Il Tribunale di Roma, nell’ambito di una controversia relativa alla richiesta di risarcimento del danno derivante dall’allagamento dei locali (capannoni) della Società attrice, imputabile, secondo la (parzialmente accolta) tesi attorea, unicamente a negligenza del Comune di Roma per il mancato funzionamento delle idrovore e dall’insufficiente manutenzione dei tombini, a seguito dell’ampiamente previsto evento atmosferico verificatosi nella Capitale nelle giornate del 30 e 31 gennaio 2014, non solo sanziona ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8, D.lgs 28/2010, la mancata partecipazione alla mediazione delegata dell’Amministrazione, ma condanna la stessa ex art. 96, co. 3, c.p.c. e, ravvisando la sussistenza del danno erariale, dal momento che “…vi erano elevate probabilità di un accordo che avrebbe comportato un minor esborso da parte dell’ente territoriale rispetto a quello che contiene la sentenza”, provvede alla trasmissione della sentenza alla Procura Generale della Corte dei Conti.