Rinegoziazione canone di locazione commerciale e mediazione civile
Come ben noto, la pandemia da Covid 19 – e le conseguenti misure di contenimento – hanno avuto un impatto di particolare rilevanza sui contratti di locazione commerciale.
Come ben noto, la pandemia da Covid 19 – e le conseguenti misure di contenimento – hanno avuto un impatto di particolare rilevanza sui contratti di locazione commerciale.
Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 19596 del 18 settembre 2020, Pres. G. Mammone, Est. F.M. Cirillo), decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 – bis, del d.lgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo“.
Giunge, quanto mai atteso, l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla vexata quaestio relativa alle conseguenze della omessa mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La disciplina della mediazione in modalità telematica attualmente vigente, per chiarezza sistematica, è la seguente:
D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, con le modifiche recate dal successivo D.L. 28/2020 convertito in L. 70/2020.
Le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dall’emergenza Covid-19 rientrano nel novero delle materie in cui la mediazione civile di cui al D.lgs 28/2010 si pone quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.