente la Commissione non considera che il mediatore deve fare la proposta solo ove le parti gliene fanno concorde richiesta, ex art. 11, co. 1, D. lgs n. 28/2010, n. d. a.) formulare una proposta di conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per evitare di incorrere in determinate sanzioni economiche, non é in grado di consentire alle parti di esercitare il diritto di decidere liberamente quando chiudere il procedimento di mediazione e pertanto non appare in linea con la ricerca consensuale dell’accordo di mediazione”, osservando inoltre che ”effettivamente tale meccanismo appare in grado di produrre un forte condizionamento delle scelte delle parti che sono spinte ad acconsentire alla mediazione (mettersi d’accordo amichevolmente o accettare la proposta del mediatore) e di conseguenza sono scoraggiate dall’introduzione del processo in sede giudiziaria. Tuttavia, nel caso in cui tale meccanismo opera nell’ambito della mediazione di tipo facoltativo, il condizionamento da esso prodotto non appare tale da incidere sull’esercizio del diritto d’accesso al giudice. Nelle ipotesi di mediazione facoltativa, infatti, sussiste sempre la possibilità per le parti di adire direttamente il giudice”.

Per quanto riguarda il punto cruciale della obbligatorietà del tentativo di mediazione, da espletarsi nel termine di quattro mesi, per la Commissione nulla da eccepire: “non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede per l’esperimento della mediazione obbligatoria un termine di quattro mesi che in determinate circostanze sia destinato ad aumentare. Questa misura non appare tale da comportare un ritardo nell’introduzione e nella definizione di un successivo giudizio che possa essere tale da risultare manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire una composizione più rapida delle controversie. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale stabilire caso per caso se il ritardo che l’esperimento della mediazione obbligatoria comporta rispetto al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non sia tale da comportare una compressione dì questo diritto suscettibile di ledere la sostanza stessa del diritto”.
In particolare, la Commissione osserva che “l’art. 5, comma 2, della direttiva 2008/52/CE fa salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzione, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario”. Inoltre sottolinea che “riguardo alla mediazione obbligatoria, la Commissione ritiene che valgano le stesse considerazioni in quanto, come il tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale, anch’essa persegue lo scopo di ridurre i tempi processuali per la risoluzione delle controversie e quello di far diminuire quantitativamente il contenzioso giudiziario, migliorando indirettamente l’efficienza dell’amministrazione pubblica. In questo modo, la mediazione obbligatoria, pur ponendosi come misura restrittiva rispetto all’accesso al giudice, è giustificata dal fatto che essa realizza legittimi obiettivi d’interesse generale, tra cui quello della composizione più rapida delle controversie, che é fissato specificatamente nell’interesse delle parti. La mediazione obbligatoria appare pertanto come una misura idonea e non manifestamente sproporzionata a perseguire i suddetti obiettivi”.

Per quanto concerne infine le valutazioni in ordine all’onerosità della mediazione, occorre rilevare come la Commissione non abbia ritenuto di censurare a priori tale aspetto, ma abbia inteso demandare alla valutazione effettuata volta per volta dal giudice nazionale se il peso economico della mediazione possa in concreto ritenersi eccessivamente oneroso rispetto alle possibili alternative.
In ogni caso, in ordine al profilo da ultimo considerato, non sembra potersi prescindere dai rilievi che seguono:
1) Costi di mediazione puramente simbolici, o addirittura un regime di gratuità, non sarebbero confacenti al principio,posto dalla Direttiva, in base al quale gli Stati sono tenuti a garantire la qualità del servizio.
2) Una comparazione effettuata sic et simpliciter tra costi di mediazione e ammontare del contributo unificato non è realistica perché non tiene conto della circostanza per cui in giudizio devono essere considerate le spese per l’onorario dell’avvocato e per l’eventuale CTU.
3) Inoltre la Commissione, con riferimento alle spese di mediazione, sembra considerare soltanto le tabelle e i criteri di cui al DM n. 180/2010, senza tener conto delle modifiche arrecate in tale ambito dal DM n. 145/2011 che, come è noto, ha ridotto ulteriormente le indennità e introdotto i tetti massimi (e non minimi).

mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

Manifestazione nazionale di categoria degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili

Riportiamo di seguito il testo del Comunicato stampa della Segreteria Organizzativa del Forum nazionale dei mediatori, in relazione alla giornata di mobilitazione nazionale indetta per il 12 novembre 2012.

Forum nazionale dei mediatori

COMUNICATO STAMPA

GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE DEI MEDIATORI

Il Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili il giorno 12 novembre ha indetto una giornata di mobilitazione nazionale della categoria in Roma per invitare a sostenere il Parlamento a salvare la “mediazione obbligatoria”, a seguito del comunicato stampa della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di delega del precedente Governo.

Salvo indicazioni contrarie della Questura, la manifestazione si terrà in Piazza Montecitorio, nella zona consentita per le manifestazioni, dalle ore 11:00 alle ore 16:00, senza occupazione di suolo pubblico. I mediatori in tale circostanza, con la modalità speaker’s corner, spiegheranno ai politici, alla gente, ed ai media le loro ragioni.

I Mediatori invitano tutte le forze politiche a reintrodurre la mediazione obbligatoria ed a sostenere gli emendamenti che sinora sono stati presentati o alla Camera, nella legge di stabilità, o al Senato, nella legge per lo sviluppo economico.

Dall’introduzione del D.Lgs. 28/2010, oltre 900 Organismi di Mediazione hanno sostenuto investimenti economici per 600 milioni di euro, formato oltre 40.000 mediatori, assunto migliaia di persone con contratto a tempo indeterminato per lavori di segreteria, contribuito alla deflazione del carico giudiziario, lavorato per diffondere la cultura della conciliazione in ogni ambito della vita sociale.

I Mediatori invitano i politici a riflettere sulle conseguenze di quello che potrebbe accadere se si tornasse indietro, ad un sistema della Giustizia completamente paralizzato, esponendo, peraltro, lo Stato a possibili class action per milioni di euro.
Tornare indietro sarebbe una follia che i cittadini, in questo grave periodo di crisi economica, non si possono assolutamente permettere di pagare.

La Segreteria Organizzativa
Dott. Giammario Battaglia
Tel. 392/4646697

mediazione-obbligatoria-durata-mediazione-avvocati-mediatori-materie-obbligatorie-mediazione

La mediazione obbligatoria sarà presto ripristinata?

L’interrogativo, allo stato attuale dei fatti, è d’obbligo.

A prescindere da ogni considerazione relativa all’abnormità della situazione venutasi a creare a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, operata da parte della Corte costituzionale, occorre rilevare come un primo tentativo di ripristino del regime di obbligatorietà della mediazione abbia già preso le mosse attraverso la presentazione di ben tre emendamenti al disegno di legge di stabilità, attualmente al vaglio preliminare della Camera (il procedimento approderà in Assemblea martedì 13 novembre, per poi passare al Senato).
In primo luogo, l’emendamento AC5534-bis, presentato dagli onorevoli Sabatino Aracu e Carmelo Briguglio, che mira a sanare l’eccesso di delega reintroducendo sic et simpliciter la norma dichiarata anticostituzionale per eccesso di delega; inoltre, l’emendamento di cui è primo firmatario l’onorevole Roberto Occhiuto, con l’appoggio dei deputati Amedeo Ciccanti e Marco Calgaro, nel quale si propone non solo il ripristino del tentativo obbligatorio di mediazione, ma anche e soprattutto la sua estensione a tutte le controversie in materia di diritti disponibili e l’aumento, in misura del doppio, delle sanzioni previste per l’ipotesi di assenza, senza giustificato motivo, della parte chiamata in mediazione.
Infine, allo stato, l’emendamento di cui risulta promotore l’onorevole Stefano De Lillo, per mezzo del quale si intende proporre un periodo di ”sperimentazione” della mediazione a carattere obbligatorio, fino al 31 dicembre 2017, con la novità, però, rappresentata dall’assistenza degli avvocati delle parti nell’ipotesi di formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore.
Come è agevole rilevare, i sostenitori del sistema di mediazione obbligatoria introdotto dal D.lgs n. 28/2010, venuto poi meno in virtù della pronuncia della Consulta, non hanno fatto attendere più di tanto una prevedibile reazione.

Iniziative di carattere istituzionale che rappresentano, dunque, il fondamentale riscontro di quanto, in attesa di ulteriori sviluppi, già da diversi giorni va promanando dal mondo degli operatori della mediazione. In particolare, va ricordato che il III Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione ha indetto a Roma, per lunedì 12 novembre 2012, una giornata di mobilitazione nazionale di tutti gli Organismi di Mediazione e dei mediatori civili.

Mediazione-pubbliche-amministrazioni-problema-assistenza-legale

Dati sulla mediazione civile al 30 giugno 2012

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato i dati sulla mediazione civile al 30 giugno 2012.
In questa sede ci interessa cogliere due aspetti che riguardano la categoria (sarebbe meglio dire: una parte della categoria) che osteggia la mediazione civile adducendo motivazioni varie, tra le tante, la presunta incapacità dei mediatori non avvocati (i “poveri ignoranti” che hanno fatto un corso di 50 ore ma, ahi loro, non conoscono il diritto) a svolgere con competenza il compito di mediatore.

Il primo dato che risalta è la percentuale delle mediazioni svolte con l’assistenza del legale di fiducia: 84 % degli istanti e 86% dei chiamati si presenta in mediazione con l’avvocato!
Cari avvocati, che osteggiate la mediazione, non temete: con la mediazione non perderete il lavoro, probabilmente otterete un profitto in un tempo minore…

Il secondo dato, forse il più interessante è quello che riguarda la percentuale di mediazioni definite con esito positivo nelle varie tipologie di organismi.

Mediazioni definite con accordo tra le parti:

– Presso ORGANISMI PRIVATI ( per intenderci, quelli gestiti da Non Professionisti) 51,4% ….. Poco più di una su due!

B)– Presso ORDINE AVVOCATI (per intenderci, quelli gestiti dai Professionisti) 34,5%……  Poco più di una su tre….

Saremmo lieti di ricevere qualche commento da parte dei Professionisti. Il nostro pensiero, svolgendo quotidianamente questa professione, è molto semplice: “non sarà che qualche Professionista, nel suo habitat naturale, giochi a fare il Piccolo Giudice? “

Da A.D.R. Intesa i piccoli giudici sono stati allontanati o se ne sono andati via autonomamente. Noi utilizziamo mediatori, avvocati e non, che abbiano compreso lo spirito della mediazione, che poco ha a che fare con il processo civile.

1 41 42 43 44 45 58