Mediazione-civile-d.lgs-28-2010

Corruzione, l’Italia ratifica le convenzioni di Strasburgo

L’Aula della Camera dei Deputati, alla presenza del Ministro della Giustizia Paola Severino, ha approvato in via definitiva, il 21 giugno scorso, i disegni di legge 5058/A e 3737/A relativi alla ratifica ed esecuzione, rispettivamente, della Convenzione penale sulla corruzione (Strasburgo, 27 gennaio 1999) e della Convenzione civile sulla corruzione (Strasburgo, 4 novembre 1999).
Da rilevare il fatto che il via libera ai due provvedimenti è stato votato pressoché all’unanimità: il primo ha fatto registrare 441 voti favorevoli e 3 astenuti, il secondo, dal canto suo, 424 sì con un unico astenuto.

Mediazione delegata con indicazione del foro di mediazione

Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, con l’ordinanza 16 aprile 2012, n. 89, ci fornisce una utile esemplificazione circa l’applicazione del concetto di mediazione delegata ex art. 5, co. 2, D.lgs n. 28 del 2010.
All’interno di un giudizio di appello avverso una sentenza pronunciata dal Giudice di Pace nell’ambito di due cause riunite ai sensi dell’art. 273 c.p.c., il Tribunale rileva come, attesa l’ampiezza dei termini del rinvio all’udienza ex art. 190 c.p.c., nella fattispecie si renda preferibile per le parti l’esperimento di un tentativo di conciliazione, rendendone poi noto l’eventuale esito positivo con il congruo anticipo reso opportuno anche dal principio di oralità di cui all’art. 180 c.p.c.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il Tribunale osserva ”…come possa altresì applicarsi alla vicenda in esame l’invito a procedere alla mediazione facoltativa, formalizzato dal legislatore nell’art. 5, comma II, d.lgs 28/2010, invito reso ”doveroso” non solo dalla natura delle questioni preliminari (…) ma in ultima analisi dalle stesse questioni in fatto, originate da un illecito attinente alla circolazione stradale, ovvero da una delle materie per le quali, a decorrere dal 21. 3. 2012, è entrata in vigore la media conciliazione obbligatoria, nonché dall’inevitabile intervallo di tempo (…) che intercorrere tra la presente fase processuale e l’udienza di decisione”.
Muovendo dalle premesse summenzionate, quindi, il Giudice, secondo un’impostazione che appare pienamente condivisibile, ”…visto l’art. 5, co. 2, d.lgs 28/2010, invita le parti procedere alla mediazione nelle debite forme previste dalla legge. Le invita, in particolare, a riferire per l’udienza di prosieguo se intendono avvalersi o meno della possibilità di mediazione, come sollecitabile dal giudice, ricordando loro che il foro di mediazione, in caso di adesione all’invito, dovrà essere scelto dai litiganti mediante presentazione di un’istanza comune;
in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l’Organismo adito per primo. L’Organismo scelto dovrà trovarsi nel circondario di competenza dell’intestato Tribunale”.

mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

La domanda proposta al giudice incompetente in materia di contratti agrari non obbliga al tentativo di conciliazione

Interessante pronuncia in tema di contratti agrari da parte del Tribunale di Mantova (Tribunale di Mantova, sez. agraria, 19 aprile 2012, n. 198).
Nella pronuncia si sottolinea il fatto che ove una domanda giudiziale in materia di contratti agrari risulti inizialmente proposta dinanzi ad un giudice incompetente, essa non deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione stragiudiziale ai sensi dell’art. 46 della L. n. 203 del 1982, neppure prima della riassunzione davanti alle sezioni specializzate agrarie.
Rileva infatti il Giudice come ”…la riassunzione della causa (…) non comporta l’instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al Giudice dichiaratosi incompetente.
Non è quindi improponibile la domanda che l’attore abbia proposto davanti al Tribunale in composizione ordinaria invece che innanzi alla competente Sezione specializzata agraria.
In tal caso (…) l’attore ha proposto una domanda davanti ad un Giudice incompetente ma non una domanda improponibile, certo essendo che per la proposizione di domande, anche se relative a controversie agrarie, innanzi al Tribunale ordinario non è necessario l’esperimento del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. III, 12/12/2003, n. 19056)
”.

Forum mondiale sulla mediazione

E’ stato pubblicato il programma del Forum Mondiale sulla Mediazione che si terrà a Valencia dal 18 al 21 ottobre 2012. Il forum sarà un momento per lo scambio di esperienze tra mediatori provenienti da tutto il mondo e di diverse aree della mediazione quali famiglia, business, nuove tecnologie e quanto altro.
Il programma può essere reperito cliccando qui.

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Decreto sviluppo: i quattro nodi relativi alla Giustizia

Nell’ambito delle misure urgenti per la crescita, contenute nel c.d. Decreto sviluppo cui il Consiglio dei Ministri ha dato ieri il via libera (sia pure con la formula ”salvo intese”, vale a dire con possibili modifiche in vista), emergono quattro punti direttamente concernenti il settore Giustizia.

Esaminiamoli nelle rispettive linee essenziali:

1)    Revisione legge fallimentare: si introduce, anche alla luce dell’esperienza maturata in svariati ordinamenti di altri Paesi (ad es. il Chapter 11 USA), la facoltà di proporre una mera domanda di concordato preventivo, senza contestuale presentazione dell’intera documentazione fino ad oggi prevista. In tal modo si tende a favorire l’emersione anticipata della crisi, potendo il debitore accedere immediatamente alle tutele previste dalla legge fallimentare. Sin dall’inizio della procedura sarà possibile ottenere l’erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture strumentali in un contesto di stabilità, che consenta la prosecuzione dell’attività fino all’omologa del concordato. Si prevede altresì la necessaria indipendenza, dal debitore e dai creditori, del professionista che attesta i piani di risanamento, con sanzioni penali nell’ipotesi di informazioni false o di omissione di informazioni rilevanti. Sotto il profilo fiscale, infine, è prevista l’estensione agli accordi di ristrutturazione omologati e ai piani attestati della disciplina già prevista per le sopravvenienze attive e le perdite sui crediti formatesi a seguito di piani di concordato preventivo omologati.

2)    Processo civile: modifiche alle impugnazioni: come ben noto, le impugnazioni rappresentano un punto di particolare criticità nel sistema processuale italiano, contribuendo in misura notevole alla dilatazione dei tempi di giustizia. Pertanto, si è inteso intervenire al fine di incrementare l’efficienza del sistema impugnatorio, in particolare con riferimento all’appello. La soluzione prescelta non è stata quella di limitare l’impugnazione di merito, ma di introdurre un vero e proprio filtro in appello, demandando al medesimo giudice della revisio il compito di dichiarare, con ordinanza, l’inammissibilità del gravame a seguito di prognosi negativa circa la fondatezza dello stesso. Si intende, come risulta agevole rilevare, ridurre in misura considerevole i carichi (e quindi i tempi) delle Corti d’appello, atteso che attualmente nel 68% dei casi l’appello si conclude, a livello di giustizia civile, con la conferma della decisione di primo grado.

3)    Modifiche alla legge Pinto: risulterà modificata la disciplina dei procedimenti relativi alle domande di indennizzo conseguenti alla violazione dei termini di durata dei giudizi penali e civili. Muovendo dal presupposto che si tratta di oneri per la finanza pubblica pari, per l’anno 2011, a oltre 200 milioni di euro, si introducono indennizzi predeterminati e calmierati (in misura variabile da 500 a 1500 euro per ogni anno di ritardo), termini complessivi e di singola fase prefissati (6 anni complessivi, 3 per il primo grado, 2 per l’appello e 1 per la cassazione) nonché cause di non indennizzabilità per condotte non diligenti, dilatorie o abusive ad opera delle parti. Il ricorso potrà essere proposto ad un giudice della Corte d’appello, con la possibilità di opposizione avverso il decreto ma anche con la previsione di sanzioni pecuniarie per i casi di opposizione dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

4)    Scuola della magistratura: per quanto concerne le sedi della Scuola della magistratura, a fronte delle tre oggi contemplate ex D. lgs n. 26 del 2006, si prevede la concentrazione delle attività in un’unica sede, tenendo conto delle esigenze imposte dall’attuale fase recessiva e nel rispetto delle politiche di spending review.

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