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La mediazione è applicabile anche nei giudizi di competenza del giudice di pace?

Il Giudice di Pace di Salerno, con ordinanza del 2 luglio 2012, ha ritenuto pienamente applicabile al caso di specie pendente presso il proprio Ufficio la vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione.

Di conseguenza ha ritenuto di fissare un termine di quindici giorni affinché le parti, congiuntamente o a cura di quella che per prima vi proceda, provvedano ad instaurare presso un organismo di mediazione il relativo procedimento, con l’avvertimento che, in mancanza, ne deriverà la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

Come è noto, si tratta di una vexata quaestio.

Diversi Giudici di Pace (cfr. per tutti Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, ordinanza 21 aprile 2012), infatti, hanno diversamente opinato, ritenendo la mediazione una inutile duplicazione delle competenze loro assegnate. L’art. 311 c.p.c., in particolare, si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme che regolano il processo presso il Tribunale, disponendo expressis verbis che il procedimento davanti al Giudice di Pace è regolato dalle disposizioni del titolo II del libro II del codice di rito. Ne conseguirebbe l’applicabilità innanzi al Giudice di Pace di una norma processuale soltanto ove essa stessa espressamente lo disponga, dovendosi, in caso contrario, dare piena applicazione alle norme del titolo II di cui sopra.

Una diversa interpretazione risulterebbe contraddittoria con il quadro sistematico e finirebbe, secondo l’impostazione in esame, con il vanificare lo scopo perseguito dal legislatore, quello cioè di favorire la conciliazione delle controversie pendenti dinanzi al Giudice di Pace, che già svolge ex lege la funzione che il D.lgs n. 28 del 2010 affida al mediatore.

Risulta dunque agevole rilevare come il Giudice di Pace salernitano abbia ritenuto di muovere da premesse ben diverse, ciò che ben può evincersi dal testo dell’ordinanza di seguito riportato.

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Il Giudice di pace

letti gli atti, sentite le parti,

CONSIDERATO che ai sensi del d.lgs. 4.3.2010 n.28 sono soggette a procedimento di mediazione obbligatoria le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

RILEVATO che la domanda giudiziale,

ha ad oggetto una delle materie di cui al primo comma dell’art.5 del d.lgs. n.28/10;

è stata proposta in data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni del citato decreto legislativo;

ed è quindi soggetta alla disciplina della mediazione obbligatoria;

RITENUTO che conseguentemente parte attorea avrebbe dovuto preliminarmente esperire il procedimento di mediazione indicato da quest’ultima norma;

RITENUTO che anche in caso di domande avanzate da soggetti diversi dall’attore va applicata la disciplina di cui all’art. 5 primo comma d.lgs. N. 28/2010 giacché la legge non distingue fra domanda dell’attore e domanda riconvenzionale del convenuto (o del terzo);

RILEVATO che dagli atti non risulta esperito il procedimento di mediazione.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 5, 1° comma, D.Lgs 28/2010, “L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, con la precisazione che “L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” e che alla stregua di tali previsioni normative è, pertanto, imposto a questo giudice il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità della domanda;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, 1° comma, prevede inoltre che “Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”;

RITENUTO che nella fattispecie sussista una condizione di procedibilità della domanda, dovendosi,quindi, assegnare un termine per l’inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell’udienza per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs 28/2010, (che nel caso di specie risulterà decorrere dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice – ai sensi del secondo comma del predetto art. 6 );

EVIDENZIATO,inoltre, che per espressa previsione dello stesso art. 6, 2° comma, su citato, il termine previsto dal comma 1 “…anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale”, sicché il computo inerente la determinazione della data per la fissazione dell’udienza deve prescindere dalla considerazione della sospensione feriale dei termini;

ATTESO che si procede, nei termini suesposti, nell’ambito del PRIMO comma di cui all’art.5 d.lgs.n. 28/2010, di talché in ogni caso la parte sottopostavi dovrà comparire davanti al mediatore (cfr.art.3 DM 145/2011, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo); e che in caso di mancata partecipazione alla convocazione, senza giustificato motivo, il Giudice condanna la parte assente al pagamento di una somma corrispondente all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, art.8 d.lgs. n.28/10 come modificato dalla L. n. 148/2011);

RITENUTO opportuno :

FISSARE il termine fino al quindicesimo giorno da oggi per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all’art.5 primo e secondo comma del d.lgs.n.28/2010;

AVVERTIRE le parti che, in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, la domanda sarà dichiarata improcedibile;

P.Q.M.

INVITA le parti alla media-conciliazione della controversia sulla domanda;

INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4 3° co.decr.lgsl.28/2010;

INFORMA le parti che l’istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e che, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento all’Erario di una somma parti al contributo unificato dovuto per il giudizio;

DISPONE la comparizione delle parti personalmente in mancanza di esperimento della media-conciliazione;

FISSA termine fino al quindicesimo giorno da oggi ( o dalla comunicazione della presente ordinanza) per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all’art.5 del d.lgs.n.28/2010;

RINVIA all’udienza del __________ ora di rito, per l’eventuale prosecuzione del giudizio e/o per i provvedimenti consequenziali.

Salerno, addì _________ Il Giudice di pace

Avv. Luigi Vingiani

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Il termine di quattro mesi per la mediazione deve ritenersi meramente ordinatorio

Nell’ipotesi in cui, in seguito all’invito del giudice alla mediazione ai sensi dell’art. 5, co. 3, D.lgs n. 28 del 2010, l’udienza sia stata differita oltre il termine dei quattro mesi, ove le parti, decorso detto termine, richiedano un ulteriore rinvio sulla base della circostanza che la mediazione è ancora in corso, l’istanza potrà essere accolta.
In tal senso ha opinato il Tribunale di Varese (ordinanza 20 giugno 2012), muovendo dal presupposto che il termine di quattro mesi legislativamente previsto per la durata del procedimento di mediazione ha natura di termine ordinatorio e, di conseguenza, risulta disponibile dalle parti ove, alla scadenza, la mediazione sia ancora in corso. Pertanto, in quest’ultima ipotesi, anche tenendo nel dovuto conto la finalità della mediazione, l’eventuale istanza di ulteriore rinvio può essere accolta.
Il Giudice rileva che in linea generale le parti non hanno, ovviamente, la disponibilità del tempo del processo; con riferimento al tentativo di mediazione, peraltro, non si tratta di inutile spreco, ma di “energie temporali” spese sia per l’interesse mostrato dalle parti ad una composizione bonaria della lite, sia per l’interesse pubblico alla deflazione del contenzioso civile.
Impostando la questione su basi differenti, per converso, si rischierebbe di pervenire a conseguenze manifestamente illogiche: il giudice, in effetti, scaduto il termine, dovrebbe proseguire nelle attività processuali malgrado il perdurare del tentativo di mediazione, causando in tal modo un evidente danno alle possibilità di composizione stragiudiziale della lite, a dispetto della palese volontà mostrata dalle parti in tal senso.
Ecco qui di seguito il provvedimento in questione:

Tribunale di Varese
20 giugno 2012
Ordinanza

…omissis…

– Come noto, ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”. Nel caso di specie, rivolto l’invito, le parti hanno aderito e, dunque, l’udienza è stata differita oltre il termine di quattro mesi. Decorso tale termine, le parti chiedono un ulteriore rinvio, essendo la mediazione in corso.

– Il tempo di quattro mesi, previsto dalla Legge come scadenza per la mediazione, è ovviamente un termine ordinatorio e soprattutto nella disponibilità delle parti in caso di mediazione ancora in corso, posto che la finalità della stessa – la foce conciliativa – è giustificativa dell’impegno di energie processuali. Non solo, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che, scaduto il termine, il giudice, pur di fronte alla mediazione in corso, dovrebbe proseguire nelle attività processuali causando così danno alle buone possibilità di assetto di composizione bonario, testimoniato dal fatto che i litiganti sono per loro volontà ancora impegnati al tavolo dei mediatori. E’ vero che, in linea di principio, il “tempo del processo” è sottratto alla disponibilità delle parti, ma è anche vero che, per il caso della mediazione, non si tratta di tempo inutilmente consumato, ma di energie temporali spese vuoi per l’interesse delle parti ad una composizione bonaria della lite, vuoi per l’interesse pubblico ad una deflazione del contenzioso. Ne discende che la richiesta di rinvio può essere accolta.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010, rinvia la causa all’udienza del 28 settembre 2012 ore 11.00 per verificare l’esito della mediazione.

Varese lì 20 giugno 2012

Il Giudice
dr. Giuseppe Buffone

Mediazione-civile-d.lgs-28-2010

Art. 11 D.lgs 28 del 2010 e limiti regolamentari alla possibilità di formulare proposte conciliative

Il Tribunale di Vasto, con la recentissima ordinanza 5 luglio 2012, è intervenuto sul problema rappresentato dalle limitazioni che i regolamenti degli organismi di mediazione possono porre alla possibilità, riconosciuta al mediatore dall’art. 11, secondo comma, D.lgs n. 28 del 2010, di formulare una proposta conciliativa.
Secondo il Giudice, infatti, dette limitazioni finirebbero con il provocare, sotto il profilo generale, uno sviamento dalla ratio legis, che va certamente ravvisata nella volontà di ”spingere” le parti a raggiungere un accordo, e soprattutto, nello specifico, impedirebbero al giudice di portare ad applicazione le disposizioni di cui all’art. 13 del decreto medesimo, in tema di spese processuali, aventi chiaramente finalità deterrente nei confronti di rifiuti ingiustificati opposti a proposte conciliative non irragionevoli.

Ecco il testo del provvedimento.

TRIBUNALE DI VASTO
ORDINANZA RISERVATA

IL GIUDICE
A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe;
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
VISTE le condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo istruttorio e decisorio;
RILEVATA la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 21.5.2008, allo scopo di garantire un miglior accesso alla giustizia;
LETTO l’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28;
RITENUTO che la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio;
RITENUTO, peraltro, opportuno che, nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli;
CHE la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle recenti disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite;
P.Q.M.
INVITA i difensori e le parti ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente nel circondario del Tribunale di Vasto, purchè regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;
ASSEGNA alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione;
RINVIA la causa, per il prosieguo, all’udienza del 09/10/2012, ore 11.30;
INVITA le parti a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura prima della prossima udienza;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.
Vasto, 5 luglio 2012.
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale

Il ministro Paola Severino: necessaria una sempre maggiore diffusione della cultura della conciliazione

Lo scorso 13 luglio, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario forense 2012 presso il CNF, il ministro della giustizia Paola Severino ha sottolineato come sia ormai generalmente condivisa l’opinione circa l’indilazionabile necessità dell’utilizzo di strumenti deflattivi di sempre maggiore efficacia nel campo della giustizia civile, al fine di evitare gli effetti devastanti prodotti da un peso ormai insostenibile.
A tale proposito, il ministro ha sottolineato come si sia intervenuti “…con la legge sulla mediazione civile, che (…) sta producendo qualche risultato utile. Ebbene, mi pare giusto chiedere riforme per conseguire un certo risultato; quando poi le riforme, sia pure con fatica, arrivano, senza la necessaria collaborazione l’applicazione diventa ardua. Io penso che confronto significhi anche collaborazione e che sia questa la giusta prospettiva in cui collocarsi. O l’esperienza dimostra la necessità di modifiche oppure bisogna adeguarsi alla normativa adottata”.
Il ministro ha poi proseguito il suo intervento osservando come i primi riscontri circa le risultanze dell’entrata in vigore del meccanismo della mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione siano tali da dimostrare ampiamente l’estrema importanza dell’istituto.
In particolare, del tutto confortanti sono i numeri relativi ai procedimenti nei quali si è avuta l’adesione della parta chiamata in mediazione. Il dato problematico, per contro, è rappresentato dal fatto che tuttora circa i due terzi dei tentativi esperiti non vedono la partecipazione della controparte, con conseguente effetto di rallentamento generale dell’entrata a regime della riforma e della sua effettiva portata deflattiva.
Pertanto, ha concluso il ministro, “…può dirsi che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta; quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile.
In quest’ottica, è importante il ruolo dell’avvocato nella possibilità di accesso alla mediazione. Appare quindi necessario sensibilizzare alla pratica della mediazione, valorizzando, a livello professionale, la definizione della controversia con strumenti alternativi alla tipica decisione giudiziaria. In questo senso apprezzo l’iniziativa del Consiglio di diffusione, attraverso una apposita Commissione, della cultura della conciliazione. Come auspico un forte incremento degli organismi costituiti dagli Ordini forensi, quale garanzia di imparzialità, correttezza e professionalità
”.

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La Corte di Giustizia Europea giustifica l’obbligatorietà della mediazione civile italiana

La Corte di giustizia sembra in qualche modo ”anticipare” la pronuncia della Corte costituzionale in materia di mediazione, attesa, come è noto, per il prossimo mese di ottobre.
La Corte, chiamata a decidere in sede di rinvio pregiudiziale sulla questione devolutale da un Giudice di Pace, osserva, in primo luogo, che ”…la mediazione obbligatoria, pur ponendosi come misura restrittiva rispetto all’accesso al giudice, è giustificata dal fatto che essa realizza legittimi obiettivi di interesse generale, tra cui quello della composizione più rapida delle controversie, che è fissato specificatamente nell’interesse delle parti”.
In particolare, il termine di quattro mesi non è considerato tale da comportare un ritardo nell’introduzione di un successivo eventuale giudizio.
Secondo i giudici del Lussemburgo, l’obbligo del tentativo di mediazione con riferimento a specifiche controversie rappresenta una misura ”idonea e non manifestamente sproporzionata” a perseguire obiettivi di fondamentale importanza quali la riduzione dei tempi di giustizia e la riduzione del contenzioso giudiziario, con evidenti ricadute positive in tema di efficienza complessiva dell’amministrazione pubblica.
Per quanto concerne le misure sanzionatorie, dirette ed indirette, previste dal decreto legislativo n. 28 del 2010, ad una prima lettura la posizione della Corte di giustizia appare più articolata.
Se da un lato, infatti, i giudici sembrano ritenere legittima la condanna al pagamento di una somma equivalente al contributo unificato dovuto nei confronti di chi non abbia partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, dall’altro maggiori perplessità suscita la previsione di conseguenze sfavorevoli, sul piano delle spese di giudizio, per la parte che non abbia ritenuto di accettare una proposta del mediatore, cui il provvedimento che definisce il giudizio dovesse poi pienamente corrispondere.
Sul punto, infatti, la Corte di giustizia sottolinea come un sistema sanzionatorio che ”…prevede che il mediatore possa e a volte debba, senza che le parti possano opporvisi, formulare una proposta di conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per evitare di incorrere in determinate sanzioni economiche, non è in grado di consentire alle parti di esercitare il diritto di decidere liberamente quando chiudere il procedimento di mediazione e pertanto non appare in linea con la ricerca consensuale dell’accordo di mediazione”.
D’altra parte, in relazione a quest’ultimo profilo, non rappresenta certamente un dato casuale il fatto che i regolamenti della maggior parte degli organismi di mediazione prevedono che i mediatori possano avanzare proposte conciliative solo ed esclusivamente in presenza di un’istanza concorde in tal senso di tutte le parti.

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