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Mediazione civile di nuovo obbligatoria

Il Consiglio dei Ministri, pochi minuti fa, ha licenziato il testo del decreto legge che reintroduce la mediazione civile e commerciale quale condizione di procedibilità nelle controversie civili.
Attendiamo di leggere il testo per comprendere quali modifiche siano state apportate alla normativa che introdusse l’obbligatorietà della mediazione civile, ma siamo lieti che il Governo abbia voluto reintrodurre uno strumento che sarà fondamentale per la deflazione del carico degli uffici giudiziari.

A.D.R. Intesa, sempre attiva anche negli ultimi mesi, da lunedì 17 giugno sarà Vi aspetta ricevere nuove istanze di mediazione.

Mediazione-pubbliche-amministrazioni-problema-assistenza-legale

Dati sulla mediazione civile al 30 giugno 2012

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato i dati sulla mediazione civile al 30 giugno 2012.
In questa sede ci interessa cogliere due aspetti che riguardano la categoria (sarebbe meglio dire: una parte della categoria) che osteggia la mediazione civile adducendo motivazioni varie, tra le tante, la presunta incapacità dei mediatori non avvocati (i “poveri ignoranti” che hanno fatto un corso di 50 ore ma, ahi loro, non conoscono il diritto) a svolgere con competenza il compito di mediatore.

Il primo dato che risalta è la percentuale delle mediazioni svolte con l’assistenza del legale di fiducia: 84 % degli istanti e 86% dei chiamati si presenta in mediazione con l’avvocato!
Cari avvocati, che osteggiate la mediazione, non temete: con la mediazione non perderete il lavoro, probabilmente otterete un profitto in un tempo minore…

Il secondo dato, forse il più interessante è quello che riguarda la percentuale di mediazioni definite con esito positivo nelle varie tipologie di organismi.

Mediazioni definite con accordo tra le parti:

– Presso ORGANISMI PRIVATI ( per intenderci, quelli gestiti da Non Professionisti) 51,4% ….. Poco più di una su due!

B)– Presso ORDINE AVVOCATI (per intenderci, quelli gestiti dai Professionisti) 34,5%……  Poco più di una su tre….

Saremmo lieti di ricevere qualche commento da parte dei Professionisti. Il nostro pensiero, svolgendo quotidianamente questa professione, è molto semplice: “non sarà che qualche Professionista, nel suo habitat naturale, giochi a fare il Piccolo Giudice? “

Da A.D.R. Intesa i piccoli giudici sono stati allontanati o se ne sono andati via autonomamente. Noi utilizziamo mediatori, avvocati e non, che abbiano compreso lo spirito della mediazione, che poco ha a che fare con il processo civile.

Il ministro Paola Severino: necessaria una sempre maggiore diffusione della cultura della conciliazione

Lo scorso 13 luglio, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario forense 2012 presso il CNF, il ministro della giustizia Paola Severino ha sottolineato come sia ormai generalmente condivisa l’opinione circa l’indilazionabile necessità dell’utilizzo di strumenti deflattivi di sempre maggiore efficacia nel campo della giustizia civile, al fine di evitare gli effetti devastanti prodotti da un peso ormai insostenibile.
A tale proposito, il ministro ha sottolineato come si sia intervenuti “…con la legge sulla mediazione civile, che (…) sta producendo qualche risultato utile. Ebbene, mi pare giusto chiedere riforme per conseguire un certo risultato; quando poi le riforme, sia pure con fatica, arrivano, senza la necessaria collaborazione l’applicazione diventa ardua. Io penso che confronto significhi anche collaborazione e che sia questa la giusta prospettiva in cui collocarsi. O l’esperienza dimostra la necessità di modifiche oppure bisogna adeguarsi alla normativa adottata”.
Il ministro ha poi proseguito il suo intervento osservando come i primi riscontri circa le risultanze dell’entrata in vigore del meccanismo della mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione siano tali da dimostrare ampiamente l’estrema importanza dell’istituto.
In particolare, del tutto confortanti sono i numeri relativi ai procedimenti nei quali si è avuta l’adesione della parta chiamata in mediazione. Il dato problematico, per contro, è rappresentato dal fatto che tuttora circa i due terzi dei tentativi esperiti non vedono la partecipazione della controparte, con conseguente effetto di rallentamento generale dell’entrata a regime della riforma e della sua effettiva portata deflattiva.
Pertanto, ha concluso il ministro, “…può dirsi che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta; quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile.
In quest’ottica, è importante il ruolo dell’avvocato nella possibilità di accesso alla mediazione. Appare quindi necessario sensibilizzare alla pratica della mediazione, valorizzando, a livello professionale, la definizione della controversia con strumenti alternativi alla tipica decisione giudiziaria. In questo senso apprezzo l’iniziativa del Consiglio di diffusione, attraverso una apposita Commissione, della cultura della conciliazione. Come auspico un forte incremento degli organismi costituiti dagli Ordini forensi, quale garanzia di imparzialità, correttezza e professionalità
”.

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Processo sommario di cognizione: la mediazione si applica ove si renda necessario il mutamento di rito

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22 maggio 2012, si è soffermato sui rapporti intercorrenti tra il processo sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c. e la mediazione civile.
Sembra opportuno premettere come il procedimento in parola, pur non essendo caratterizzato da finalità cautelari o d’urgenza, preveda comunque modalità attraverso le quali risulta massimizzata la velocità della trattazione e della decisione della controversia, con evidente premialità per il ricorrente che sia in grado di comprovare con forte evidenza le ragioni che militano favore del proprio diritto. E’ appena il caso di rammentare che l’art. 702 ter, co. 5, c.p.c., (”…alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande”), ricalca pedissequamente quanto disposto, in tema di forme procedimentali, dall’art. 669 sexies, c.p.c., relativo al procedimento cautelare!
Rileva quindi il Giudice, nella summenzionata ordinanza, il fatto che ”…una tale disposizione consente evidentemente il rinvio della prima udienza per lo sviluppo degli incombenti necessari, ed esclude all’evidenza una trattazione frammentata o eccessivamente protratta ed invita le parti e il giudice a un confronto processuale concentrato e risolutivo in un medesimo contesto spazio temporale, virtualmente incompatibile con la previsione della concessione di termini per l’esperimento di attività ulteriori e diverse da quelle strettamente tenute in considerazione dalla norma citata e dallo scopo stesso della sua introduzione: svolgere processi semplici, dove le ragioni siano chiare e intelligibili (…) in brevissimo tempo”.
E veniamo al rapporto con la mediazione.
Al fine di evitare un’interpretazione fuorviante delle disposizioni sul procedimento in esame ed, anzi, mirando ad armonizzare il processo sommario di cognizione con quanto previsto dal D.lgs n. 28 del 2010, il Tribunale osserva che l’art. 5, co. 4, di quest’ultimo prevede che ”i commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alle pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione…”.
Al riguardo, dunque, il Giudice ritiene in conclusione che ”…tale disposizione ben possa essere analogicamente applicata al caso del processo sommario di cognizione per l’ipotesi in cui, non potendosi procedere nelle forme previste dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. per la complessità istruttoria contenutistica della controversia, sia necessario convertire il processo nel rito ordinario di cognizione, nel qual caso, evidentemente dovrà procedersi secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 5 D.lgs n. 28 del 2010”.

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