Usucapione in mediazione: la procura
L’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010, nel prevedere le materie con riferimento alle quali la mediazione si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, include i “diritti reali”.
L’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010, nel prevedere le materie con riferimento alle quali la mediazione si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, include i “diritti reali”.
Come ampiamente noto, in conseguenza delle misure assunte a contrasto dell’emergenza Covid-19 le attività giudiziarie risultano attualmente rallentate in misura notevole, con ricadute prevedibilmente gravi sotto molteplici profili.
Il Tribunale di Roma, nell’ambito di una controversia relativa alla richiesta di risarcimento del danno derivante dall’allagamento dei locali (capannoni) della Società attrice, imputabile, secondo la (parzialmente accolta) tesi attorea, unicamente a negligenza del Comune di Roma per il mancato funzionamento delle idrovore e dall’insufficiente manutenzione dei tombini, a seguito dell’ampiamente previsto evento atmosferico verificatosi nella Capitale nelle giornate del 30 e 31 gennaio 2014, non solo sanziona ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8, D.lgs 28/2010, la mancata partecipazione alla mediazione delegata dell’Amministrazione, ma condanna la stessa ex art. 96, co. 3, c.p.c. e, ravvisando la sussistenza del danno erariale, dal momento che “…vi erano elevate probabilità di un accordo che avrebbe comportato un minor esborso da parte dell’ente territoriale rispetto a quello che contiene la sentenza”, provvede alla trasmissione della sentenza alla Procura Generale della Corte dei Conti.
Convertito definitivamente in legge, all’esito della seduta tenutasi alla Camera dei Deputati il 24 aprile 2020, con 229 voti favorevoli, 123 contrari e 2 astenuti, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), peraltro con il medesimo testo consolidatosi a seguito dell’approvazione da parte del Senato, nella giornata del 9 aprile scorso, (142 voti favorevoli, 99 contrari e 4 astensioni), del maxiemendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del d.d.l. n. 1766, per l’appunto di conversione del predetto decreto legge.
La crisi economica che è iniziata e proseguirà in conseguenza della pandemia globale appare di portata più ampia rispetto alla crisi dei c.d. subprime, atteso che investirà in via diretta sia le imprese che i consumatori, laddove la crisi del 2008 aveva colpito l’apparato produttivo in via riflessa mediante una ristrettezza dell’accesso al mercato del credito (c.d. credit crunch).