Recentemente il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha pubblicato un piccolo studio con lo scopo di sintetizzare le “regole operative” che il notaio deve rispettare qualora sia richiesto di autenticare (o ricevere in forma pubblica) un accordo conciliativo ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010.
Ciò che rileva da questo studio è la sostanziale equiparazione dell’accordo conciliativo ad un contratto e, di conseguenza, lo stesso CNN, immaginando una sorta di “decalogo” per il notaio chiamato ad autenticare (o a rogare) accordi di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010, afferma che il notaio deve:
1) verificare che l’accordo sia intervenuto su diritti “disponibili” o comunque su diritti che possono formare oggetto di regolamento “negoziale privato” o comunque non in violazione di norme imperative;
2) verificare il rispetto delle “forme” previste dalla legge (es. necessità di atto pubblico con i testimoni come per le donazioni, patti di famiglia ecc);
3) verificare la capacità delle parti e la loro legittimazione a disporre dei beni oggetto di accordo (capacità di agire, regime patrimoniale coniugale ecc..);
4) verificare il rispetto delle norme in materia di rappresentanza volontaria, legale od organica delle parti;
5) verificare la necessità di applicare normative speciali dettate per la particolare condizione dei soggetti intervenuti (stranieri che non conoscono la lingua italiana, non vedenti, muti, non udenti ecc..);
6) verificare che siano state rispettate tutte le normative dettate per il bene che forma oggetto dell’accordo ed in considerazione degli effetti prodotti dall’accordo stesso. Ad esempio qualora con l’accordo si trasferisca o si costituisca un diritto reale su un bene immobile dovranno essere rispettate tutte le relative normative speciali (urbanistiche, catastali, fiscali);
7) aver sempre chiara la distinzione netta fra la mera “certificazione” del mediatore e “l’autenticazione” del pubblico ufficiale necessaria ai fini della pubblicità dell’accordo e la, conseguente, caratteristica strutturale che per poter accedere ai pubblici registri l’accordo deve essere sottoposto al controllo di legalità tipico dell’attività notarile e le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal pubblico ufficiale;
8) astenersi dall’autenticare accordi amichevoli in violazione di norme imperative, dell’ordine pubblico, che non abbiano ad oggetto “diritti disponibili”, che abbiano ad oggetto fattispecie che non possono essere oggetto di regolamentazione con “atto negoziale di autonomia privata” o comunque accordi invalidi;
9) osservare le norme in materia di conservazione degli atti a raccolta, precisandosi al riguardo che le norme del D.Lgs. che prevedono il deposito del verbale, ed allegato accordo, presso la segreteria dell’organismo di mediazione non derogano alla normativa prevista per gli atti notarili, da considerarsi comunque speciale;
10) assumere la responsabilità per i successivi adempimenti fiscali e di pubblicità nei pubblici registri, come di consueto.
Come è evidente, quanto sopra conferma che al fine di un corretto operare, il mediatore dovrà necessariamente tener conto di alcuni dei predetti aspetti, a conferma della necessaria esperienza giuridica del mediatore soprattutto ai fini dell’articolo 12, primo comma, D.Lgs. 28/2010 (Efficacia Esecutiva ed Esecuzione).
Per scaricare il testo dello studio pubblicato dal CNN cliccare qui.